Ormai, a leggere qualche giornale o sentire qualche dichiarazione “ardita”, specie con riguardo alla nota ed infinita vicenda processuale di Garlasco, sembra che la revisione di un processo penale sia un’impresa facile o addirittura scontata.
Ma è veramente così?
In generale vi è da dire che tutti i processi (penale, civile, amministrativo, tributario, contabile, ecc.) recano regole molto rigorose, a volte anche parecchio stringenti, se non addirittura tassative, già per le impugnazioni ordinarie, ossia per gli strumenti che mirano ad impedire che un provvedimento decisorio acquisti efficacia di “cosa giudicata”, allo scopo ottenere una decisione più favorevole.
Siccome, però, i processi sono fatti e decisi da uomini e gli uomini son fallaci, possono sbagliare, l’ordinamento prevede la possibilità, a determinate condizioni particolarmente rigorose, che possano essere rimessi in discussione anche i processi definiti con sentenze passate in giudicato, ossia non più impugnabili attraverso gli strumenti ordinari.
Per le impugnazioni “straordinarie”, però, le regole sono ancor più tassative delle impugnazioni ordinarie, dato che attraverso questi strumenti si mira a scardinare il giudicato che è concepito proprio per garantire la stabilità di una decisione giudiziale attraverso una procedura normativamente disciplinata.
Redigere un’impugnazione straordinaria, quindi, è compito “altamente tecnico” e l’esito del giudizio è tutt’altro che scontato.
Ora, le impugnazioni straordinarie, almeno in linea teorica e su un piano logico, dovrebbero essere necessariamente “bifasiche” e non “monofasiche”.
Vi è, infatti, una fase “rescindente” che costituisce un vero e proprio filtro del gravame, perché è deputata a verificare, intanto, se l’impugnazione sia ammissibile attraverso lo scrutinio in ordine alla sussistenza dei requisiti di legge.
Solo se la fase rescindente ha esito positivo, quindi, si ha l’annullamento della decisione impugnata e si procede alla celebrazione di un nuovo giudizio di merito (fase c.d. “rescissoria”).
Ciò non significa, però, che, in tutti i casi, la fase rescissoria debba essere necessariamente tenuta distinta da quella rescindente, ben potendo, per esempio, nel giudizio di revisione, la Corte di appello, procedere, all’udienza dibattimentale fissata, alla valutazione dei presupposti di ammissibilità dell’istanza congiuntamente alla valutazione delle prove nuove ai fini della decisione di merito (Cassazione penale, Sez. III, sentenza 14.02.2024, n. 14955).
L’istituto della revisione, peraltro, riguarda più casi possibili, disciplinati ciascuno dalle lettere a), b), c) e d) dall’art. 630, c.p.p.
Con la sentenza “additiva” n. 113/2011, inoltre, la Corte costituzionale aveva aggiunto l’istituto della c.d. “revisione europea”, dichiarando incostituzionale l’art. 360, c.p.p., nella parte in cui non prevede(va) un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell’art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Dopo varie pronunce del Giudice di Legittimità piuttosto restrittive circa l’operatività in concreto di tale nuovo istituto di matrice giurisprudenziale (ad esempio: Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 6.11.2014 n. 46067; Cassazione penale, Sez. I, sentenza 19.12.2014, n. 52965; Cassazione penale, Sez. III, sentenza 25.02.2015, n. 8358; Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 4.05.2017, n. 21635), la riforma Cartabia (D. Lgs. n. 150/2022), introduceva una norma “ad hoc” che regola la c.d. “revisione europea”, inserendo l’art. 628-bis, c.p.p.; riforma che, peraltro, ha inserito pure un’altra impugnazione straordinaria, la rescissione del giudicato, all’art. 629-bis, c.p.p., di competenza della Corte di appello; istituto prima regolato dall’art. 625-ter, c.p.p., introdotto dalla legge 67/2014, che prevedeva la competenza della Corte di cassazione, ma soppresso, poi, dalla legge n. 103/2017, che mira a revocare una sentenza che abbia definito un processo in cui l’imputato sia stato dichiarato assente, quando l’imputato medesimo dimostri di non aver avuto, senza sua colpa, effettiva conoscenza della pendenza del processo.
L’ipotesi più frequente nel giudizio di revisione risulta quella disciplinata dall’art. 630, lettera c), c.p.p., nella cui fase rescindente la Corte di appello territorialmente competente deve verificare la sussistenza di “nuove prove” sopravvenute o scoperte che da sole o unitamente a quelle già valutate nel precedente processo, siano in grado di dimostrare che l’imputato avrebbe dovuto essere prosciolto (art. 630, lett. c e 631, c.p.p.).
Nella pratica si potrà avere un buon esito del giudizio di revisione, ad esempio, grazie al progresso della scienza e della tecnica, dato che costituisce ormai principio assurgente a diritto vivente che possano considerarsi “prove nuove” ai fini della revisione, quelle fondate su nuove acquisizioni scientifiche e tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili (ex plurimis: Cassazione penale, Sez. V, sentenza 8.03.2018 n. 10523; Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 22.03.2017 n. 13930; Cassazione penale, Sez. V, sentenza 26.03.2013 n. 14255; Cassazione penale, Sez. V, sentenza 14.05.1997 n. 1976).
Non così, però, quando i nuovi accertamenti scientifici risultino privi della riconosciuta affidabilità tecnica, nel cui caso la richiesta di revisione risulta inammissibile, difettando la natura di “prova nuova” (Cassazione penale, Sez. III, sentenza 1.02.2012, n. 4355).
A fortiori inammissibile, risulta un giudizio di revisione fondato su una diversa valutazione tecnico-scientifica degli elementi fattuali già noti ai periti e al giudice e che si risolva, in realtà, nella reiterazione di apprezzamenti critici in ordine a dati ontologici ed emergenze oggettive già conosciuti e apprezzati nel giudizio precedente (Cassazione penale, Sez. I, sentenza 14.03.1998 n. 1095; Cassazione penale, Sez. I, sentenza 18.06.1996 n. 3086).
La valutazione del carattere di novità della prova, quindi, è assai stringente, tanto che la giurisprudenza è vastissima in punto di ammissibilità del gravame e tutta improntata al massimo rigore.
Le pronunce declaratorie di inammissibilità “fioccano” in questa materia, non senza, peraltro, la presenza di interpretazioni almeno in apparenza contrastanti tra loro.
Recentemente, per esempio, la Suprema Corte, ribadendo un precedente orientamento restrittivo, ha reputato che non costituisca “prova nuova” un elemento già esistente negli atti processuali, ancorchè non conosciuto o valutato dal giudice per mancata deduzione o mancato uso dei poteri d’ufficio (Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 26.02.2025 n. 11628; tra le conformi più risalenti: Cassazione penale, Sez. II, sentenza 29.01.1999, n. 7111; Cassazione penale, Sez. I, sentenza 10.03.1997, n. 649; Cassazione penale, Sez. I, sentenza 31.03.1995 n. 286; Cassazione penale, Sez. III, sentenza 11.04.1994, n. 595).
In altri precedenti arresti, tuttavia, lo stesso giudice di legittimità, anche a Sezioni unite, aveva ritenuto che per prove nuove rilevanti ai fini dell’ammissibilità della revisione, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purchè non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e ciò indipendentemente dalla circostanza che l’omessa conoscenza da parte di quest’ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell’errore giudiziario; fermo restando che le prove nuove per legittimare la revisione del processo devono, comunque, essere decisive, ovvero idonee a scardinare l’impianto probatorio posto a fondamento della condanna irrevocabile (Cassazione penale, Sez. II, sentenza 14.12.2022 n. 12195; Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza 9.01.2002, n. 624; Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 5.08.1999, n. 1155; Cassazione penale, Sez. III, sentenza 18.07.1996 n. 2562).
Del resto la Cassazione aveva precedentemente precisato rientrare nella nozione di “prova nuova” anche la rilevazione della mancanza della condizione di procedibilità del reato per cui è stata emessa sentenza di condanna (per es. la mancanza di querela, n.d.r.), dovendosi considerare tali sia le prove preesistenti, non acquisite nel precedente giudizio, sia quelle già acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purchè non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice (Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 5.04.2017 n. 17170).
Purtuttavia è stato più di recente precisato che nel giudizio di revisione non costituisca “prova nuova” rilevante la dedotta mancanza di condizione di procedibilità per un reato che, solo per effetto di una modifica normativa successiva all’irrevocabilità della sentenza di condanna, sia divenuto procedibile a querela (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 23.05.2024, n. 34475).
Può costituire “nuova prova”, inoltre, anche la sentenza civile, mai acquisita, né valutata, neanche implicitamente, nel processo penale, costitutiva di effetti giuridici idonei a incidere sui presupposti del reato, senza che sia necessaria, peraltro, la sua irrevocabilità (Cassazione penale, Sez. I, sentenza 9.12.2022, n. 14792).
Ai fini dell’ammissibilità, invece, della revisione di un processo definito con sentenza di patteggiamento, occorre che la prova nuova o sopravvenuta debba trovare fondamento in elementi tali da dimostrare che il soggetto cui è stata applicata la pena deve essere prosciolto per la ricorrenza di una delle cause che danno luogo all’immediata declaratoria di non punibilità previste dall’art. 129, c.p.p. (Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 13.06.2013, n. 2600), non essendo invocabile, per esempio, l’intervenuta successiva sentenza di assoluzione all’esito di giudizio ordinario nei confronti del coimputato non patteggiante, diverso essendo il criterio di valutazione proprio dei due riti, di per sè tale da condurre fisiologicamente ad esiti opposti (Cassazione penale, Sez. III, sentenza 29.05.2013, n. 23050).
Se la sentenza oggetto della revisione, invece, aveva definito un giudizio abbreviato, non sussiste alcuna preclusione in capo al condannato di allegare come “prove nuove”, idonee ai sensi dell’art. 631, lett. c), cod. proc. pen., mezzi di prova che avrebbe già potuto indicare come integrazione probatoria nella richiesta di giudizio abbreviato (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 8.03.2018, n. 10593, cit.).
Per contro, il giudizio sull’attendibilità di un teste, effettuato in un processo diverso da quello definito con la condanna di cui è richiesta la revisione, non giustifica la riapertura di tale ultimo processo, dato che il giudice conserva integra l’autonomia relativa all’accertamento a lui riservato e, in specie, al vaglio della credibilità dei testimoni e dell’attendibilità dei contenuti accusatori dagli stessi riversati nel processo (Cassazione penale, Sez. II, sentenza 12.09.2025, n. 32782).
Non integra prova nuova, poi, la semplice ritrattazione o la modifica delle dichiarazioni originariamente rese da un testimone (Cassazione penale, Sez. III, sentenza 31.01.2008, n. 4960; Cassazione penale, Sez. I, sentenza 10.03.1998 n. 968).
La Suprema Corte ha chiarito, inoltre, che non può considerarsi fatto nuovo o nuova prova, ai fini della revisione, nemmeno la sopravvenuta illegittimità di una prova per effetto di un mutamento giurisprudenziale (c.d. “overruling giurisprudenziale”), anche se intervenuto con sentenza delle Sezioni unite, atteso che pure in quel caso il giudicato permane “stabile” (Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 26.06.2024, n. 36949).
Non solo.
La valutazione della Corte d’appello sulla inidoneità delle nuove prove ad “inficiare” l’accertamento dei fatti effettuato nella sentenza di condanna, ove adeguatamente motivata ed immune da vizi logici, è incensurabile in Cassazione (Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 24.09.2024 n. 41398).
Il percorso che porta alla revisione non è dunque né facile né scontato: non lo è per il legislatore che lo consente solo a fronte di un elenco particolarmente ristretto di condizioni presupposte, non lo è per il giudice come è dimostrato dalla ricognizione giurisprudenziale appena conclusa.
È quindi cattiva informazione quella che afferma il contrario.
