Licenziamento via e-mail ordinaria del lavoratore (Redazione)

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Puoi essere licenziato con una semplice e-mail ordinaria.

La Cassazione sezione lavoro con ordinanza numero 13731 dell’11 maggio 2026 ha stabilito che la clausola del contratto collettivo che prescrive determinati mezzi di comunicazione delle sanzioni disciplinari (raccomandata a/r, raccomandata a mano o Pec) non integra una “forma convenzionale” ai sensi dell’articolo 1352 Cc, ma regolamenta esclusivamente la fase trasmissiva del negozio unilaterale recettizio; pertanto, in assenza di espressa previsione collettiva che sanzioni l’inosservanza di tali modalità, la comunicazione del licenziamento con mezzo difforme (e-mail ordinaria) non incide sulla validità dell’atto, che rimane disciplinata dall’articolo 2 della legge 604/66, il quale richiede la sola forma scritta.

Come esattamente ritenuto dalla Corte territoriale, l’art. 79 CCNL non prevede una “forma convenzionale”, rilevante ai sensi dell’art. 1352 с.с. attinente alla fase della formazione, della redazione e dell’estrinsecazione dell’atto negoziale (nella specie il licenziamento), ma si limita a stabilire gli oneri incombenti sul datore di lavoro nella fase successiva della comunicazione: poiché il licenziamento (come ogni sanzione disciplinare) un negozio giuridico unilaterale e recettizio, con quella clausola le parti sociali hanno regolato le modalità con cui portare tale negozio a conoscenza del lavoratore.

Tanto risulta evidente proprio dal tenore lettale dell’art. 79 CCNL che, riferendosi alle sanzioni disciplinari, utilizza l’espressione “dovranno essere comunicate”. Il predicato verbale “comunicare” è univocamente e senza dubbio alcuno riferibile non alla fase di formazione e di redazione dell’atto negoziale, ma a quella successiva della comunicazione, ossia a quella volta a portare l’atto a conoscenza del suo destinatario (il dipendente).

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