Magistrati onorari: Consulta è incostituzionale la rinuncia ai “diritti pregressi” a seguito della cosiddetta stabilizzazione dei Magistrati Onorari (Redazione)

La Corte Costituzionale con la sentenza numero 71, depositata oggi, (allegata al post) ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo numero 116 del 2017 (come sostituito dall’articolo 1, comma 629, lettera a, della legge numero 234 del 2021), nella misura in cui fa conseguire al superamento delle procedure di “stabilizzazione” riservate ai magistrati onorari in servizio all’entrata in vigore dello stesso decreto legislativo la rinuncia – in relazione ai rapporti antecedenti la stabilizzazione medesima – ai diritti conferiti dall’Unione europea, quanto alle ferie retribuite, alla previdenza e all’assistenza.

Prima di affrontare il merito della questione, la Corte ha svolto alcune importanti considerazioni.

Ha osservato, in primo luogo, di essere stata chiamata dal giudice rimettente a operare il controllo di legittimità costituzionale della disposizione censurata anche alla stregua di un “parametro integrato” di costituzionalità, costituito da una disposizione del diritto primario dell’Unione (art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – CDFUE) e da una della Costituzione (art. 24).

La sentenza ha poi osservato, in via generale, che ciò è ammesso dalla Costituzione e, in particolare, dagli articoli 11 e 117, primo comma, che, in alcune situazioni, giustificano l’integrazione delle disposizioni della Carta fondamentale con quelle del diritto dell’Unione in un unico “blocco di costituzionalità”.

L’attuale assetto delle relazioni tra l’ordinamento nazionale e quello dell’Unione europea – si legge poi nella sentenza – è improntato a un concorso di rimedi, destinato ad assicurare la piena effettività del diritto dell’Unione e a escludere, per definizione, ogni preclusione.

Il sindacato accentrato di costituzionalità non si pone in antitesi con un meccanismo diffuso di attuazione del diritto europeo, ma con esso coopera a costruire tutele sempre più integrate. In presenza di sistemi giuridici che non sono più rigidamente separati, ma sono integrati e interdipendenti, senza alcuna forma di gerarchia, per assicurarne il corretto funzionamento occorre, quindi, dare la più ampia applicazione al principio di leale collaborazione, riconosciuto sia dal diritto dell’Unione sia dal nostro diritto costituzionale, e che, pertanto, assurge al rango di principio fondamentale dello spazio costituzionale comune all’Unione europea e agli Stati membri.

Operate tali considerazioni di carattere generale, la sentenza ha svolto una compiuta analisi della giurisprudenza della Corte di giustizia relativa ai magistrati onorari e alla loro riconducibilità alla figura di lavoratori secondo il diritto dell’Unione (sentenze UX, PG, Peigli, M.M., Pelavi).

Alla stregua di tale giurisprudenza, per il diritto dell’Unione:

− la qualifica della magistratura come onoraria, scelta dal legislatore interno, è indifferente, dovendosi verificare, in concreto, se il magistrato onorario abbia di fatto svolto prestazioni riconducibili a un rapporto di lavoro ai sensi del medesimo diritto dell’Unione;

− in presenza, di fatto, di un tale rapporto di lavoro, i magistrati onorari hanno diritto alle ferie retribuite e, in virtù del divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo parziale e determinato, a un trattamento previdenziale e assistenziale;

− quest’ultimo e, più in generale, le condizioni di impiego dei magistrati onorari che siano lavoratori nel senso sopra precisato non deve essere il medesimo dei magistrati professionali, che sono assunti come categoria “comparabile” ai soli fini del principio di non discriminazione, in quanto addetti a una occupazione «simile»;

− le circostanze che i magistrati professionali, a differenza dei magistrati onorari, sono assunti mediante pubblico concorso, rivestono mansioni e svolgono compiti di maggiore complessità integrano una «ragione oggettiva» di differenziazione tra le due categorie;

− la stabilizzazione dei magistrati onorari, da un lato, è una misura non obbligatoria per sanzionare, in maniera efficace e dissuasiva, la reiterazione abusiva dei contratti a termine, e, dall’altro, esclude la necessità del cumulo con il risarcimento del danno; la predetta stabilizzazione, ove prescelta dallo Stato membro, non può, tuttavia, essere condizionata a una rinuncia generalizzata dei magistrati onorari (non solo al diritto alle ferie, ma) a tutti i diritti, relativi al rapporto di lavoro pregresso, che sono loro conferiti dal diritto dell’Unione.

La Corte ha altresì ricordato che nel nostro sistema costituzionale (art. 106 Cost.) le funzioni giudiziarie affidate alla magistratura ordinaria sono esercitate dai magistrati togati, assunti quali lavoratori dipendenti mediante pubblico concorso, che svolgono la propria attività professionale in via esclusiva e senza aprioristiche limitazioni di materia, e dai magistrati onorari, non assunti tramite pubblico concorso e non lavoratori dipendenti, ai quali può essere affidata solo la giustizia “minore”, e che, proprio in quanto onorari, svolgono l’attività magistratuale in via occasionale e “concorrente”.

Il modello costituzionale esclude che i magistrati professionali e quelli onorari godano del medesimo status giuridico ed economico, a pena di violazione dei fondamentali principi di eguaglianza e del pubblico concorso per l’accesso alla funzione magistratuale, che concorre ad attuare l’altrettanto fondamentale principio dell’indipendenza della magistratura dagli altri poteri dello Stato.

La disposizione censurata, nel prevedere la rinuncia generalizzata alle pretese nascenti dal rapporto pregresso quale contropartita ex lege della stabilizzazione dei magistrati onorari, introdotta per porre rimedio all’illecito unionale della reiterazione dei loro incarichi, ha violato il diritto dell’Unione.

Secondo quest’ultimo, come interpretato dalla Corte di giustizia, infatti, la stabilizzazione, pur cancellando l’illecito, non può essere subordinata alla rinuncia ai diritti conferiti dal medesimo diritto unionale, quanto alle ferie retribuite, alla previdenza e all’assistenza. Il legislatore, pertanto – lungi dal determinare, nell’esercizio della sua discrezionalità, circoscritta dai richiamati principi di diritto costituzionale e del diritto dell’Unione, il contenuto economico dei diritti dei magistrati onorari conferiti da quest’ultimo e relativi ai rapporti pregressi alla stabilizzazione – ha impedito agli stessi di agire in giudizio o, come nel caso del giudizio a quo, di proseguire le azioni già intraprese a tutela dei suddetti diritti, così violando il diritto alla tutela giurisdizionale di cui all’articolo 24 e all’articolo 117, primo comma, della Costituzione, in riferimento all’articolo 47, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

La sentenza ha quindi richiamato il legislatore a intervenire per dettare i criteri per la quantificazione del contenuto economico dei diritti dei magistrati onorari di derivazione unionale per il periodo precedente la stabilizzazione, commisurandoli all’attività svolta e alla circostanza che, di regola, non ha i caratteri dell’esclusività.

Al contempo, la Corte ha precisato che, nelle more dell’intervento legislativo, spetta al giudice comune – ove accerti, di fatto e secondo le coordinate tracciate dalla Corte di giustizia, la ricorrenza, nel caso concreto sottoposto al suo scrutinio, di un rapporto di lavoro ai sensi del diritto dell’Unione – quantificare il contenuto economico dei ricordati diritti unionali alle ferie, all’assistenza e alla previdenza sociale, pur sempre nel rispetto del principio costituzionale della non equiparabilità del trattamento economico dei magistrati onorari a quello dei magistrati professionali.

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