Nel corso degli anni ho potuto verificare una tendenza del tribunale per i minorenni di punire più severamente il minore per gli stessi reati commessi in concorso con coimputati maggiorenni.
Una stortura spesso taciuta ma ora è intervenuta la Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 16971 depositata il 12 maggio 2026 che ha ritenuto iniqua la pena applicata ad un minore “per l’evidente disparità in peius rispetto a quello dei suoi coimputati, concorrenti nei medesimi reati, con un ruolo sostanzialmente paritario, se non – il loro – prevalente, e, per di più, a differenza di lui, già maggiorenni al momento della commissione del primo di quelli: e una pena iniqua, perché eccessivamente severa rispetto alla peculiarità del caso concreto, collide con il principio di necessaria proporzionalità”.
La Sesta Sezione penale, in tema di pena, ha affermato che, nel caso di reato continuato commesso, in concorso, da una pluralità di imputati, contrasta con il principio, di rilevanza costituzionale e sovranazionale, di proporzionalità della pena l’inflizione al concorrente, giudicato separatamente per una parte dei reati, commessi prima del raggiungimento della maggiore età, di una pena complessiva superiore a quella inflitta, ai coimputati maggiorenni, giudicati in un unico processo.
In applicazione del principio, la Suprema Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, onerando il giudice della fase rescissoria di verificare se la pena inflitta all’imputato dal Tribunale per i minorenni, avuto riguardo all’intervenuta derubricazione, nei confronti dei coimputati maggiorenni, di taluni dei delitti formanti oggetto dell’originaria contestazione, costituisca, “ex se”, una risposta sanzionatoria proporzionata alla complessiva offensività della condotta o se l’aumento di pena per la continuazione possa essere determinato in misura minima o, comunque, più contenuta.
