Improcedibilità maturata prima della sentenza d’appello e non rilevata dal giudice: ammissibile il ricorso che censura l’omissione (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 14201/2026, 13 marzo/20 aprile 2026, ha affermato che, in tema di improcedibilità di cui all’articolo 344-bis cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione volto esclusivamente a censurare l’omessa declaratoria di improcedibilità maturata prima della sentenza di appello, e tanto non già in applicazione analogica della disciplina della prescrizione (stante la natura processuale dell’’istituto previsto dall’articolo 344-bis cod. proc. pen.), ma in quanto l’art. 129, comma 1, cod. proc. pen. impone al giudice l’obbligo della «immediata» declaratoria di determinate cause di non punibilità, tra cui la mancanza di una condizione di procedibilità, ciò che impedisce il formarsi del c.d. «giudicato sostanziale».

Provvedimento impugnato

Con sentenza dell’8 maggio 2025, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Lucca del 14 dicembre 2020, che aveva condannato TBS alla pena di mesi 6 e giorni 20, euro 1.500,00 di multa, in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen, 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, commesso il 7 novembre 2020.

Ricorso per cassazione

Avverso tale provvedimento, tramite il difensore di fiducia, ricorre l’imputato deducendo, con un unico motivo, l’intervenuta improcedibilità del procedimento, per essere stata la sentenza di appello pronunciata oltre i termini di cui all’articolo 344-bis cod. proc. pen.

Decisione della Suprema Corte

Il ricorso è fondato.

…La disciplina normativa dell’improcedibilità

Si premette che il reato per il quale l’imputato è stato condannato è stato commesso in data 7 novembre 2020 e, quindi, si applica ratione temporis la disciplina dell’improcedibilità dettata dall’art. 344-bis cod. proc. pen., il quale, al comma 1, stabilisce che «la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale».

Ai sensi del comma 3, tale termine decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della sentenza (ex articolo 544 cod. proc. pen., come eventualmente prorogato ai sensi dell’articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice).

Sul punto, si conviene con quella dottrina che evidenzia come sia irrilevante, ai fini del decorso del termine per l’impugnazione, l’eventuale deposito anticipato della sentenza, essendosi affermato che il termine per la proposizione dell’impugnazione decorre, comunque, dalla scadenza del termine autodeterminato, ancorché il deposito della sentenza sia avvenuto in anticipo (Sez. 3, n. 35149 del 23/02/2017, Rv. 271188).

Ai sensi del comma 4, quando il giudizio di impugnazione è particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare, il termine di cui sopra (nel giudizio di appello) è prorogato, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a un anno (ulteriori proroghe possono essere disposte, per le ragioni e per la durata indicate nel periodo precedente, quando si procede per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, per i delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 306, secondo comma, 416-bis, 416-ter, 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all’articolo 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale e per il delitto di cui all’articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Nondimeno, quando si procede per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 416-bis 1, primo comma, cod. pen. i periodi di proroga non possono superare complessivamente tre anni nel giudizio di appello e un anno e sei mesi nel giudizio di cassazione). Ipotesi che, tuttavia, non ricorre nel caso concreto.

Ai sensi del comma 7, la declaratoria di improcedibilità non ha luogo quando l’imputato chiede la prosecuzione del processo, circostanza del pari non ricorrente nel caso di specie. Il comma 8 stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 624 del codice di rito, le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 dell’articolo si applicano anche nel giudizio conseguente all’annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l’appello. Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che nel giudizio di rinvio conseguente all’annullamento parziale limitato alla statuizione in punto di determinazione della pena o ad altre statuizioni accessorie, non trova applicazione la causa di improcedibilità prevista, per reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020, dall’art. 344-bis cod. proc. pen., ove, in sede di legittimità, sia stata dichiarata l’irrevocabilità dell’affermazione della penale responsabilità dell’imputato (Sez. 2, n. 2714 del 12/11/2025, dep. 2026, Rv. 289140 – 01; Sez. 2, n. 40681 del 03/12/2025, T., Rv. 288983 – 01).

La giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che la causa di improcedibilità in parola trova applicazione anche con riguardo al «reato continuato», nel caso in cui talune delle condotte siano commesse dopo l’1 gennaio 2020 e limitatamente ad esse, stante la reciproca autonomia dei diversi segmenti di condotte posti in continuazione e la mancanza di una specifica disposizione che, come previsto per la prescrizione dal disposto dell’art. 158, comma primo, cod. pen., fissi la decorrenza del termine dal giorno in cui cessa la continuazione (Sez. 2, n. 37802 del 08/10/2025, Rv. 288907 – 01) e che, nel caso di «reati permanenti», deve aversi riguardo alla data di cessazione della permanenza come indicata in imputazione, che, a fronte di contestazioni formulate in forma cd. «chiusa», ovvero con l’indicazione della data finale della condotta o con l’utilizzo dell’espressione «fino ad oggi», coincide, rispettivamente, con tale data o con quella del rinvio a giudizio e che, nel diverso caso in cui la contestazione risulti formulata in forma cd. «aperta» e, quindi, con l’individuazione della sola data iniziale della condotta, coincide con la data della pronunzia della sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 1455 del 11/11/2025, dep. 2026, Rv. 289263 – 01).

…Il regime transitorio

Quanto al regime transitorio, l’articolo 2 della l. 27 settembre 2021, n. 134, ha disposto: – che l’articolo 344-bis citato si applica ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020 (comma 3); – che, per i procedimenti di cui sopra, nei quali, alla data di entrata in vigore della legge, siano già pervenuti al giudice dell’appello (o alla Corte di cassazione) gli atti trasmessi ai sensi dell’articolo 590 del codice di procedura penale, i termini di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 344 bis del codice di procedura penale decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge (comma 4), ossia dal 19 ottobre 2021; – che «nei procedimenti di cui al comma 3 nei quali l’impugnazione è proposta entro la data del 31 dicembre 2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 344-bis del codice di procedura penale sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione.

Gli stessi termini si applicano nei giudizi conseguenti ad annullamento con rinvio pronunciato prima del 31 dicembre 2024.

In caso di pluralità di impugnazioni, si fa riferimento all’atto di impugnazione proposto per primo» (comma 5).

In proposito, Sez. 6, n. 40604 del 08/10/2024, Rv. 287120 – 01, ha ritenuto che il termine massimo di tre anni per lo svolgimento del giudizio di appello, previsto dalla disciplina transitoria di cui all’art. 2, comma 5, stessa legge, si applica, in presenza di reato commesso dal 1° gennaio 2020, anche nei procedimenti in cui l’atto di appello è pervenuto al giudice di secondo grado prima della data di entrata in vigore della nuova disciplina. Il termine «lungo» previsto dal comma 5 predetto è ovviamente funzionale alla necessità di consentire alle Corti di appello e alla Corte di cassazione il tempo (teoricamente sufficiente) per predisporre le idonee misure organizzative volte a garantire il rispetto del termine di improcedibilità processuale (Sez. 7, ord. n. 43883 del 19/11/2021, Rv. 283043 – 01, in motivazione).

…Il caso in esame

Nel caso oggetto del ricorso, trovava applicazione la disciplina transitoria dell’anzidetto articolo 2, comma 5, della l. 27 settembre 2021, n. 134 (l’atto di appello è stato depositato in data 15 maggio 2020 e gli atti trasmessi alla Corte di appello il 14 maggio 2021), per cui il giudizio di secondo grado avrebbe dovuto concludersi entro il 13 maggio 2024, posto che la sentenza di primo grado è stata emessa in data 14 dicembre 2020, con termine per il deposito fissato in 60 giorni (scadenza 12 febbraio 2021), cui vanno aggiunti i 90 giorni di cui al comma 3 dell’articolo 344-bis cod. proc. pen.

Va tuttavia evidenziato che la decorrenza, già prima della conclusione del giudizio di appello, del termine di improcedibilità di cui all’articolo 344-bis cod. proc. pen., non è stata rilevata d’ufficio, né dedotta dalla parte che vi aveva interesse, come risulta dal verbale di udienza dell’8 maggio 2025, ove il difensore si è riportato integralmente ai motivi di appello, in cui si lamentava esclusivamente la destinazione dello stupefacente al consumo personale.

Se sia ammissibile dedurre per la prima volta col ricorso per cassazione il decorso del termine di improcedibilità maturato prima della sentenza di appello

Se non vi è dubbio in merito al superamento dei termini di cui all’articolo 344-bis cod. proc. pen., occorre valutare se sia ammissibile il ricorso per cassazione in cui si deduce per la prima volta il decorso del termine di improcedibilità maturato prima della sentenza di appello.

…Esistenza di orientamenti non uniformi

In tema di difetto sopravvenuto di condizione di procedibilità, va evidenziato un orientamento non uniforme della giurisprudenza di legittimità.

…il primo orientamento

Un primo orientamento, formatosi in relazione al diverso ma contiguo caso della sopravvenuta procedibilità a querela del reato per cui si procedeva, partendo da quanto affermato da Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 26681, secondo cui «l’art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l’epilogo del processo, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che presuppone il pieno esercizio della giurisdizione. Non riveste, cioè, per quanto qui interessa, una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell’impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione» (cosi testualmente pag. 15 della motivazione), ha concluso nel senso che all’inammissibilità dei motivi di ricorso consegue l’irrilevanza della sopravvenuta procedibilità del reato a querela (Sez. 4, n. 6143 del 10/01/2023, Romeo, non massimata).

Altre sentenze, su tale scia, hanno rammentato il costante orientamento della Corte secondo cui la proposizione di un ricorso inammissibile non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del «giudicato sostanziale», con la conseguenza che il giudice dell’impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (arg. ex Sez. U, 12602 del 17/12/2015, Ricci; Sez. U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005, Bracale; Sez. U n. 32 del 22/11/2000, De Luca; Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci).

Tali principi (v. Sez. 7, n. 43883 del 19/11/2021, citata), «sebbene riferiti alla prescrizione, sono estensibili all’istituto della “improcedibilità”, in quanto la ratio della nuova normativa, certamente finalizzata a garantire la ragionevole durata del processo, implica che tale correlazione teleologica è solo tendenziale, non potendo prestarsi a forme di strumentalizzazione realizzabili attraverso la proposizione di ricorsi inammissibili (si veda quanto precisato in motivazione, in tema di prescrizione, sull’uso pretestuoso dei ricorsi inammissibili da Sez. un., 26 febbraio 2015, Jazouli)».

Sez. 5, ord. n. 16092 del 17/3/2023, Stefan, non massimata, ha ulteriormente precisato, sullo stesso argomento, che «la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto della legge n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell’ipotesi di abolitio criminis (la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione – essenzialmente di economia processuale – è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile), non è idonea a incidere sul c.d. “giudicato sostanziale” (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551)».

In tal senso, anche Sez. 2, n. 47311 del 11/10/2023, Marangi, non massimata, ha affermato che in alcun modo «la sopravvenienza della procedibilità a querela … può ritenersi in grado di operare come una ipotesi di abolitio criminis prevalendo, perciò, sulla inammissibilità del ricorso e, dunque, sul “giudicato sostanziale” conseguentemente formatosi (cfr., d’altra parte, e tra le tante, Sez. 1, n. 1628 del 03/12/2019, Cela, Rv. 277925 – 01, in cui si è ribadito che non costituisce causa di revoca della sentenza di condanna ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen. una modifica legislativa per effetto della quale un reato procedibile d’ufficio divenga procedibile a querela, in caso di mancata proposizione di questa, atteso che il regime di procedibilità non è elemento costitutivo della fattispecie e conseguentemente la sopravvenuta previsione della procedibilità a querela è inidonea a determinare un fenomeno di abolitio criminis), per cui «l’inammissibilità del ricorso non consente di prendere atto della improcedibilità dell’azione penale in quanto … è certo che la applicazione retroattiva del trattamento più favorevole non può comunque prevalere sul giudicato “sostanziale”» (analogamente, Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Colombo, Rv. 284176- 01, in cui, giudicando su una ipotesi di furto aggravato, la Corte ha ribadito che nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l’improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull’inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall’ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale» (conformi: Sez. 1, n. 25441 del 23/02/2024, Ficara, non massimata; Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Colombo, Rv. 284176; Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv. 285468)».

In altre parole, secondo tale orientamento sarebbe onere della parte interessata attivare correttamente il rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che il mancato rispetto delle regole processuali paralizza i poteri cognitivi del giudice senza che vengano perciò in considerazione l’equità o la razionalità del processo. Pertanto, in presenza di ricorso inammissibile, il procedimento non può essere considerato «pendente» e va dichiarata immediatamente l’inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552 – 01, in motivazione, par. 4.5).

Tale indirizzo giurisprudenziale sostiene altresì che la soluzione non potrebbe essere diversa in casi (come quello in esame) in cui il ricorso è stato proposto «esclusivamente» deducendo l’intervenuta improcedibilità prima della sentenza di appello, in quanto una contraria soluzione condurrebbe all’irragionevole conclusione secondo cui un ricorso nel quale, accanto alla deduzione di improcedibilità, vi siano anche inammissibili motivi di censura dovrebbe essere dichiarato inammissibile, mentre quello volto solo alla declaratoria di improcedibilità dovrebbe essere ammissibile.

La citata sentenza Marangi, sul punto, ha precisato che «così come non è dunque consentito alla Corte rilevare il difetto di procedibilità dell’azione penale in presenza di un ricorso inammissibile, allo stesso tempo deve ritenersi inammissibile il ricorso che, senza muovere alcun (altro) rilievo o articolare alcuna (altra) censura nei confronti della sentenza impugnata, si limiti – come in taluno dei ricorsi che ci occupano – ad invocare la sopravvenuta improcedibilità dell’azione penale».

Un esame di tutte le altre recenti pronunce non massimate che hanno annullato senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta improcedibilità consente di verificare che in quei casi si trattava di ricorsi non inammissibili, ma infondati o addirittura fondati, con conseguente instaurazione di un corretto rapporto di impugnazione (sentenze nn. 1958/2026, 421/2026, 31856/2025, 31023/2025, 26690/2025, 23863/2025).

…il secondo e contrapposto orientamento

Un diverso e recente indirizzo, in senso contrario, ha ritenuto che sia ammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduce l’omessa dichiarazione dell’improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen. maturata nel corso del giudizio di appello ed erroneamente non dichiarata – né dedotta dall’imputato – dal giudice di merito (Sez. 6, n. 41242 del 14/11/2025, Cojocaru, Rv. 289037 – 01).

Secondo tale giurisprudenza, l’opposto orientamento atterrebbe ad una diversa fattispecie, e cioè al caso in cui il superamento del termine previsto dall’art. 344-bis cod. proc. pen. intervenga nel corso dell’impugnazione ritenuta inammissibile.

Ben diversa sarebbe, invece, l’ipotesi in cui l’improcedibilità si sia verificata nella precedente fase di impugnazione e, con il ricorso per cassazione si faccia valere, quale autonoma violazione di legge, l’omessa declaratoria della causa di improcedibilità da parte della Corte di appello. I principi elaborati da Sez. U, 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. Rv. 266819 – 01 (secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito) sarebbero difatti applicabili anche al caso in esame, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.

Si tratterebbe di una soluzione che trova conferma nell’elaborazione giurisprudenziale formatasi con riguardo alla prescrizione, per cui, applicando analogicamente tale principio al nuovo istituto della improcedibilità, dovrebbe necessariamente concludersi nel senso dell’ammissibilità del ricorso per cassazione con il quale si censuri l’omessa dichiarazione dell’improcedibilità maturata nel giudizio di appello. Il principio è stato successivamente ripreso da Sez. 2, n. 1455 del 11/11/2025, dep. 2026, Vazquez, Rv. 289263 – 01 (su cui più diffusamente infra), caso in cui, tuttavia, il ricorso risultava fondato.

…la preferenza accordata al secondo orientamento

Tale secondo orientamento perviene a una soluzione cui il collegio intende aderire, ma necessita di ulteriori specificazioni.

Ed infatti, pur parlandosi, nel lessico comune, di «prescrizione processuale», l’improcedibilità va tenuta ben distinta dall’omologo istituto di diritto sostanziale, il quale cessa definitivamente di decorrere con la pronunzia della sentenza di primo grado (art. 161- bis, primo comma, cod. pen.), soppiantato, nel giudizio di impugnazione, dalla improcedibilità dell’azione penale per il caso di mancata definizione del giudizio di appello o di quello di cassazione entro i termini previsti dall’articolo 344-bis del codice di rito. Sembra in proposito di dover condividere l’orientamento di legittimità (Sez. 5, n. 334 del 05/11/2021, dep. 2022, Pizzorulli, Rv. 282419 – 01) che ha ritenuto manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 2 e 3 dell’art. 2 della legge n. 134 del 2021 (sollevate in relazione agli artt. 3 e 117 Cost. in ragione della asserita natura sostanziale della disciplina e dell’irragionevolezza dello scostamento dal principio del favor rei) la quale ha dichiarato manifestamente infondata la questione, «in quanto detta disposizione ha natura processuale, come tale non suscettibile di applicazione retroattiva, e risponde a criteri di ragionevolezza, per la finalità compensativa e riequilibratrice rispetto alla disciplina introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in tema di sospensione del termine di prescrizione nel giudizio di appello, che prevede la medesima limitazione temporale applicativa».

La Corte, in detta circostanza, ha evidenziato come le modalità operative del meccanismo previsto dall’articolo 344-bis cod. proc. pen. (in cui il superamento della forbice temporale predefinita dal legislatore, salvo eventuali proroghe, incide, non sull’esistenza del reato, ma sulla possibilità di proseguire l’azione penale in quanto estinta), fanno propendere per la diversa natura della causa di improcedibilità in questione rispetto alla prescrizione, per la quale più volte è stata affermata la natura sostanziale (in quanto pur determinando, sul versante processuale, l’arresto della procedibilità dell’azione penale, comporta l’estinzione del reato sul piano più specificamente sostanziale); con l’innovativo istituto della causa di improcedibilità di cui all’art. 344-bis c.p.p. «ad estinguersi è l’azione penale e non il reato».

Tale indirizzo è stato poi ripreso da numerose pronunce della S.C. (Sez. 5, n. 334 del 05/11/2021, dep. 2022, Rv. 282419 – 01, citata; Sez. 7, ord. n. 43883 del 19/11/2021, Cusmà Piccione, Rv. 283043 – 01, citata; Sez. 3, n. 1567 del 14/12/2021, dep. 2022, Iaria, Rv. 282408 – 01.

Tra le sentenze non massimate, si segnalano, tra le altre, Sez. 7, Ord. n. 24453 del 14/02/2025, non massimata; Sez. 2, n. 42440 del 17/09/2024, Agricola, non massimata; Sez. 3, n. 31950 del 15/05/2024, Adimari; Sez. 2, n. 34198 del 09/06/2022, Climeni).

Anche le Sezioni unite, sia pure in via incidentale (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175, in motivazione, par. 7.1), hanno confermato la «natura processuale della disposizione» in parola (par. 2.4: «dall’assetto normativo sortito dalla legge n. 134 del 2021 affiora la rilevanza giuridica di due distinte scansioni diacroniche: una, di carattere sostanziale, che annette rilievo alla distanza di tempo intercorrente fra la commissione del reato e la conclusione del giudizio di primo grado, ai fini della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; un’altra, di nuova istituzione, avente carattere processuale, che si ricollega alla durata dei giudizi di impugnazione ai fini della declaratoria di improcedibilità dell’azione penale»). Parimenti, in dottrina si è ritenuto che, a differenza della prescrizione sostanziale, l’improcedibilità si limita a «troncare» il processo, senza affrontare il tema della punibilità: l’ipotetico reato non si estingue, ma il giudice è «destituito del potere di decidere nel merito». Anche l’Ufficio del Massimario, con relazione n. 60/21 (pag. 18) si è espresso nei termini anzidetti, evidenziando che «a sostegno della natura processuale dell’istituto depongono vari indici di carattere letterale e logico-sistematico. Innanzitutto, vanno considerate sia la sua collocazione topografica nell’ambito delle condizioni di procedibilità dell’azione che le modalità operative del meccanismo estintivo previsto dalla disposizione in cui il superamento della forbice temporale predefinita dal legislatore, salvo eventuali proroghe, incide, non sull’esistenza del reato, ma sulla possibilità di proseguire l’azione penale in quanto estinta. Rileva, inoltre, anche la individuazione dei termini entro i quali deve concludersi ciascuna fase di impugnazione». Il richiamo «analogico» alla disciplina della prescrizione del reato, sia pure operato in bonam partem, non sembra quindi percorribile a pena di perdita di unitarietà del sistema.

Tuttavia, pur escludendosi l’analogia tra prescrizione e improcedibilità, il principio espresso dalla sentenza delle Sezioni unite Ricci consente di pervenire alle medesime conclusioni di ammissibilità cui sono pervenute le sentenze Cojocaru e Vazquez.

Come chiarito dalla citata pronuncia della Corte nella sua massima composizione (che peraltro conclude in modo non del tutto sintonico rispetto alle ampie considerazioni sviluppate nel corso della motivazione), è proprio l’art. 129, comma 1, cod. proc. pen. («in ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza») ad imporre al giudice l’obbligo della «immediata» declaratoria di determinate cause di non punibilità.

A tale «obbligo» il giudice di merito non può sottrarsi e deve ex officio adottare il provvedimento consequenziale. Se a tanto non adempie, la sentenza di condanna emessa, in quanto viziata da violazione di legge, può essere fondatamente impugnata con atto certamente idoneo ad attivare il rapporto processuale del grado superiore, circostanza che, secondo le Sezioni Unite, esclude la formazione del c.d. «giudicato sostanziale». Non di applicazione analogica della disciplina della prescrizione del reato, si tratta quindi, bensì della diretta applicazione del principio stabilito – anche per le cause di improcedibilità – dall’articolo 129 cod. proc. pen.

Verso la soluzione sposata sembra convergere, sia pure indirettamente, la giurisprudenza di questa Corte in materia di mancanza «originaria» di querela (e quindi della condizione di procedibilità), posto che, secondo un consolidato orientamento, la questione di improcedibilità del reato per mancanza di querela non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (solo) «allorché comporti accertamenti di fatto che sono devoluti al giudice del merito» (Sez. 2, n. 8653 del 23/11/2022, dep. 2023, Rv. 284438 – 02; Sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010, S. e altri, Rv. 248568 – 01; Sez. 5, n. 19241 del 9/2/2015, Grasso, Rv. 264847- 01), da cui, a contrario, sembrerebbe doversi trarre il principio che, ove accertamenti di merito non siano necessari (come nel caso in parola), l’obbligo di immediata declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen. si impone sempre.

Deve quindi concludersi nel senso che, in tema di improcedibilità di cui all’articolo 344- bis cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione volto esclusivamente a censurare l’omessa declaratoria di improcedibilità maturata prima della sentenza di appello, e tanto non già in applicazione analogica della disciplina della prescrizione (stante la natura processuale dell’’istituto previsto dall’articolo 344-bis cod. proc. pen.), ma in quanto l’art. 129, comma 1, cod. proc. pen. impone al giudice l’obbligo della «immediata» declaratoria di determinate cause di non punibilità, tra cui la mancanza di una condizione di procedibilità, ciò che impedisce il formarsi del c.d. «giudicato sostanziale».

Non resta quindi che prendere atto che il reato era «originariamente» divenuto improcedibile ai sensi dell’articolo 344-bis cod. proc. pen. nel corso del processo di appello e, conseguentemente, annullare senza rinvio la sentenza impugnata.

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