Resistenza a pubblico ufficiale e la contestazione in fatto dell’aggravante della qualifica (Redazione)

La Cassazione sezione 6 con la sentenza numero 16510/2026 ha ricordato che l’articolo 337 cod. pen., prevede, al secondo comma, che “se la violenza o minaccia è posta in essere per opporsi a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza mentre compie un atto di ufficio, la pena è aumentata fino alla metà”.

La norma è stata introdotta con d.l. 11 aprile 2025, n. 48, convertito con l. 9 giugno 2025, n. 80, ed è entrata in vigore il 12 aprile 2025, quindi prima della commissione del reato per cui si procede (9 settembre 2025).

Quantunque il capo di imputazione non contenga una contestazione specifica dell’aggravante in esame, il Procuratore generale assume che essa sia contestata in fatto.

Tale prospettazione è corretta.

Le Sezioni Unite di questa Corte – chiamate a pronunciarsi sulla ritualità della contestazione, con riferimento al delitto di falso in atto pubblico, dell’ipotesi aggravata prevista dall’art. 476, comma 2, cod. pen. – hanno chiarito, più in generale, che «l’ammissibilità della contestazione in fatto delle circostanze aggravanti deve essere verificata rispetto alle caratteristiche delle singole fattispecie circostanziali e, in particolare, alla natura degli elementi costitutivi delle stesse.

Questo aspetto, infatti, determina inevitabilmente il livello di precisione e determinatezza che rende l’indicazione di tali elementi, nell’imputazione contestata, sufficiente a garantire la puntuale comprensione del contenuto dell’accusa da parte dell’imputato» (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436 – 01).

Nella sentenza si precisa che «la contestazione in fatto non [dà] luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive. In questi casi, invero, l’indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell’imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l’adeguato esercizio dei diritti di difesa dell’imputato»; – con riguardo, invece, «alle circostanze aggravanti nelle quali, in luogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione normativa include componenti valutative, […] le modalità della condotta integrano l’ipotesi aggravata ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative», la cui sussistenza è anzitutto oggetto della «valutazione compiuta […] dal pubblico ministero nella formulazione dell’imputazione, e di seguito sottoposta alla verifica del giudizio»; e «ove il risultato di questa valutazione non sia esplicitato nell’imputazione, con la precisazione della ritenuta esistenza delle connotazioni di cui sopra, la contestazione risulterà priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale». In questo secondo caso, in cui gli elementi costitutivi di una circostanza aggravante sono caratterizzati da profili valutativi che non sono esplicitati nell’imputazione, la circostanza non può ritenersi ritualmente contestata in fatto.

L’aggravante di cui all’art. 337, comma 2, cod. pen. non presenta alcun margine di valutazione discrezionale, in quanto la sua configurazione è legata a un dato oggettivo: la qualifica – di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza- dei pubblici ufficiali nei cui confronti è posta in essere la violenza o la minaccia.

Essa, per quanto sopra detto, è quindi ritualmente contestata in fatto, se i suoi elementi costitutivi sono chiaramente desumibili dalla descrizione contenuta nel capo di imputazione. In tale ipotesi, infatti, deve escludersi qualsivoglia violazione del diritto di difesa, perché l’imputato viene posto in condizione di conoscere tutti gli elementi su cui l’elemento circostanziale si fonda.

Nel caso in esame la circostanza è stata puntualmente contestata in fatto nel capo di imputazione, che contiene un’esplicita indicazione al riguardo, in quanto esplicita che vittime della resistenza sono stati dei carabinieri intervenuti nella flagranza del delitto di evasione e, dunque, agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria mentre compivano un atto dell’ufficio. Erroneamente, dunque, la sentenza impugnata, pur avendo ritenuto la sussistenza del reato di resistenza, non ha né applicato né escluso la richiamata aggravante, non menzionandola nella motivazione né tenendone conto ai fini della quantificazione della pena

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