“Allora, con estrema meraviglia questo – riferito alla sua statura, non se ne offenda – questo piccolo Pubblico Ministero di provincia ha la velleità….“, la frase pronunciata nel corso di una udienza penale da un avvocato nei confronti di un pubblico ministero è stata oggetto della decisione numero 386/2025 del Consiglio Nazionale Forense (allegata al post)
Il CNF ha sottolineato che ancorché il diritto di critica costituisca facoltà inalienabile del difensore, tale diritto deve essere sempre esercitato, in primo luogo, nelle modalità e con gli strumenti previsti dall’ordinamento processuale e mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione magistrato, giacché proprio la giusta pretesa di vedere riconosciuta a tutti i livelli una pari dignità dell’avvocato rispetto al magistrato impone, nei reciproci rapporti, un approccio improntato sempre allo stile e al decoro, oltre che, ove possibile, all’eleganza, mai al linguaggio offensivo o anche al mero dileggio.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 386 del 13 dicembre 2025
