Giudizio abbreviato e impugnazione del pubblico ministero depositata via pec e non telematicamente (Redazione)

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La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 14988/2026 ha stabilito che le regole processuali valgono per tutti … anche per i pubblici ministeri.

Nel caso esaminato, con sentenza del 7 luglio 2025, la Corte d’appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, ha ritenuto L.M. e G.G. responsabili del reato di estorsione, condannandoli alla pena ritenuta di giustizia, oltre che al risarcimento del danno nei confronti della persona offesa.

Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati. Con il primo motivo, deducono violazione di legge, in riferimento agli artt. 582 e 111 bis cod. proc. pen., per avere la Corte d’appello disatteso l’eccezione difensiva relativa all’inammissibilità dell’appello del pubblico ministero, che veniva proposto attraverso p.e.c. del 16 aprile 2025, anziché nelle forme telematiche prescritte.

Decisione:

Occorre puntualizzare che le ragioni della fondatezza del motivo attengono non già, come dedotto dal ricorrente, all’asserita violazione, da parte della Corte d’appello, del criterio gerarchico delle fonti, bensì all’erronea interpretazione fornita dalla Corte distrettuale della disciplina di cui al D.M. n. 206 del 27 dicembre 2024 (“Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico”).

È stata, infatti, proprio la fonte primaria (segnatamente, il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) a rimettere al regolamento il potere di individuare il termine di decorrenza dell’applicazione della nuova disciplina in tema di processo penale telematico, con la conseguenza che il provvedimento impugnato non incorre in alcuna violazione del principio della gerarchia delle fonti. Il citato d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha previsto un’articolata disciplina transitoria anche con riferimento alle disposizioni in materia di processo telematico (sul punto, v. Sez. 5, n. 29495 del 27/06/2025, M., Rv. 288392 – 01).

In particolare, l’art. 87 del citato decreto legislativo, al comma 1, ha disposto che, con regolamento da adottarsi con decreto del Ministro della giustizia, vengano «definite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale» e, al comma 3, ha previsto che, con analogo regolamento, vengano «individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione».

Il comma 5 del citato art. 87 prevede, inoltre che «le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter, 483, comma 1-bis, 582, comma 1-bis, del codice di procedura penale, così come introdotte dal medesimo d.lgs. n. 150 del 2022, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati».

Dalle disposizioni fin qui citate, emerge, dunque, palesemente il rinvio operato dalla fonte primaria a quella secondaria.

Tanto premesso, si osserva che il caso in scrutinio trae origine da un procedimento celebrato nelle forme del giudizio abbreviato, in cui l’atto di appello del pubblico ministero veniva depositato, tramite p.e.c., in data successiva al 31 marzo 2025 (segnatamente, il 16 aprile 2025).

La disposizione rilevante nel caso di esame è stata ravvisata dalla Corte di merito nell’art.1, comma 2, del D.M. n. 206 del 27 dicembre 2024 (che ha sostituito l’art. 3 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico), entrato in vigore il 31 dicembre 2024 secondo cui «sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all’articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche».

I giudici d’appello non hanno considerato, tuttavia, che il c.d. doppio binario non ha una scansione unitaria, ma progressiva e per tipologia di atti, e il comma 4 dell’art. 1 prevede che “Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l’iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni  relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale”.

La disposizione in questione, dunque, con riguardo ai procedimenti celebrati nelle forme del giudizio abbreviato, del giudizio direttissimo e del giudizio immediato consentiva solo al 31 marzo 2025, il deposito degli atti «con modalità non telematiche».

Coglie, pertanto, nel segno, la difesa nell’eccepire che, nel caso di specie, correva l’obbligo, per il pubblico ministero, di depositare l’atto d’appello tramite il portale telematico, tenuto conto che il procedimento era stato celebrato proprio nelle forme del rito abbreviato, e definito 1’1/4/2025.

Dal che consegue che l’appello del pubblico ministero avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta doveva considerarsi inammissibile, come eccepito dai ricorrenti.

Per le ragioni illustrate, assorbite le residue censure, il Collegio dichiara inammissibile l’appello del pubblico ministero avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta in data 1 aprile 2025 e, per l’effetto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

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