Oltraggio a pubblico ufficiale: i presupposti imprescindibili per la configurabilità (Riccardo Radi)

Man in a hooded jacket angrily pointing and talking to three uniformed police officers standing in a line on a city sidewalk.

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 15023/2026 ha ricordato che ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 341-bis c.p., non è sufficiente che l’offesa sia rivolta al pubblico ufficiale in un luogo aperto al pubblico, ma è necessario che essa avvenga alla presenza di almeno due persone estranee alla pubblica amministrazione di appartenenza del soggetto passivo. Non possono, dunque, essere computati gli agenti presenti per ragioni di servizio.

Nel caso esaminato la Corte di appello ha ritenuto integrata la fattispecie di reato dell’oltraggio di cui all’art.341-bis cod. pen. valorizzando solo la nozione di luogo aperto al pubblico che deve essere riconosciuta anche al carcere, senza dare alcun riscontro all’ulteriore elemento rappresentato dalla presenza di altre persone, diverse dagli agenti della polizia penitenziaria intenti ad effettuare la perquisizione della sua cella, che è pacificamente richiesto per l’integrazione della predetta fattispecie. In tema di oltraggio, l’offesa all’onore ed al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attinti dall’offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni (cfr. Sez. 6, n. 30136 del 09/06/2021, Leocata, Rv. 281838).

Il dato oramai consolidato che la cella e gli ambienti penitenziari sono da considerarsi luogo aperto al pubblico, e non come luogo di privata dimora, non essendo nel “possesso” dei detenuti, ai quali non compete alcuno “ius excludendi alios” (Sez. 6, n. 26028 del 15/05/2018, D R., Rv. 273417), lascia impregiudicato l’ulteriore elemento della presenza di più persone, che nel caso in esame oltre a non essere stato affatto considerato, appare contraddetto dalla circostanza che l’imputato si trovava detenuto in un reparto di isolamento, quindi non insieme ad altri detenuti che avrebbero potuto assistere al fatto.

Pertanto, in assenza del requisito della presenza di persone estranee all’amministrazione pubblica coinvolta nell’esercizio delle funzioni che hanno determinato l’offesa, il reato di oltraggio a pubblico ufficiale non sussiste, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in relazione al capo b) perché il fatto non sussiste, con eliminazione della pena relativa, pari a mesi sei, e conseguente rideterminazione della pena relativa ai residui reati in anni uno e mesi dieci di reclusione.

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