La proporzionalità delle offese reciproche per escludere il reato di maltrattamenti.
La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 9773/2026, in tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, ha ricordato che la reciprocità delle offese non esclude la configurabilità del delitto, sempre che le parti si pongano su un piano “asimmetrico”, di generale prevaricazione dell’una sull’altra, dovendosi, altrimenti, ricondurre la condotta ad una ordinaria “litigiosità di coppia“, penalmente irrilevante.
Scorrendo la giurisprudenza troviamo il precedente della sezione 6 che a determinate condizioni riconosce rilevanza alla reciprocità delle offese.
La Cassazione sezione 6 numero 4935 del 23 gennaio 2019, Rv 274617, sottolinea che va, comunque, tenuto conto che tale rilevanza è stata circoscritta alla sola ipotesi in cui le violenza, le offese e le umiliazioni reciproche presentano un grado di gravità e intensità delle condotte, “non può dirsi che vi sia un soggetto che maltratta l’altro ed uno che è maltrattato, né che l’agire dell’uno sia teso, anche dal punto di vista soggettivo, ad imporre all’altro un regime di vita persecutorio ed umiliante”.
Infine, la cassazione sottolinea che dal punto di vista sistematico, laddove il legislatore ha inteso riconoscere rilevanza alla reciprocità delle offese, lo ha fatto espressamente come nel caso previsto dall’abrogato articolo 599, comma primo, codice penale, in base al quale, anteriormente alla avvenuta depenalizzazione del reato di ingiurie, era in facoltà al giudice, in caso di reciproche offese dell’onore o al decoro di altra persona presente o comunque nei casi indicati dall’articolo 594 c.p., dichiarare la non punibilità del fatto ove le offese fossero state reciproche.
Insomma, dimostrare la reciprocità delle offese per escludere la configurabilità dell’articolo 572 c.p. rimane una impresa ardua.
