Maltrattamenti non basta la coabitazione per la configurabilità del reato (Riccardo Radi)

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La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 16849 depositata l’11 maggio 2026 ha ricordato che la coabitazione non va confusa con la convivenza che comunque deve essere espressione di una stabile relazione personale, caratterizzata da una reale condivisione e comunanza materiale e spirituale di vita, tale da generare, nei soggetti che ne sono protagonisti, momenti di reciproco affidamento

Nel caso esaminato, l’imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di maltrattamenti ai danni della compagna MP sull’assunto che le condotte contestate fossero state tenute in costanza di un rapporto di convivenza; ed invero, secondo i Giudici del merito, sebbene il C e la di lui compagna non condividessero la medesima abitazione, avevano comunque basato il legame sentimentale su una progettualità condivisa, dal momento che, a seguito della scoperta della gravidanza, i due giovani avevano progettato di andare a vivere assieme.

Al cospetto della situazione in fatto offerta dalla regiudicanda, DC contesta la configurabilità del reato: la Corte di appello avrebbe disatteso le indicazioni di principio rese dalla giurisprudenza di legittimità nella definizione concettuale di “convivenza”, cui rimanda la norma dell’art. 572 cod. pen. nella ipotesi in cui le condotte vessatorie siano dirette nei confronti di persone non “familiari”.

L’intervento esegetico che si richiede non può, dunque, non tenere conto della sollecitazione proveniente dal Giudice delle leggi (cfr. sentenza n. 98 del 2021, considerato in diritto sub 2.5.) circa il divieto di interpretazione analogicą delle norme incriminatrici (art. 14, preleggi), quale diretta esplicazione del superiore principio di legalità (art. 25 Cost.).

Significativa, a tal riguardo, appare infatti la presa di posizione della Corte costituzionale che, nella citata sentenza, proprio con riferimento al rapporto tra le norme incriminatrici previste dagli artt. 572 e 612-bis cod. pen., ha sottolineato come << il divieto di analogia in malam partem impon(ga) di chiarire se il rapporto affettivo dipanatosi nell’arco di qualche mese e caratterizzato da permanenze non continuative di un partner nell’abitazione dell’altro possa già considerarsi, alla stregua dell’ordinario significato di questa espressione, come una ipotesi di ‘convivenza’ …(e se)… davvero possa sostenersi che la sussistenza di una (tale) relazione consenta di qualificare quest’ultima come persona appartenente alla medesima “famiglia” dell’imputato (…)».

In poche parole, la Consulta richiede, ai fini dell’applicazione dell’art. 572 cod. pen., che i concetti di “famiglia” e di “convivenza” siano intesi in un’accezione “ristretta”, ovvero quale comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti, implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela, o in caso di rapporti more uxorio, su una stabile condivisione dell’abitazione, ancorché, ovviamente, non necessariamente continua (si pensi, ad esempio, al frequente caso di coloro che, per ragioni di lavoro, dimorino in luogo diverso dall’abitazione comune, per periodi più o meno lunghi ma comunque circoscritti: in questi termini, Sez. 6, n. 15883 del 16/03/2022, Rv. 283436).

Pertanto, nell’ambito delle relazioni interpersonali non qualificate, come è quella in esame, si può parlare di “convivenza”, rilevante ai fini della configurabilità della ipotesi di reato in contestazione, solamente là dove risulti acclarata l’esistenza di una situazione affettiva qualificata dalla continuità da elementi oggettivi di stabilità.

La convivenza – che non deve essere confusa con la mera coabitazione, sebbene quest’ultima continui ad essere uno degli indicatori maggiormente qualificati da cui desumere in via logica la prima deve essere espressione di una stabile relazione personale, caratterizzata da una reale condivisione e comunanza materiale e spirituale di vita, tale da generare, nei soggetti che ne sono protagonisti, momenti di reciproco affidamento.  

Ebbene, seguendo la impostazione indicata, la motivazione della sentenza impugnata si presenta palesemente incompleta ed incongrua.

La Corte di appello si è, infatti, limitata ad affermare la sussistenza del requisito del reato in argomento, pur in assenza di prova di “un progetto di vita comune” ovvero “di una organizzazione stabile della quotidianità” tra il C e la P

Tale connotato non è, chiaramente, identificabile né è individuabile nella relazione sentimentale che l’imputato e la persona offesa avevano intrapreso all’inizio del 2020.

Né tantomeno la convivenza – nell’accezione indicata – può desumersi dal fatto che nel corso della relazione la P dopo avere scoperto di essere in stato interessante, avesse iniziato una coabitazione altalenante, “stabilizzatasi” – per appena 22 giorni – solo dopo la nascita della bambina.

La sentenza di appello restituisce, dunque, una situazione in fatto che poco o nulla si armonizza con gli enunciati principi di diritto.

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