Stalking giudiziario o amministrativo: condizioni per la configurabilità (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 11566/2026, in tema di atti persecutori, ai fini della configurabilità del c.d. “stalking” giudiziario o amministrativo è necessario che l’esercizio delle azioni giudiziarie o amministrative si sostanzi, sotto il profilo oggettivo, in un abuso del potere o delle facoltà legittime spettanti all’agente realizzato con modalità del tutto pretestuose che fuoriescono dal perimetro normativo di riferimento, non essendo sufficiente la sola finalità vessatoria perseguita.

Fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto integrato il reato senza verificare se le numerose segnalazioni e denunce-querele contro la persona offesa per violazioni ambientali, amministrative e penali, si fossero rivelate fondate, quindi legittime e scriminate ex art. 51 cod. pen., o infondate ed abusive, quindi moleste, e idonee solo a determinare nella vittima uno degli eventi tipici del reato.

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