Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 16534, 7 maggio 2026, ha rimarcato la differenza tra il delitto di lesioni personali volontarie aggravato dalle più persone riunite (artt. 582, 585 c.p.) e il concorso di persone nel medesimo reato (artt. 110, 582 c.p.), con particolare riguardo alla legittimità della contestazione in fatto della circostanza aggravante nel caso in cui l’imputazione si limiti a rappresentare la realizzazione concorsuale della fattispecie criminosa.
Secondo la Corte di cassazione, in tema di lesioni personali volontarie l’aggravante delle più persone riunite non si identifica con il concorso di persone nel reato, sicché, nel caso in cui l’imputazione si limiti a rappresentare la presenza di almeno due soggetti sul luogo e nel momento della realizzazione della condotta, non può ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza anche siffatta aggravante, in quanto, onde ritenerne concretamente realizzati gli elementi costitutivi, è necessario che, a causa della pluralità degli aggressori e della loro simultanea presenza, si producano nella vittima effetti fisici e psicologici tali da eliminarne o ridurne la forza di reazione.
Il caso sottoposto alla Suprema Corte trae origine dal ricorso presentato dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Caltanissetta avverso la sentenza con cui il Giudice di pace di Gela aveva prosciolto due coimputati dal reato di lesioni personali volontarie semplici (art. 582 c.p.) in quanto estinto a seguito di remissione di querela.
Secondo la pubblica accusa il reato sarebbe invero procedibile d’ufficio ai sensi dell’art. 582 comma 2 c.p. in ragione della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del “fatto commesso da più persone riunite” di cui all’art. 585 c.p., la quale deve ritenersi contestata “in fatto” nella parte in cui il capo d’imputazione fa riferimento alla compartecipazione degli imputati nella commissione del reato.
La questione affrontata dal Supremo Consesso attiene alla distinzione tra il delitto di lesioni personali volontarie aggravato dalle più persone riunite (artt. 582, 585 c.p.) e il concorso di persone nel medesimo reato (artt. 110, 582 c.p.).
Si tratta di un tema che, lungi dall’essere meramente teorico, è foriero di importanti conseguenze sul piano applicativo, incidendo sulla procedibilità a querela o d’ufficio del delitto di lesioni personali dolose, sulla competenza per materia del giudice di pace o del tribunale e sulle concrete modalità di contestazione del fatto da parte della pubblica accusa.
A partire proprio da tale ultimo profilo, la Corte coglie l’occasione mettere in rilievo le differenze che intercorrono tra l’istituto di parte generale e la circostanza aggravante delle più persone riunite, presente in molte fattispecie di parte speciale.
Com’è noto, il concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.) rappresenta una particolare forma di manifestazione del reato caratterizzata, sul piano oggettivo, dalla pluralità di agenti nella realizzazione di una fattispecie oggettiva di reato e dal contributo causale di ciascun concorrente alla realizzazione del medesimo.
Tale forma di concorso è definita eventuale in quanto, a differenza delle ipotesi di concorso necessario, la pluralità di soggetti non rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie, bensì solo una forma eventuale di manifestazione del reato, potendo lo stesso configurarsi anche se commesso da una sola persona.
Conformemente alla ratio incriminatrice dell’art. 110 c.p., ricorrendone i presupposti, la punibilità viene estesa a quei comportamenti che, alla luce della condotta tipica monosoggettiva della fattispecie incriminatrice, in quanto atipici andrebbero di conseguenza esenti da pena.
Dal canto suo, la circostanza aggravante delle più persone riunite allude anch’essa alla presenza di una pluralità di persone nella realizzazione del reato.
Si tratta di una circostanza aggravante diffusa nel nostro ordinamento, prevista dal legislatore non solo per quanto riguarda le lesioni personali volontarie e gli altri delitti contro la vita e l’incolumità individuale menzionati dall’art. 585 c.p., ma anche per quanto riguarda la rapina (art. 628 comma 3 n. 1 c.p.), l’estorsione (art. 629 comma 2 c.p., che rinvia alle circostanze del comma 3 del reato di rapina), l’evasione (art. 385 comma 2 c.p.) nonché per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione (art. 339 c.p.), allorquando la violenza o minaccia sia commessa da più persone riunite.
La presenza di più persone riunite assurge, inoltre, ad elemento costitutivo del reato di violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.), reato a partecipazione necessaria caratterizzato, secondo la definizione fornita dal comma 1, dalla «partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis».
Secondo la dottrina e la consolidata giurisprudenza, a differenza del concorso di persone, l’aggravante del “fatto commesso da più persone riunite” richiede non solo la pluralità di agenti ma anche la presenza di un quid pluris, rappresentato dalla simultanea presenza di essi nel luogo ed al momento di realizzazione del fatto, pur se questo sia posto in essere da uno soltanto di essi (ex multis, in tema di lesioni personali cfr. Sez. 2^, Sent., data ud. 12/12/2023, 22/02/2024, n. 7954; in tema di estorsione cfr.Sez. U., 29/3/2012, dep. 5/6/2012, n. 21837, Alberti; Sez. 2^, Sent., data ud. 14/11/2025, 03/12/2025, n. 39096; in tema di rapina cfr. Sez. U. 23/03/1992, n. 3394, Ferlotti; Sez. 2^, Sent., data ud. 15/06/2021, 08/09/2021, n. 33210; in tema di violenza sessuale di gruppo cfr. Sez. 3^, Sent., data ud. 25/01/2023, 22/03/2023, n. 12004; con riferimento all’art. 339 c.p. cfr. Sez. 5^, Sent., data ud. 06/04/2023, 08/05/2023, n. 19374).
La circostanza in parola delinea dunque una fattispecie plurisoggettiva necessaria che si distingue dall’ipotesi del concorso di persone in ragione dell’elemento specializzante della simultanea presenza dei soggetti agenti riferita, in particolare, alla sola fase dell’esecuzione del reato.
Nel concorso di persone nel reato, invece, il contributo fornito dalla pluralità dei soggetti può manifestarsi non solo in varie forme, quale contributo materiale o psicologico, ma anche in tutte le fasi della condotta criminosa, ovvero sia in quella ideativa che in quella più propriamente esecutiva. Si pensi, ad esempio, al contributo meramente morale fornito inizialmente dal mandante, il quale determini in altri il proposito criminoso.
La ratio dell’aggravamento di pena della circostanza delle più persone riunite viene identificata nella maggiore intimidazione e nella minore possibilità di difesa che derivano dalla simultanea presenza di più persone nel luogo ed al momento di realizzazione del fatto, avendo il legislatore “conferito alla compresenza dei concorrenti nel locus commissi delicti un maggior disvalore penale in virtù dell’apporto causale fornito nella esecuzione del reato e della rafforzata vis compulsiva esercita sulla vittima” (Sez. U., 29/3/2012, dep. 5/6/2012, n. 21837, Alberti).
Come anticipato, le differenze tra le due fattispecie si ripercuote, tra l’altro, sulle concrete modalità della “contestazione in fatto” della circostanza aggravante da parte della pubblica accusa.
Secondo l’insegnamento delle Sezioni unite, l’ammissibilità di tale particolare modalità di contestazione è subordinata al fatto che l’imputazione, pur non contenendo l’espressa enunciazione letterale della fattispecie circostanziale o l’indicazione della specifica norma di legge, riporti, in maniera sufficientemente chiara e precisa, gli elementi di fatto integranti la circostanza, così da permettere all’imputato di averne piena consapevolezza e di espletare adeguatamente la propria difesa (Sez. U., data ud. 18/04/2019, 04/06/2019, n. 24906, Sorge).
Ciò, in virtù del diritto dell’imputato, tutelato tanto sul piano costituzionale (art. 111 comma 3 Cost.) quanto sovranazionale (art. 6 par. 3 Cedu), di essere tempestivamente e dettagliatamente informato non solo dei fatti materiali posti a suo carico, ma anche della qualificazione giuridica ad essi attribuiti (Corte Edu, 11/12/2007, Drassich c. Italia).
In particolare, secondo l’elaborazione giurisprudenziale in materia di lesioni personali aggravate, è ritenuta legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza l’aggravante delle più persone riunite quando il capo d’imputazione, pur non menzionando il riferimento normativo, descriva la simultanea presenza di almeno due soggetti nel luogo e al momento del fatto (Sez. 5^, data ud. 05/06/2025, 09/07/2025, n. 25175; Sez. 5^, data ud. 28/04/2022, 07/06/2022, n. 22120).
Al contrario, l’aggravante non è legittimamente contestata in fatto allorquando sia contestato agli imputati soltanto di aver posto in essere in concorso tra loro il delitto di lesioni personali, ma non venga loro ascritto – non essendo richiamato l’art. 585 c.p. né essendovi d’altra parte alcuna indicazione in tal senso nella descrizione della condotta – di aver commesso il delitto di lesioni agendo in più persone riunite (Sez. 5^, data ud. 06/04/2022, 14/07/2022, n. 27386).
Nell’esaminare il ricorso proposto, il collegio di legittimità, in parziale continuità con gli indirizzi giurisprudenziali sopracitati, ribadisce la distinzione tra le lesioni personali volontarie aggravate dalle più persone riunite e il concorso di persone nel reato.
Soffermandosi sulle modalità della contestazione della circostanza aggravante da parte della pubblica accusa, la sentenza in commento di principio ritiene non legittimamente contestata in fatto l’aggravante delle più persone riunite nel caso in cui l’imputazione si limiti a rappresentare la commissione del reato da parte di una pluralità di soggetti in concorso tra loro.
In particolare, secondo la Corte “nel caso in cui l’imputazione si limiti a rappresentare la presenza di almeno due soggetti sul luogo e nel momento della realizzazione della condotta, non può ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza anche siffatta aggravante, in quanto, onde ritenerne concretamente realizzati gli elementi costitutivi, è necessario che, a causa della pluralità degli aggressori e della loro simultanea presenza, si producano nella vittima effetti fisici e psicologici tali da eliminarne o ridurne la forza di reazione (cfr. Sez. 5, n. 27386 del 06/04/2022, F., Rv. 283575 – 01)”.
In conclusione, il collegio decidente, ritenendo non correttamente contestata in fatto la circostanza di cui all’art. 585 c.p. nel caso di specie, respinge il ricorso del Procuratore generale confermando la sentenza di proscioglimento degli imputati dal reato di lesioni personali volontarie semplici (art. 582 c.p.) per estinzione del reato a seguito della remissione di querela.
Con la decisione in commento la Suprema Corte ribadisce, in parte, i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di distinzione tra le lesioni personali volontarie aggravate dalle più persone riunite e il concorso di persone nel reato, evidenziandone le ricadute in punto di contestazione in fatto delle circostanze aggravanti.
A parere di chi scrive, tuttavia, la conclusione cui giunge il Supremo Consesso non appare del tutto persuasiva in punto di contestazione di fatto della circostanza aggravante di cui all’art. 585 c.p., nella parte in cui non la ritiene correttamente formulata allorquando l’imputazione si limiti a rappresentare la presenza di almeno due soggetti sul luogo e nel momento della realizzazione della condotta.
A tal fine, precisa la Corte, è invece necessario il riscontro di un ulteriore elemento costitutivo della circostanza in parola, in particolare chea causa della pluralità degli aggressori e della loro simultanea presenza si producano nella vittima effetti fisici e psicologici tali da eliminarne o ridurne la forza di reazione.
Tale ultima precisazione non convince, nella misura in cui pretende di distinguere, ai fini della configurabilità della circostanza in parola, la presenza della pluralità di soggetti sul luogo e nel momento della realizzazione del fatto, da una parte, dalla produzione di effetti fisici e psicologici in capo alla persona offesa tali da eliminarne o ridurne la forza di reazione, dall’altra.
Ragionando in questi termini, a rigore sarebbe ipotizzabile una “riunione” di più soggetti al momento della commissione del fatto cui, tuttavia, non consegua la produzione in capo alla vittima di effetti fisici o psicologici pregiudizievoli che ne eliminino o riducano la forza di reazione.
Si è visto come il quid pluris che vale a distinguere la circostanza delle più persone riunite dal mero concorso di persone sia rappresentato dalla simultanea presenza degli agenti nel luogo ed al momento di realizzazione del fatto, pur se questo sia posto in essere da uno soltanto di essi.
Secondo un importante arresto delle Sezioni Unite, tale conclusione discende, inanzitutto, dall’interpretazione letterale del verbo “riunire”, che nella sua accezione comune significa “unire, radunare più cose o persone nello stesso luogo”, nonché del sostantivo “riunione”, che indica “il riunirsi di più persone nello stesso luogo allo scopo di…” (Sez. U., 29/3/2012, dep. 5/6/2012, n. 21837, Alberti).
La lettera della norma non richiede espressamente, quale ulteriore elemento costitutivo, l’accertamento della produzione di effetti fisici e psicologici pregiudizievoli in capo alla persona offesa che siano tali da eliminarne o ridurne la forza di reazione.
Tali effetti rappresentano in realtà la normale conseguenza della simultanea presenza della pluralità di agenti nel luogo ed al momento di realizzazione del fatto, e quindi la ratio dell’aggravamento sanzionatorio.
In questo senso è orientata la giurisprudenza di legittimità in materia di lesioni personali aggravate, che di conseguenza ritiene correttamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza l’aggravante delle più persone riunite quando il capo d’imputazione, pur non menzionando il riferimento normativo, descriva la simultanea presenza di almeno due soggetti nel luogo e al momento del fatto (Sez. 5^, data ud. 05/06/2025, 09/07/2025, n. 25175; Sez. 5^, data ud. 28/04/2022, 07/06/2022, n. 22120).
Anche il precedente del 2022 citato dalla sentenza in commento, a ben vedere, conferma quanto appena affermato.
In esso si sostiene, da una parte, che “ai fini della configurabilità dell’aggravante del fatto commesso da più persone riunite” è “richiesta la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della condotta violenta, pur se questa sia posta in essere da una soltanto di esse”.
Dall’altra, nell’evidenziare la ratio dell’aggravamento di pena, si afferma che la circostanza “si giustifica per gli effetti fisici e psicologici che, a causa della pluralità degli aggressori e della loro simultanea presenza, si producono sulla vittima, di cui viene eliminata o ridotta la forza di reazione e non può, pertanto, identificarsi con il semplice concorso di persone nel reato” (Sez. 5^., data ud. 06/04/2022, 14/07/2022, n. 27386).
Conclusivamente, la sentenza in parola è da condividere nella parte in cui ribadisce, in linea di principio, la distinzione tra le lesioni personali volontarie aggravate dalle più persone riunite e il concorso di persone nel reato, donde l’illegittimità della contestazione in fatto dell’aggravante nel caso in cui l’imputazione si limiti a rappresentare la commissione del reato da parte di una pluralità di soggetti in concorso tra loro.
Per contro, la distinzione tra la presenza della pluralità di soggetti sul luogo e nel momento della realizzazione del fatto, da un lato, e la produzione di effetti fisici e psicologici in capo alla persona offesa, dall’altro, appare frutto di una forzatura tanto del dato letterale, quanto dei precedenti giurisprudenziali in materia, inammissibile nella misura in cui introduce in via pretoria un ulteriore elemento costitutivo della circostanza aggravante di cui all’art. 585 c.p., ponendosi in contrasto col principio di riserva di legge in materia penale (art. 25 Cost.).
