La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 11774/2026 ha stabilito che viola il principio di correlazione fra accusa e sentenza la decisione con cui il giudice, a fronte della contestazione di un reato abituale indicato come commesso “da una certa data, con condotta perdurante”, estende a ritroso la data di inizio della condotta criminosa, fino a ricomprendervi un ulteriore segmento, non originariamente contestato come costitutivo del comportamento abituale.
In applicazione del principio, la Suprema Corte ha annullato con rinvio la decisione che, facendo risalire l’epoca di commissione del delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen., contestato come commesso “dal 18 giugno 2023, con condotta perdurante“, a quella della perpetrazione di un precedente delitto di lesioni personali, occorso in costanza di convivenza, aveva riqualificato il fatto nel delitto di maltrattamenti in famiglia.
