La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 14851/2026 si sofferma sulla configurabilità del reato di minaccia, ricordando che la fattispecie disciplinata dall’art. 612 cod. pen. costituisce delitto di pericolo, rispetto al quale la minaccia va valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto (Sez. 5, n. 644 del 06/11/2013, dep. 2014, B, Rv. 257951).
Ai fini dell’integrazione del reato, non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito (Sez. 4, n. 8264 del 02/09/1985, Giannini, Rv. 170482), atteso che la persona offesa potrebbe anche non impressionarsi affatto, non per la inidoneità dell’azione, ma perché dotato di sufficiente coraggio (Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Bernasconi, Rv. 275819 – 02); – è perciò sufficiente che la condotta posta in essere dall’agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale del soggetto passivo mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall’autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest’ultima (Sez. 5, n. 45502 del 22/04/2014, Scognamillo, Rv. 261678).
L’attitudine intimidatoria della condotta va valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto (Sez. 1, n. 44128 del 03/05/2016, Nino, Rv. 268289 – 01, la quale ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito, che aveva affermato la responsabilità dell’imputato per avere ripetuto più volte all’indirizzo della persona offesa la frase: “ti taglio la testa”; Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019, Giuliano, Rv. 278740 – 01); – laddove debba stabilirsi se la minaccia è grave, ai sensi dell’art. 612, comma secondo, cod. pen., rileva l’entità del turbamento psichico determinato dall’atto intimidatorio sul soggetto passivo, che va accertata avendo riguardo non soltanto al tenore delle espressioni verbali profferite, ma anche al contesto nel quale esse si collocano (Sez. 5, n. 8193 del 14/01/2019, Criscio, Rv. 275889 – 01), nonché alla personalità dei soggetti coinvolti (Sez. 5, n. 44382 del 29/05/2015, Mirabella, Rv. 266055 – 01).
Quanto alle modalità della condotta, si è affermato che: – la minaccia, oltre ad essere palese ed esplicita, può essere manifestata anche in maniera implicita ed indiretta, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell’agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera (Sez. 2, n. 19724 del 20/05/2010, Rv. 247117 – 01, con riguardo alla minaccia costitutiva del delitto di estorsione); essa, inoltre, ben può assumere connotazioni del riferimento indiretto, o semplicemente allusivo, essendo anche in tale forma idonea a coartare la libertà morale del destinatario (Sez. 6, n. 34880 del 07/02/2007, Ferraro, Rv. 237603; Sez. 5, n. 463 del 06/10/2015, dep. 2016, Pg e pc in proc. Tripi, Rv. 265689 – 01). – può essere indiretta o mediata, e cioè rivolta a persona diversa dalla vittima, ad essa legata da vincoli di parentela o di affetto, quando vi sia certezza che l’intimidazione giunga a sua conoscenza (Sez. 5, n. 9573 del 01/02/2021, Brignolo, Rv. 280625 – 01, fattispecie in tema di violenza privata attuata mediante minaccia rivolta dall’imputato alla ex moglie e volta a costringere il compagno di questa a ritirare una denuncia).
In tali casi, invero, si è condivisibilmente affermato che la potenziale efficacia coercitiva della minaccia indiretta o mediata, di cui abbia avuto notizia il soggetto passivo, non è diversa da quella diretta, essendo la coazione anche in tal caso certamente idonea a raggiungere lo scopo che l’agente si era prefisso (Sez. 3, n. 635 del 24/03/1969, Targioni, Rv. 111477)
