Assoluzione e proscioglimento la notizia diffusa con “rilievo adeguato” (Redazione)

Dopo lo sputtanamento un parziale indennizzo reputazionale con l’obbligo per il direttore o il responsabile del mezzo di comunicazione (testata giornalistica, radiofonica, televisiva o online) che ha dato notizie inerenti all’avvio del relativo procedimento penale ovvero riguardanti dichiarazioni, informazioni o atti relativi medesimo procedimento, è tenuto a dare pubblicità ai provvedimenti favorevoli con rilievo adeguato allo spazio già riservato al relativo procedimento penale, senza oneri per l’interessato.

Oggi alla Camera dei Deputati sarà votata la proposta di legge in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento (testo allegato)

La proposta di legge A.C. 632-A “Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento”, reca interventi in materia di pubblicità sui mezzi di comunicazione dei provvedimenti favorevoli all’imputato e all’indagato resi nel processo penale.

Dal punto di vista del contenuto, la proposta di legge prevede che la persona nei cui confronti sono stati adottati i predetti provvedimenti possa richiederne la pubblicazione e che, in caso di inadempimento dell’obbligo, possa rivolgere una segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali che può ordinare di pubblicare la notizia del provvedimento favorevole all’indagato o all’imputato.

L’articolo unico dell’A.C. 632-A, come modificato nel corso dell’esame in sede referente, introduce il nuovo art. 144-ter all’interno del Codice della privacy (D.lgs. n. 196/2003), denominato “Pubblicità dei provvedimenti favorevoli all’imputato e all’indagato resi nel processo penale.

Segnalazioni al Garante”.

Il nuovo articolo 144-ter, al comma 1, prevede che, su richiesta della persona nei cui confronti sono stati pronunciati sentenza di assoluzione, proscioglimento, non luogo a procedere, ovvero provvedimento di archiviazione, il direttore o il responsabile del mezzo di comunicazione (testata giornalistica, radiofonica, televisiva o online) che ha dato notizie inerenti all’avvio del relativo procedimento penale ovvero riguardanti dichiarazioni, informazioni o atti relativi medesimo procedimento, è tenuto a dare pubblicità ai provvedimenti favorevoli con rilievo adeguato allo spazio già riservato al relativo procedimento penale, senza oneri per l’interessato.

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