La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 15122/2026 si è soffermata sul potere-dovere del pubblico ministero di modificare l’imputazione all’udienza predibattimentale.
Fatto:
Nel caso esaminato, con la sentenza impugnata il Tribunale di Nuoro dichiarava, ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non doversi procedere nei confronti di C.M. per difetto di querela in ordine al reato di truffa a loro ascritto, previa esclusione della aggravante di cui all’art. 61 n.5 cod. pen. contestata in via supplettiva in sede di udienza predibattimentale.
Il Tribunale dava conto che, a seguito di citazione diretta a giudizio degli imputati anche per il delitto di truffa contestato, nel corso della celebrata udienza predibattimentale il difensore aveva chiesto pronuncia di non luogo a procedere per difetto di rituale querela in quanto sporta non dalla persona offesa dal reato ma dai suoi eredi dopo la morte della stessa e, quindi, da soggetti non legittimati; che la decisione sul punto era stata riservata per la successiva udienza nel corso della quale il Pubblico ministero aveva proceduto alla modifica dell’imputazione elevata contestando l’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen., ciò al dichiarato fine di rendere tale addebito procedibile d’ufficio.
Tanto premesso, il Tribunale affermava che la contestazione aggiuntiva di una aggravante al solo fine superare il venir meno o la mancanza di una condizione di procedibilità era espressione di “abuso del processo”, come affermato dal consolidato orientamento di legittimità (da ultimo Sez. 4, n. 44157 del 03/11/2023) in quanto esercizio di una prerogativa per fini diversi e distorti rispetto a quelli in ragione dei quali il legislatore ha previsto l’istituto della modifica dell’imputazione; perveniva pertanto, previa espunzione della aggravante contestata in via suppletiva, a declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela che “non poteva essere sanato da un successivo intervento unilaterale del Pubblico Ministero”.
Decisione:
Posto che il pubblico ministero ha non la mera facoltà bensì il potere-dovere di esercitare e proseguire l’azione penale per il fatto-reato correttamente contestato, la sede naturale e tipica nella quale deve essere cristallizzata l’imputazione è proprio l’udienza predibattimentale ove, appunto, nella specie la pubblica accusa ha contestato in via suppletiva l’aggravante della minorata difesa.
L’art. 554 bis, comma 6, cod. proc. pen. indica, infatti, tale fase come quella deputata a che “il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termini corrispondente a quanto emerge dagli atti” e prevede espressamente la facoltà per il pubblico ministero di modificare l’imputazione procedendo alla relativa contestazione che è inserita nel verbale di udienza con notifica dello stesso all’imputato, se non presente in aula. Ma vi è di più, la norma citata, proprio al fine di consentire una contestazione del fatto in termini più possibile aderente agli atti rispetto alla quale l’imputato possa compiutamente difendersi, prevede, nell’udienza predibattimentale, la possibilità per il giudice, anche d’ufficio, di invitare il pubblico ministero “ad apportare le necessarie modifiche” e, ove questi non vi provveda, di disporre la restituzione degli atti.
È pertanto palesemente erronea l’affermazione del Tribunale secondo cui la contestazione suppletiva dell’aggravante della minorata da parte del pubblico ministero in sede di udienza predibattimentale era preclusa e costituiva “abuso del processo” in quanto solo strumentale a superare un difetto di querela.
Così operando, il rappresentante della pubblica accusa ha semplicemente attivato i poteri che gli sono propri e che sono precipuamente esercitabili in tale fase processuale per cristallizzare l’imputazione.
Con tale legittima modifica, il thema decidendi si era esteso alla circostanza aggravante eliminando l’ostacolo processuale al prosieguo dell’azione penale, sicché non era consentita una sentenza di improcedibilità “ora per allora” avendo rilievo il fatto sopravvenuto e la decisione del Giudice doveva essere parametrata alla situazione esistente nel momento in cui è stata resa.
Valga solo aggiungere che effettivamente non pertinente – come evidenziato nel ricorso – è il riferimento, operato nella sentenza impugnata, alla pronuncia di questa Corte Sez. 4, n. 44157 del 31/10/2023, PMT/ Rampon, Rv. 285647 che riguarda il caso in cui all’imputato venga contestato un reato, poi divenuto procedibile a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e rispetto al quale non sia intervenuta, nel termine previsto dall’art. 85 d.lgs., la relativa richiesta privata di punizione, ipotesi nella quale il giudice è, invece, tenuto, ex art. 129 cod. proc. pen., a pronunciare sentenza di improcedibilità, non essendo consentito al pubblico ministero la modifica dell’imputazione ex art. 517 cod. proc. pen. mediante contestazione di un’aggravante che renda il reato procedibile d’ufficio (si veda in proposto anche la recente pronuncia a S.U. del 26 marzo 2026 in proc. PG c/ Zummo ed altri di cui è disponibile l’informazione provvisoria).
Si tratta di un decisum evidentemente non “esportabile” nella fattispecie oggetto del presente giudizio che attiene, invece, alla diversa ipotesi di reato il cui regime di procedibilità non era mutato e rispetto al quale mancava una valida querela perché presentata da soggetti non legittimati.
