Difensore di fiducia sostituto dal difensore d’ufficio e processo che viene rinviato per poi essere riaperto e definito con l’avvocato d’ufficio: un pastrocchio che dovrebbe far riflettere (Riccardo Radi)

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La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 14382/2026 ha esaminato una vicenda dalle molte implicazioni che si possono riassumere e condensare in due parole: pastrocchio giuridico: dei giudici (primo e secondo grado) che calpestano le norme basiche del processo penale e del diritto di difesa e del difensore di ufficio che interpreta male il suo ruolo e partecipa (in)consapevolmente al pastrocchio.

Fatto:  

Il ricorrente rappresenta che in tribunale l’udienza dell’8 giugno 2023 si era chiusa per assenza dei testi e, alla presenza di un sostituto del difensore di fiducia nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., il Tribunale aveva rinviato il procedimento all’udienza del 28 settembre 2023.

Il difensore di fiducia dell’imputata – si sostiene nel ricorso − sarebbe quindi giunto in aula a udienza appena finita ed avrebbe preso nota del rinvio, allontanandosi subito dopo.

In seguito, leggendo il verbale dell’8 giugno, aveva appreso che l’udienza era stata “riaperta” a sua insaputa dopo il suo allontanamento e che il processo era stato definito in quella data alla presenza del difensore di ufficio ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

Tale sequenza processuale sarebbe errata – si legge nel ricorso − perché l’udienza si era chiusa con l’ordine di rinvio al 28 settembre e il difensore di ufficio aveva perso la legittimazione a rappresentare il titolare del mandato difensivo assente e non poteva neanche ritenersi legittimato a ricevere notizia dell’anticipazione disposta rispetto alla data di rinvio originariamente indicata alle parti.

Decisione:

La cassazione ha verificato gli atti ed ha accertato che l’udienza dell’8 giugno 2023 si era aperta alle ore 10.06, in assenza dell’imputata e del suo difensore di fiducia Avv. B.B., sostituito ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. dall’Avv. R.;

 il Giudice aveva dato atto che il verbale con la modifica del capo di imputazione era stato ritualmente notificato a mani proprie alla imputata P. e che i testi erano assenti, rinviando il procedimento all’udienza del 28 settembre 2023, ore 11.30.

Il verbale era stato chiuso alle ore 10.07.

Alle ore 11.08 il verbale era stato riaperto, alla presenza del Pubblico ministero e dell’Avv. R. (sempre nominato 97 comma 4 cpp), era stato escusso il teste del Pubblico ministero presente e poi il processo era stato definito con sentenza di condanna dell’imputata.

Ebbene, è fondata la censura della ricorrente, che ha evidenziato come la trattazione del processo dalle ore 10.06 alle ore 10.07 avesse determinato la conclusione dell’udienza e la formalizzazione del rinvio al 28 settembre 2023; rispetto a tale provvedimento, l’anticipazione della trattazione del processo ad altra udienza – quale è stata, di fatto, la trattazione del processo a carico della P. nella stessa giornata dell’8 giugno – avrebbe richiesto la notifica del provvedimento di anticipazione all’imputata e al suo difensore di fiducia, notifica che non è avvenuta.

Né la presenza del medesimo difensore di ufficio nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. poteva fare luogo della notifica al difensore di fiducia, posto che il professionista nominato in sostituzione è legittimato a ricevere l’avviso di rinvio dato dal giudice nel corso dell’udienza, ma non quelli che riguardino la modifica della data di un’udienza già individuata, che spettano al titolare del mandato difensivo (arg. da Sez. 5, n. 5620 del 24/11/2014, dep. 2015, Reali, Rv. 262666 – 01).

Ne consegue che si è determinata una nullità assoluta legata all’assenza del difensore di fiducia in un caso in cui ne era obbligatoria la presenza, a ciò non essendosi ovviato mediante la nuova nomina ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. dell’Avv. R., dal momento che la nomina del sostituto di ufficio presuppone che il difensore di fiducia sia stato messo in condizione di partecipare al processo (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263599 – 01), condizione non verificatasi nel caso di specie data l’anomala sequenza processuale cui il Tribunale ha dato luogo.

In conclusione, processo da rifare.

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