Finanziamenti concessi con la garanzia del fondo per le PMI e poi destinati a finalità diverse da quelle previste dalla legge: configurabile il reato di malversazione di erogazioni pubbliche (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 3040/2026, 11 novembre 2025, 26 gennaio 2026, ha ribadito che, in tema di legislazione emergenziale volta al sostegno delle imprese colpite dalla pandemia da Covid-19, è configurabile il reato di cui all’art. 316-bis cod. pen., nel caso in cui, successivamente all’erogazione, da parte di un istituto di credito, di un finanziamento assistito dalla garanzia rilasciata dal Fondo per le PMI, ai sensi dell’art. 13, lett. m) del dl. 8 aprile 2020, n. 23 (cd. “decreto liquidità”), convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, gli importi erogati non vengano destinati alle finalità cui detto finanziamento è destinato per legge.

Il provvedimento impugnato

Il tribunale, con la sentenza impugnata ha assolto MP, dal reato a lei ascritto ex art. 316-bis cod. pen.

Nella decisione impugnata si dà atto che l’imputata, in qualità di legale rappresentante di [società 1], aveva richiesto, ai sensi del D.L. 23/2020 (c.d. Decreto liquidità convertito in L. 40/2020, che ha introdotto misure dirette ad arginare l’espansione e gli effetti negativi della pandemia (COVID-19) sul sistema economico) un finanziamento di euro 300.000 destinato a “pagamenti fornitori servizi e dipendenti” erogato il 22.12.2020 sul c/c intestato alla società acceso presso la [banca]; successivamente, in data 30.7.2021, aveva bonificato, con la causale “finanziamento fruttifero a [società 1]”, una parte della somma finanziata ( Euro 142.000,00) in favore di un’altra società, la [società 2] costituita il 22.1.2021, e quindi in data successiva al finanziamento ottenuto, controllata, dalla capogruppo [società 3] di cui MP era l’amministratrice.

Il Tribunale è pervenuto alla pronuncia assolutoria rilevando che il finanziamento è stato erogato da un soggetto privato (istituto di credito) con garanzia statale mai attivata e di conseguenza non poteva costituire il presupposto necessario per l’integrazione del delitto contestato. In motivazione vengono riportate le dichiarazioni rese dall’imputata, la quale ha riferito che in forza del mutuo ottenuto dalla [società 1] aveva pagato i costi relativi alla costituenda sede in [località], ” ancorché poi la cifra così utilizzata fosse stata integralmente restituita alla cassa centrale”.

Ricorso per cassazione

Il Procuratore generale presso la Corte d’appello propone ricorso avverso tale decisione per violazione di legge, sostanziale carenza di motivazione, travisamento della prova in relazione all’assoluzione per il reato di cui all’art. 316-bis cod. pen.

Sostiene il ricorrente che il giudice di primo grado, pur dando atto che il finanziamento ottenuto nel dicembre 2020 fosse connotato dalle finalità pubbliche previste dal decreto liquidità e autocertificate dall’imputata nella sua qualità di legale rappresentante della [società 1], ha escluso la sussistenza del reato per mancanza di erogazione diretta da parte dello Stato, basando la sua conclusione sull’orientamento espresso da giurisprudenza di legittimità superata da successive pronunce, che hanno ritenuto integrato il reato di cui all’art. 316-bis cod. pen. in tutti i casi in cui il finanziamento assistito da una garanzia pubblica non viene destinato alle finalità per le quali è stato concesso.

La predetta società ha acceduto alle misure introdotte dal D.L. 23/2020 volte ad assicurare liquidità alle imprese colpite da crisi economica indotta dalla pandemia, ottenendo il finanziamento coperto dalla garanzia pubblica, da utilizzare per il pagamento di fornitori, servizi e dipendenti, finalità espressamente dichiarata nell’autocertificazione del 02/12/2020, mentre in data 30/07/2021 ha bonificato parte della somma ricevuta sul conto di altre società; il reato di cui all’articolo 316-bis cod. pen., essendo reato di pericolo, è istantaneo e si consuma nel momento in cui il finanziamento pubblico viene distratto dalla destinazione per cui è erogato si è quindi perfezionato.

Nella richiesta di agevolazione sottoscritta era prevista l’indicazione del tipo di impresa di destinazione e l’imputata aveva barrato la casella “collegata” riportando tutte le società collegate alla [società 1], precisando per ciascuna di essa il fatturato l’attivo e gli occupati; in essa non figurava la [società 2] alla quale sono stati versati 142000 euro del finanziamento; il tribunale ha ritenuto che fosse un esempio di tecnica di cash pooling, che però è stata introdotta oltre due anni dopo il bonifico effettuato a fine luglio 2021; la [società 2] ha cominciato a operare solo dopo il periodo emergenziale dovuto al COVID-19 e il finanziamento è stato consapevolmente e volontariamente usato per pagare i fornitori e i servizi della neocostituita [società 2].

Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza del tribunale in composizione collegiale con rinvio al giudice competente.

Memoria del difensore dell’imputata

Il difensore di MP ha presentato una memoria con la quale, esposto il fatto storico, incontestato, ha affermato che, all’epoca dei fatti, risultava applicabile l’art. 316-bis c.p. nella sua vecchia formulazione che, in rubrica, riportava la dicitura “Malversazione a danno dello stato” e faceva riferimento esclusivamente a “contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse”; la precedente formulazione dell’art. 316-bis cod. pen., sin dalla rubrica, costituiva una fattispecie che, dato il tenore letterale della norma, portava ad escludere i finanziamenti del c.d. “Decreto liquidità”; infatti la modifica normativa del 2022 è stata finalizzata proprio per ampliare il novero delle finalità cui il denaro ottenuto deve essere destinato; nella vecchia formulazione della norma la destinazione del finanziamento ottenuto riguardava unicamente “attività di pubblico interesse”, previsione che inevitabilmente restringeva molto le condotte riconducibili al reato in esame, oggi ampliato attraverso la locuzione “destinati alla realizzazione di una o più finalità”; è inoltre stata ampliata la tipologia dei finanziamenti rilevanti per la fattispecie, modificando la precedente formulazione “sovvenzioni o finanziamenti destinati a […]” ed inserendo la dicitura “sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate”, sempre per la necessità di ampliare il campo applicativo dell’art. 316-bis cod.pen. di conseguenza il principio di tassatività dovrebbe imporre di non estendere l’applicazione della norma a casi non espressamente previsti attraverso interpretazioni in malam partem.

Nel merito, il difensore sottolinea che al momento della compilazione della richiesta – 02.12.2020 – la [società 2] era in fase di costituzione (l’atto costitutivo è datato 22.01.2021) e per tale ragione non figura nel predetto elenco facente parte della richiesta di finanziamento; l’anomalia è meramente formale, poiché il dato sostanziale è che le somme sono state utilizzate da MP nell’ambito dell’attività del suo gruppo di imprese che, pur essendo costituito da entità giuridiche autonome, aveva una gestione condivisa ed interconnessa (formalizzata nel “gruppo IVA”); anche questo costituisce un’interpretazione illogica ed estensiva in malam partem della fattispecie e, pertanto, si chiede di rigettare il ricorso e confermare la sentenza di assoluzione di MP pronunciata dal Tribunale di Ravenna.

Decisione della Suprema Corte

Con il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali), convertito dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, lo Stato, attraverso l’intervento della SACE (Sezione Speciale per l’Assicurazione del Credito all’Esportazione) S.p.a. (artt. 2 e 3), per le grandi imprese, e del Fondo centrale di garanzia (art. 13), per le piccole e medie imprese, ha erogato 310 miliardi al sistema delle imprese risultate in crisi di liquidità per effetto del blocco delle attività determinato dalla pandemia, mediante la concessione di garanzie del credito. Il decreto-legge n. 23 del 2020 (c.d. decreto liquidità), nelle «premesse» ha sottolineato la «straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socioeconomico nazionale, prevedendo misure di sostegno alla liquidità delle imprese e di copertura di rischi di mercato particolarmente significativi». Lo stesso incipit dell’art. 1 del decreto-legge è esplicito nel dichiarare che lo strumento della garanzia statale è posto al «fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia COVID-19, diverse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito».

Nel dettare speciali «Misure di accesso al credito per le imprese», il decreto ha, inoltre, previsto strumenti di finanziamento che trovano nella garanzia statale il presupposto stesso per il loro ottenimento.

La garanzia pubblica, nel problematico frangente della diffusione della pandemia, è, infatti, stato ritenuto lo strumento più idoneo a conciliare la necessità di un’allocazione tempestiva e capillare delle risorse pubbliche stanziate in favore delle imprese, ricorrendo alla partnership con il sistema creditizio, e ad attenuare il problematico contrasto con il divieto unionale degli aiuti di Stato.

In particolare, il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è uno strumento di sostegno economico, gestito da un consorzio di banche per conto del Ministero dello Sviluppo economico, che consente alle banche di erogare finanziamenti garantiti dallo Stato. Il Fondo Centrale di Garanzia per le Piccole e Medie imprese è stato istituito con legge 27 dicembre 2013, n. 143, «allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese», come dispone l’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 numero 662, ed è gestito, per conto del Ministero dello Sviluppo Economico, da un Raggruppamento temporaneo di Imprese costituito da cinque banche.

L’intervento del Fondo è assistito dalla Garanzia dello Stato ai sensi della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale) e del decreto M.E.F. del 25 marzo 2009.

L’art. 13, lett. m), dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali), dedicato al Fondo centrale di garanzia PMI, sancisce che «In favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo». Nella richiesta di finanziamento, effettuata tramite l’accesso al Fondo di Garanzia, il rilascio della garanzia è, dunque, automatico e non richiede alcuna valutazione da parte del Fondo stesso; l’istituito di credito viene, inoltre, chiamato a effettuare una verifica di carattere meramente formale circa il possesso dei requisiti di ammissibilità alla concessione del beneficio auto dichiarati dal richiedente.

Il decreto-legge c.d. liquidità, nonostante l’imponente impegno finanziario profuso, non ha introdotto fattispecie di reato per sanzionare le condotte fraudolente che determinano l’erogazione del credito garantito o le condotte di distrazione che, una volta legittimamente ottenuto il finanziamento, imprimono alle risorse erogate una destinazione diversa da quello previsto dal legislatore.

Nel silenzio del legislatore, dunque, deve trovare applicazione, nei limiti in cui ne sussistano i presupposti di fattispecie, il c.d. microsistema delineato dal Codice penale per il contrasto delle frodi nella concessione degli incentivi pubblici e degli abusi successivi alla loro erogazione (artt. 316-bis, 316-ter, 640-bis cod. pen.).

La questione centrale sollevata dal ricorso proposto dal Procuratore generale di Bologna attiene alla riconducibilità dell’erogazione della garanzia pubblica concessa dal Fondo centrale di garanzia PMI alla fattispecie di reato di malversazione a danno dello Stato.

La fattispecie di cui all’art. 316-bis cod. pen., nella formulazione applicabile ai fatti in contestazione, punisce «Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di interesse pubblico, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni».

La formulazione di questa disposizione è, tuttavia, stata recentemente modificata per consentire, nell’intenzione del legislatore, un contrasto più efficace alle condotte fraudolente in un periodo di diffuso intervento statale nell’economia. L’art. 2 comma 1, lett. b), n. 2 del decreto-legge 25 febbraio n. 2022, n. 13, recante «Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili» (c.d. decreto frodi) ha introdotto alcune modifiche alla formulazione letterale dell’art. 316-bis cod. pen.: nella rubrica, le parole «a danno dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «di erogazioni pubbliche»; al primo comma, le parole da «o finanziamenti» a «finalità» sono sostituite dalle seguenti: «,finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste».

Il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 è stato abrogato dall’art. 1, comma 2, L. 28 marzo 2022, n. 25 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico) (c.d. Sostegni-ter), a decorrere dal 29 marzo 2022.

A norma dell’art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 25 del 2022 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti, rispettivamente, sulla base del presente decreto e sulla base delle disposizioni abrogate dal presente decreto. L’art. 28-bis, comma 1, lett. b), n. 2), del decreto legge 27 gennaio 2022, n.4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, a decorrere dal 29 marzo 2022, ha, tuttavia, introdotto la medesima formulazione della fattispecie modificata dal precedente decreto legge. L’art. 316-bis cod. pen. è, dunque, attualmente rubricato «Malversazione di erogazioni pubbliche» e prevede che «Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni».

Nel caso di specie, tuttavia, viene in rilievo esclusivamente la formulazione della fattispecie previgente, in quanto la condotta contestata è stata posta in essere sotto il vigore della legge previgente e nessune delle disposizioni sopravvenute integra una lex mitior ai sensi dell’art. 2, quarto comma, cod. pen.

La giurisprudenza di legittimità, con una prima sentenza, citata nella sentenza impugnata e nella memoria della difesa, ha affermato che non è configurabile il reato di cui all’art. 316-bis cod. pen. nel caso in cui, successivamente all’erogazione, da parte di un istituto di credito, di un finanziamento assistito dalla garanzia a prima richiesta rilasciata da SACE S.p.A., ai sensi del di. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, gli importi erogati non vengano destinati alle finalità cui detto finanziamento è destinato per legge (Sez. 6, n.22119 del 15/04/2021, Rv. 281275 – 01).

Secondo questa sentenza, non potrebbe applicarsi la fattispecie di malversazione, in quanto difetta una diretta erogazione da parte dello Stato; lo schema operativo delineato dalla legge n. 40 del 2020 consente di individuare due rapporti giuridici: uno tra l’impresa ed il soggetto finanziatore, riconducibile ad un mutuo di scopo legale; ed uno, di carattere accessorio, avente ad oggetto la garanzia a prima richiesta rilasciata da SACE S.p.A. (a sua volta coperta da garanzia dello Stato) al soggetto finanziatore per il caso di mancato rimborso del finanziamento; nella sentenza si rileva che il finanziamento, anche se connotato da onerosità attenuata e destinato alla realizzazione di finalità di interesse pubblico, non viene erogato direttamente dallo Stato o da altro ente pubblico, bensì da un soggetto privato (nel caso concreto, un istituto bancario).

Questa sentenza è, tuttavia, rimasta isolata.

Le successive sentenze hanno, infatti, optato per una lettura dell’operazione di finanziamento assistita dalla garanzia statale in chiave marcatamente pubblicistica, attraendo queste operazioni nell’ambito applicativo del sistema codicistico dedicato al contrasto delle frodi nelle pubbliche erogazioni.

Secondo Sez. 6, n. 2125 del 24/11/2021, dep. 2022, Rv. 282675 – 01, rientra, infatti, tra le erogazioni pubbliche «comunque denominate» di cui all’art. 316-ter cod. pen. – nella versione, vigente ratione temporis, anteriore alle modifiche ampliative di cui all’art. 28-bis del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 – la concessione, sulla base di un’autodichiarazione mendace, di un finanziamento bancario assistito da garanzia del Fondo PMI ex art. 13, lett. m), del d.l. 8 aprile 2020 n. 23 (cd. Decreto liquidità), convertito dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, costituendo la garanzia a carico del soggetto pubblico, gratuita per il beneficiario, presupposto determinante l’erogazione del finanziamento da parte del privato, nell’ambito di un rapporto triangolare che lega Fondo garante, banca concedente il finanziamento e imprenditore finanziato.

In motivazione la Corte ha chiarito che la garanzia concessa dal Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è ricompresa tra le «altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate», in quanto la prestazione della garanzia genera un vincolo obbligatorio a carico del Fondo, con l’assunzione di una posizione di rischio economico omologa a quella derivante dalla consegna diretta del denaro.

Secondo un’ulteriore pronuncia, l’erogazione di un prestito a titolo di mutuo garantito dallo Stato attraverso il Fondo centrale di garanzia per le PMI, previsto, per contrastare la crisi derivante dal Covid-19, dal decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. decreto liquidità), convertito dalla legge 5 giugno 2020 n. 40 si caratterizza come una forma di aiuto pubblico realizzato non attraverso l’erogazione diretta del finanziamento da parte dello Stato, ma favorendo l’accesso al credito e quindi l’erogazione del finanziamento da parte degli istituti bancari alle imprese e, più in generale, ai soggetti ammessi al detto beneficio, e rientra tra le «erogazioni» prese in considerazione dall’art. 316-ter cod. peri. (Sez. 6, n. 11246 del 13/01/2022, Rv. 283106 – 01).

Ritiene il collegio, in continuità con le ricostruzioni dell’operazione di finanziamento assistito dalla garanzia del Fondo PMI operate dalle sentenze di legittimità, che il reato di malversazione a danno dello Stato sia configurabile anche in relazione ai finanziamenti erogati sulla base di garanzie pubbliche, orientamento questo da ritenersi ormai consolidato.

Il Tribunale ha ritenuto che la configurabilità del reato di malversazione ai danni dello Stato sia esclusa dalla natura integralmente privatistica del contratto di finanziamento, assistito da una garanzia pubblica destinata ad essere attivata solo in via eventuale, in caso di mancato adempimento del soggetto finanziato; ha prosciolto di conseguenza nel merito l’imputata, ritenendo sostanzialmente estranea al perimetro applicativo della norma di malversazione in danno dello Stato o di altri enti pubblici, nella formulazione vigente all’epoca del fatto (30 luglio 2021), la condotta contestata, motivando l’assoluzione per effetto di un unico e dirimente argomento in diritto, basato sulla formulazione dell’art. 316-bis c.p. antecedente all’entrata in vigore del d.l. 4/2022, conv. dalla I. 25/2022 e sostenendo che la fattispecie il reato applicabile all’epoca della commissione del fatto – 30 luglio 2021 – incriminerebbe soltanto la distrazione di contributi o finanziamenti direttamente erogati dallo Stato o da altri enti pubblici e non si applicherebbe, pertanto, ai finanziamenti erogati da enti privati, nel caso di specie la [banca], pur se assistiti da garanzie a carico del bilancio pubblico.

Questo rilievo, tuttavia, non considera che il finanziamento di cui si controverte, pur essendo concesso in favore del beneficiario sulla base di un contratto di diritto privato, è inserito in una cogente disciplina pubblica, in quanto è lo stesso legislatore a qualificare espressamente l’operazione di finanziamento agevolato, realizzata mediante l’intervento del Fondo centrale di garanzia PMI, come una forma di intervento pubblico nell’economia vincolata alla realizzazione dello scopo di sostegno per le imprese in crisi di liquidità per effetto della pandemia.

Ed infatti le misure previste sono divenute efficaci solo in seguito alla Comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» (2020/C 91 I/01), c.d. Temporary Framework, adottata in data 20 marzo 2020. Il finanziamento erogato dalla banca, del resto, trova causa proprio nella garanzia prestata gratuitamente e automaticamente dal Fondo PMI, al fine di dare sostegno alla liquidità delle imprese private che versavano in una fase di illiquidità, e per le quali in condizioni ordinarie di mercato, il ricorso al credito bancario sarebbe risultato assai difficile, se non precluso, dall’esame del merito di credito.

L’ausilio economico deve, dunque, ritenersi «ottenuto» dallo Stato, in quanto è erogato sulla base di una disciplina di diritto pubblico, nel perseguimento di specifiche finalità di pubblico interesse (quale quella del sostegno della liquidità della piccola e media impresa, in seguito allo shock economico determinato dalla diffusione della pandemia), che si pongono come condizione della sua erogazione.

Per effetto dell’intervento della garanzia pubblica, del resto, il rischio di credito ricade integralmente sullo Stato, che ha previamente accantonato un apposito fondo.

Il Fondo PMI, nel caso di specie, dunque, non garantisce condizioni economiche di maggior favore, bensì consente la stessa realizzabilità dell’operazione economica di finanziamento, esonerando con la propria prestazione di garanzia la banca dall’esame del merito di credito e assumendo l’onere patrimoniale della mancata restituzione del finanziamento bancario.

Come ha già rilevato la Suprema Corte, dunque, «senza la garanzia il prestito non sarebbe stato concesso, mentre la stessa conferisce al prestito una funzione propriamente pubblicistica insita nella necessità di assolvere alle finalità proprie dell’ente pubblico che agisce tramite l’istituto bancario» (Sez. 6, n. 11246 del 13/01/2022, Rv. 283106 – 01).

Si è dunque in presenza di un ausilio economico «ottenuto dallo Stato», secondo il lessico dell’art. 316-bis cod. pen., ancorché il finanziamento sia direttamente erogato dalle banche consorziate nel Fondo PMI.

La difesa dell’imputata ha, inoltre, affermato l’impossibilità di ricondurre la prestazione di una garanzia alle categorie evocate dal legislatore nell’art. 316-bis cod. pen. di «contributi, sovvenzioni o finanziamenti», in quanto le somme messe a disposizione dell’imprenditore finanziato hanno carattere integralmente privatistico.

Nel caso di specie, infatti, la condotta distrattiva avrebbe per oggetto danaro erogato dell’istituto di credito e non già dallo Stato o da altro ente pubblico, nel contesto di un rapporto di mutuo cui accede una garanzia pubblica, destinata ad essere attivata in via solo eventuale, e, dunque, non vi sarebbe un diretto coinvolgimento di risorse pubbliche.

Anche questo argomento si rivela infondato.

La garanzia prestata alle piccole e medie imprese dal Fondo centrale di garanzia per le PMI è, infatti, riconducibile, senza alcuna violazione del canone costituzionale di necessaria tassatività della legge penale, alle categorie espressamente evocate dall’art. 316-bis cod. pen. dei «contributi, sovvenzioni o finanziamenti», quale oggetto esclusivo delle condotte di malversazione ai danni dello Stato.

Si è, peraltro, autorevolmente rilevato in senso contrario che la formulazione adottata dall’art. 316-bis cod. pen. solo apparentemente restringe l’ambito di applicabilità della norma, quanto alla tipologia delle erogazioni pubbliche, rispetto all’elencazione degli incentivi evocata ad esempio per la truffa aggravata e per l’indebita percezione, in quanto le categorie dei finanziamenti, sovvenzioni e contributi esauriscono i modelli generali delle erogazioni di denaro e beni di provenienza pubblica.

La nozione di «finanziamento» erogato dallo Stato, del resto, costituisce un elemento normativo della fattispecie di cui all’art. 316-bis cod. pen. e, dunque, il suo significato deve essere attinto dalla legislazione in materia di incentivi pubblici.

La dottrina amministrativistica ha considerato riconducibili alla nozione unitaria di finanziamento sia quelli diretti, posti in essere dallo Stato o da ente pubblico direttamente, sia quelli indiretti, erogati sulla base di una garanzia pubblica.

Nel lessico del diritto amministrativo, dunque, la nozione di finanziamento pubblico ricomprende ogni tipo di intervento finanziario, dello Stato e di altri enti pubblici, operato sulla base di una specifica disciplina di legge, a favore, diretto o indiretto (e, dunque, tramite l’intervento di istituti bancari), di attività produttive o di determinate categorie di cittadini, con l’obbligo per il beneficiario, di utilizzarlo per scopi predeterminati e corrispondenti a specifici interessi. Il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, adottato in attuazione della delega contenuta all’art. 4, quarto comma, lett. c, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in base alla quale il Governo è stato delegato a ridefinire, riordinare e razionalizzare «la disciplina relativa alle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese», non pone una definizione unitaria del «finanziamento agevolato», che, oltre ad operazioni di mutuo e di erogazione diretta di denaro, ricomprende, all’art. 7, settimo comma, anche la concessione di «garanzie sui prestiti».

La giurisprudenza di legittimità, sin dalle prime pronunce in tema di malversazione ai danni dello Stato, ha, del resto, affermato, nel delineare l’ambito applicativo dell’art. 316-bis cod. pen., che i finanziamenti evocati dalla fattispecie della malversazione a danno dello Stato sono «una sottofamiglia dei contratti di credito e/o di garanzia… [che] si caratterizzano per …l’esistenza di un’onerosità attenuata rispetto a quanto sarebbe comportato dalle regole economiche di mercato» (Sez. 6, n. 3362 del 28/09/1992, Rv. 193155 – 01).

Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Ravenna, dunque, la malversazione ai danni dello Stato prevista dalla formulazione previgente dell’art. 316-bis cod. pen. non deve necessariamente avere ad oggetto pecunia publica ma può avere anche ad oggetto finanziamenti erogati in ragione della presenza di una garanzia pubblica.

Risulta affermato da Cass. Sez. 6, n. 28416 del 6/05/2022, il seguente principio di diritto: «in tema di legislazione emergenziale volta al sostegno delle imprese colpite dalla pandemia da Covid-19, è configurabile il reato di cui all’art. 316-bis cod. pen., nel caso in cui, successivamente all’erogazione, da parte di un istituto di credito, di un finanziamento assistito dalla garanzia rilasciata dal Fondo per le PMI, ai sensi dell’art. 13, lett. m) del dl. 8 aprile 2020, n. 23 (cd. “decreto liquidità”), convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, gli importi erogati non vengano destinati alle finalità cui detto finanziamento è destinato per legge».

Infondate si rivelano, inoltre, le censure formulate dal difensore dell’imputata in ordine all’impossibilità di configurare il delitto di malversazione ai danni dello Stato contestato a fronte della regolare restituzione delle rate del finanziamento da parte del beneficiario. Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, infatti, il delitto di malversazione ai danni dello Stato è reato istantaneo che si consuma nel momento in cui le sovvenzioni, i finanziamenti o i contributi pubblici vengono distratti dalla destinazione per cui sono erogati (tra le tante: Sez. 6, n. 12653 del 09/02/2016, Sidoti, Rv. 267205 – 01; Sez. 6, n. 40375 dei 08/11/2002, Rv. 222987- 01; Sez. 6, n. 40830 del 03/06/2010, Rv. 248787).

È stato recentemente affermato, in tema di malversazione ai danni dello Stato, che, quando il contratto o la disciplina legislativa preveda un termine, il delitto di malversazione non può considerarsi perfezionato fino a che tale termine non sia giunto a scadenza, in quanto fintanto che residuino spazi per la realizzazione della finalità istituzionale del finanziamento, si può al più ritenere integrato il tentativo del delitto di cui all’art. 316 bis cod. pen. (Sez. 6, n. 19851 del 06/05/2002).

Nel caso di specie, tuttavia, il contratto di finanziamento erogato in favore del privato non contemplava alcun termine per il perseguimento della finalità pubblica, consistente nell’immediato sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese, e, dunque, per quanto accertato nel provvedimento impugnato, il delitto deve ritenersi consumato all’atto della distrazione contestata. Nessun rilievo può, dunque, assumere ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 316-bis cod. pen. il regolare assolvimento dell’obbligo di restituzione da parte dell’agente dei ratei del finanziamento, una volta che la distrazione sia stata già consumata (conf. Sez. 6, n. 12653 del 09/02/2016, Rv. 267205 – 01, in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva considerato irrilevanti, ai fini della configurazione del reato di malversazione a danno dello Stato, la circostanza che l’imputato avesse fornito garanzie ipotecarie e fideiussorie in relazione alla restituzione della somma di denaro distratta dalle finalità di pubblico interesse).

La restituzione totale o parziale delle somme mutuate potrà rilevare, invece, in ordine alla determinazione dell’ammontare del profitto del reato.

Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al tribunale in diversa composizione per nuovo esame.

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