Attenuante danno patrimoniale di speciale tenuità: necessaria la valutazione globale delle ripercussioni che l’atto lesivo ha avuto nella sfera soggettiva della persona offesa (Redazione)

La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 15878/2026 ha ricordato che la circostanza della speciale tenuità del danno non si fonda sul solo apprezzamento del valore economico della res, ma su una valutazione globale delle ripercussioni che l’atto lesivo ha avuto nella sfera soggettiva della persona offesa.

Pertanto, nel caso esaminato la corte di merito ha giustamente rilevato l’impossibilità di riconoscere la fattispecie circostanziale ex art. 62, n. 4, cod. pen., attese le scarsissime disponibilità economiche delle persone offese, “per le quali somme irrisorie potevano essere idonee a far fronte ad esigenze di vita per alcuni giorni o settimane#.

Questa conclusione è pienamente conforme con la consolidata interpretazione di legittimità, secondo cui la circostanza della speciale tenuità del danno non si fonda sul solo apprezzamento del valore economico della res, ma su una valutazione globale delle ripercussioni che l’atto lesivo ha avuto nella sfera soggettiva della persona offesa (Sez. 6, n. 4181 del 14/01/2026, Bianucci, non mass.; Sez. 5, n. 11554 del 10/02/2022, Marino, Rv. 282876-01; Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402-01).

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