La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 8272/2026 ha ricordato che l’elemento psicologico del delitto di omicidio preterintenzionale è una combinazione di dolo, per il reato di percosse o di lesioni, e di prevedibilità in concreto, per l’evento mortale.
In applicazione del principio la Suprema Corte ha ritenuto che la preterintenzione fosse stata legittimamente esclusa in ragione delle modalità e della durata dell’aggressione, della reiterazione dei colpi diretti a distretti corporei vitali e delle condotte volte a impedire alla vittima di chiedere aiuto, ritenute indicative della piena rappresentazione e accettazione dell’evento morte.
Non è superfluo richiamare sinteticamente gli approdi della giurisprudenza di legittimità sul tema della distinzione tra l’omicidio doloso e quello preterintenzionale. Il tema va affrontato nel contesto del consolidato orientamento giurisprudenziale in forza del quale si configura il delitto di omicidio volontario – e non quello di omicidio preterintenzionale, caratterizzato dalla totale assenza di volontà omicida – quando la condotta, alla stregua delle regole di comune esperienza, dimostri la consapevole accettazione da parte dell’agente anche solo dell’eventualità che dal suo comportamento possa derivare la morte del soggetto passivo (Sez. 1, n. 44677 del 13/07/2023, Z., Rv. 285403 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 11946 del 09/01/2020, Caciula Lorys Daniel, Rv. 278932 – 01; Sez. 1, n. 3619 del 22/12/2017, dep. 2018, Marini, Rv. 272050 – 01).
Quanto poi alla natura della preterintenzione, la cassazione (Sez. 1, n. 37437 del 01/10/2025, A., Rv. 288875 – 02; Sez. 5, n. 10865 del 14/02/2025, Stallone, Rv. 287753 – 01; Sez. 5, n. 624 del 23/10/2024, dep. 2025, Bufano, Rv. 287459 – 01; Sez. 5, n. 43093 del 16/10/2024, Loi, Rv. 287244 – 01; Sez. 5, n. 34342 del 05/07/2024, Matin Abdul, Rv. 286931 – 01; Sez. 5, n. 23926 del 02/05/2024, Sansone, Rv. 286574 – 01; Sez. 5, n. 23231 del 24 aprile 2025, B., non mass., Sez. 5, n. 19099 del 11 marzo 2025, Obagbolo, non mass.), muovendosi in una prospettiva coerente con i valori costituzionali, ha affermato il principio secondo cui «L’elemento psicologico del delitto di omicidio preterintenzionale è una combinazione di dolo, per il reato di percosse o di lesioni, e di prevedibilità in concreto, per l’evento mortale».
Si è, in tali arresti, condivisibilmente chiarito che «la prevedibilità in concreto nell’omicidio preterintenzionale si atteggia in termini peculiari perché la condotta dolosa di base è già volta a realizzare una forma, sia pure meno grave, di aggressione alla persona offesa, di modo che l’accertamento avrà ad oggetto sostanzialmente la proiezione della pericolosità in astratto, al fine di verificare se l’agente avesse un margine di effettiva prevedibilità delle conseguenze della propria condotta» (così in Sez. 5 Loi, citata)».
Conseguentemente, si è affermato che nell’omicidio preterintenzionale il principio di colpevolezza è rispettato con il solo giudizio della prevedibilità in concreto da parte del soggetto agente dell’evento ulteriore e più grave, come possibile epilogo della condotta in relazione alle specifiche circostanze della situazione concreta, nella prospettiva indicata dalla Corte cost., sent. n. 42 del 1965 in tema di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen.
Nel solco tracciato dal Giudice costituzionale, si è quindi osservato come sia consentito – tanto al legislatore, quanto all’interprete – di calibrare il coefficiente psicologico di partecipazione dell’autore al fatto, indefettibile ai fini dell’affermazione della responsabilità per fatti di reato, ma graduabile, per l’appunto, secondo una scala di intensità, in rapporto alla natura della fattispecie e dei beni giuridici da tutelare: a sostegno di tale lettura, la Suprema Corte ha richiamato la giurisprudenza relativa all’attribuzione dell’evento-morte nei delitti aggravati dall’evento di cui agli artt. 572, comma quarto, 588, comma secondo, cod. pen. (Sez. 6, n. 8097 del 23/11/2021, dep. 2022, P., Rv. 282908-01; Sez. 5, n. 45356 del 02/10/2019, C., Rv. 277084-01).
E, d’altro canto, secondo il principio risalente, ma mai superato, espresso da Sez. U, n. 748 del 12/10/1993, dep. 1994, Cassata, Rv. 195804 – 01, in tema di elemento soggettivo del reato, possono individuarsi vari livelli crescenti di intensità della volontà dolosa e, quindi, nel caso di azione realizzata con accettazione dell’evento, l’autore può manifestare una adesione di volontà, maggiore o minore, a seconda della considerazione effettuata in termini di effettiva e concreta probabilità di verificazione dell’evento medesimo. In definitiva, il problema cruciale è stato individuato nell’indicazione degli indici fenomenici della prevedibilità dell’evento, avendo cura di non fare coincidere tale nozione con quella – che si tradurrebbe in una forma di cripto-responsabilità oggettiva – di prevedibilità in astratto dell’evento morte.
Coerentemente all’insegnamento di Sez. U n. 22676 del 22/01/2009, Ronci, Rv. 243381 – 01, si è posto l’accento sulla necessaria valorizzazione di «tutte le eventuali circostanze del caso concreto che facciano prevedere l’evento morte» ovvero «un concreto pericolo per l’incolumità della vittima», dovendo tenersi conto delle specifiche peculiarità dell’omicidio preterintenzionale, ove la condotta dolosa, in quanto offensiva dell’incolumità fisica della vittima, assume «un’originaria, specifica e marcata dimensione di pericolosità, di modo che è necessario accertare quale sia stata la proiezione in concreto di tale pericolosità sussistente in astratto, tale da consentire al soggetto agente, nella fattispecie contingente, di avere un margine di “calcolabilità” quanto alle conseguenze del proprio agire».
