Sequestro probatorio di uno smartphone: illegittimo senza la perimetrazione temporale del periodo cui si riferiscono la ricerca e l’estrazione dei dati pertinenti all’imputazione provvisoria (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 16495/2026, 23 aprile/7 maggio 2026, ha affermato che la perimetrazione temporale — quale requisito autonomo della motivazione del decreto di sequestro di dispositivi informatici — non attiene ai tempi di esecuzione delle operazioni di copia forense e selezione, ma all’indicazione dell’arco cronologico entro il quale i dati devono essere estratti e ricercati: essa risponde, cioè, all’esigenza di circoscrivere ab origine la misura ablativa ai soli dati temporalmente pertinenti all’imputazione provvisoria, impedendo che il sequestro si trasformi in un’esplorazione indiscriminata dell’intera vita digitale dell’indagato.

In caso di sequestro probatorio di un telefono cellulare contenente dati informatici e pur già restituito all’avente diritto previa estrazione di “copia forense”, persiste di per sé l’interesse di questi a proporre riesame per la verifica della sussistenza dei presupposti applicativi della misura, senza necessità della dimostrazione relativa alla disponibilità esclusiva di quanto ivi contenuto, essendo lo smartphone un dispositivo destinato per sua natura a raccogliere informazioni personali e riservate (Sez. 6, n. 17878 del 03/02/2022, Rv. 283302 – 01).

Interesse a ricorrere derivante dal diritto alla disponibilità esclusiva del patrimonio informativo

È stato infatti precisato che il pregiudizio determinato dal vincolo cautelare su diritti fondamentali, certamente meritevoli di tutela, quali quello alla riservatezza e al segreto o, comunque, alla “disponibilità esclusiva del patrimonio informativo”, tutelati anche dall’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, fonda l’interesse a ricorrere.

È stato altresì osservato che. in tema di mezzi di ricerca della prova, è illegittimo il decreto di sequestro probatorio di un telefono cellulare con il quale il PM acquisisca la totalità dei messaggi, filmati e fotografie ivi contenuti, senza indicare le ragioni per le quali, ai fini dell’accertamento dei reati ipotizzati, si rende imprescindibile l’integrale verifica di tutti i predetti dati e si giustifica, nel rispetto del principio di proporzionalità, un così penetrante sacrificio del diritto alla segretezza della corrispondenza (Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024, dep. 2025, Rv. 287421 – 01; in motivazione la Corte ha precisato che, in tale ipotesi, la nullità del sequestro si estende, ex art. 185 cod. proc. pen., all’acquisizione della copia forense della intera memoria del dispositivo).

In coerenza con le indicazioni fin qui riassunte, il ricorrente ha dichiarato di avere un interesse attuale e concreto a ottenere la restituzione delle copie estrapolate, volendo mantenere l’esclusiva conoscenza del patrimonio informativo personale contenuto nelle copie forensi già estrapolate.

Necessità di una motivazione specifica del sequestro probatorio che dia conto delle ragioni, dei criteri e del tempo

È principio consolidato che il sequestro probatorio di dispositivi elettronici e telematici contenenti dati personali — quali gli smartphone — richieda una motivazione specifica e non meramente generica, idonea a dar conto:

a) delle ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo, ovvero, in alternativa, delle specifiche informazioni oggetto di ricerca;

b) dei criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse, ove questa si discosti sensibilmente dai confini cronologici dell’imputazione provvisoria;

c) dei tempi entro cui tale selezione verrà effettuata, con conseguente restituzione della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Rv. 288139 – 01; Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Rv. 286358 – 03; Sez. 6, n. 17479 del 04/02/2025, non massimata; Sez. 2, n. 33657 del 25/09/2025, non massimata).

Ciò in quanto la peculiare capacità di memoria e di archiviazione dei dispositivi informatici — che per loro natura custodiscono una massa eterogenea di dati attinenti alla sfera più intima della vita privata del titolare — impone un rigoroso bilanciamento tra le esigenze investigative e i diritti fondamentali alla riservatezza e alla disponibilità esclusiva del proprio patrimonio informativo, la cui compressione deve essere strettamente proporzionata alle finalità probatorie perseguite.

La perimetrazione temporale

L’applicazione di tali principi al caso concreto porta a rilevare come l’ordinanza impugnata sia viziata da violazione di legge, per la mancata risposta all’eccezione difensiva secondo la quale il decreto di sequestro non sarebbe corredato della necessaria giustificazione della perimetrazione temporale dei dati, attesa l’acquisizione omnicomprensiva di essi.

A tale riguardo, il Tribunale del riesame ha ritenuto che il decreto di sequestro soddisfacesse i requisiti motivazionali sopra enunciati, valorizzando in particolare la descrizione delle condotte contestate, la pertinenzialità dei dispositivi all’ipotesi criminosa, e l’indicazione delle categorie di dati suscettibili di esito probatorio.

Il Tribunale, però, ha omesso qualsiasi confronto con la censura difensiva relativa all’assenza, nel decreto genetico, di una perimetrazione temporale dei dati oggetto di ricerca.

…non coincide con il tempo necessario per le operazioni di estrazione della copia forense

Occorre sul punto chiarire che la perimetrazione temporale — quale requisito autonomo della motivazione del decreto di sequestro di dispositivi informatici — non attiene ai tempi di esecuzione delle operazioni di copia forense e selezione, ma all’indicazione dell’arco cronologico entro il quale i dati devono essere estratti e ricercati: essa risponde, cioè, all’esigenza di circoscrivere ab origine la misura ablativa ai soli dati temporalmente pertinenti all’imputazione provvisoria, impedendo che il sequestro si trasformi in un’esplorazione indiscriminata dell’intera vita digitale dell’indagato.

Si tratta di un requisito distinto e autonomo rispetto all’indicazione dei tempi di esecuzione delle operazioni, che attiene invece alla proporzionalità della misura nella sua fase esecutiva. Il Tribunale del riesame ha ritenuto soddisfatto il requisito della perimetrazione temporale attraverso il richiamo alla specificazione dei trenta giorni contenuta nel provvedimento di conferimento incarico al tecnico del 20 novembre 2025.

Tale motivazione, però, si riferisce ai tempi di esecuzione della misura in relazione al dispositivo, ossia a un profilo diverso da quello denunciato dalla difesa, oltre che riferito a un atto successivo al decreto genetico, lasciando del tutto privo di esame il tema centrale, che è quello della verifica della sussistenza, nel decreto di sequestro, di indicazioni circa l’arco temporale entro cui i dati dovevano essere ricercati, in correlazione all’imputazione provvisoria e al tempo di commissione del reato contestato.

Verifica tanto più necessaria ove si consideri che il sequestro ha comportato l’apprensione della totalità dei dati contenuti nei dispositivi, con integrale sacrificio del diritto alla riservatezza del ricorrente.

Annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata

Da ciò discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale che avrà il compito verificare, sulla base dei principi sopra enunciati, se il decreto di sequestro fosse corredato di motivazione specifica in ordine alla perimetrazione temporale dei dati da acquisire, in correlazione all’imputazione provvisoria e al tempo di commissione del reato contestato.

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