Detenuto chiede un permesso per visitare la nonna gravemente malata: rigetto perché “non la frequenti da anni” (Riccardo Radi)

Inmate in orange uniform holding a photo of elderly woman in wheelchair

Alle volte la cassazione mette una pezza a delle decisioni che paiono dettate da preclusioni aprioristiche.

La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 16544/2026 ha annullato l’ordinanza impugnata, avendo ancorato il diniego ad un criterio sostanzialmente automatico (mancata frequentazione quale indice assorbente), senza confrontarsi con le allegazioni difensive circa la gravità e le ricadute concrete della patologia sulla possibilità di colloqui in istituto e la natura non volontaria della distanza relazionale, non soddisfa l’esigenza di una valutazione complessiva e individualizzata, richiesta in materia.

Il permesso di necessità disciplinato dall’art. 30, comma 2, ord. pen. costituisce un beneficio di carattere eccezionale, concedibile in via straordinaria per eventi familiari di particolare gravità; esso è funzionale ad evitare che, in presenza di specifiche e gravi vicende familiari, alla sofferenza propria della detenzione si aggiunga un aggravamento non necessario dell’afflizione derivante dall’impossibilità del contatto diretto con i congiunti.

In tale prospettiva, secondo i principi affermati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, l’eccezionalità non può essere ridotta ad un criterio meramente formalistico o automatico, ma va verificata in concreto, mediante una valutazione complessiva e individualizzata che consideri: (i) la reale incidenza della vicenda familiare sulla possibilità di mantenere i rapporti in forme ordinarie (anche in relazione a intrasportabilità o oggettive difficoltà di accesso ai colloqui in istituto); (ii) l’effettiva idoneità di strumenti alternativi (colloqui telefonici o videocolloqui) a surrogare il contatto personale, non solo in astratto ma in concreto; (iii) l’intensità e la concretezza del legame affettivo, che non può essere presunta o negata per automatismi sulla base del solo dato parentale o di un dato cronologico isolato; (iv) l’esigenza di evitare che il beneficio si trasformi in prassi ordinaria, senza però introdurre preclusioni aprioristiche (cfr., da ultimo, Sez. 1, n. 10528 del 05/02/2026).

Nel caso di specie, la Corte di appello di Genova ha respinto il reclamo ritenendo non dimostrata l’eccezionalità della situazione, valorizzando in senso ostativo la circostanza, riferita dall’istante, di non frequentare la nonna da anni.

Il percorso motivazionale sotteso al provvedimento si appalesa tuttavia carente, a fronte delle specifiche allegazioni difensive circa la gravissima patologia della congiunta, grande anziana, l’impossibilità per la stessa di recarsi in istituto e la natura non volontaria della distanza relazionale. In primo luogo, quanto alle condizioni di salute della nonna, l’ordinanza si arresta ad una affermazione in termini di non dimostrata eccezionalità, senza dar conto di un effettivo scrutinio della documentazione sanitaria indicata nel ricorso e, soprattutto, senza confrontarsi con il punto decisivo prospettato dalla difesa: l’asserita intrasportabilità della congiunta e, dunque, la concreta impossibilità di mantenere i rapporti in forme ordinarie mediante i colloqui in istituto. In materia, l’accertamento non può risolversi in formule generiche, ma deve verificare in concreto se la condizione del familiare impedisca l’accesso ai colloqui e renda il contatto personale richiesto non surrogabile, anche alla luce dell’effettiva praticabilità e adeguatezza di modalità alternative di comunicazione.

In secondo luogo, quanto al rapporto affettivo, la circostanza che il detenuto non abbia visto la congiunta da anni non può essere, di per sé sola, elevata a fattore automaticamente ostativo al riconoscimento dell’eccezionalità, a prescindere dalle ragioni che abbiano determinato l’assenza di visite; e ciò tanto più ove, come dedotto dal ricorrente, tale distanza sia dipesa dalla condizione detentiva.

Ciò che rileva, infatti, è la persistenza e la concreta significatività del vincolo familiare e affettivo – la cui tutela è garantita dall’ordinamento – che ben può richiedere particolare considerazione proprio quando il contatto personale sia mancato da lungo tempo, dovendosi evitare automatismi fondati su un dato cronologico isolato.

Nel caso in esame, peraltro, la stessa ordinanza richiama la relazione sanitaria attestante che la nonna, «grande anziana», soffre da tempo di plurime patologie correlate all’età, tra cui «deterioramento mentale» e «disorientamento spazio-temporale», elementi che impongono una valutazione in concreto della possibilità di mantenere rapporti in forme ordinarie e dell’effettiva insostituibilità del contatto diretto.

Ne consegue che l’ordinanza impugnata, avendo ancorato il diniego ad un criterio sostanzialmente automatico (mancata frequentazione quale indice assorbente), senza confrontarsi con le allegazioni difensive circa la gravità e le ricadute concrete della patologia sulla possibilità di colloqui in istituto e la natura non volontaria della distanza relazionale, non soddisfa l’esigenza di una valutazione complessiva e individualizzata, richiesta in materia.

Il provvedimento impugnato va dunque annullato con rinvio alla Corte d’appello di Genova, che dovrà procedere a nuovo esame, tenendo conto dei superiori rilievi.

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