Interrogatorio preventivo condotto dalle parti e non dal giudice: nullo, inutilizzabile o semplicemente irrituale? (Riccardo Radi)

Judge reading a newspaper in courtroom while lawyer addresses defendant and audience watches

Interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. e inosservanza delle formalità di cui all’art. 65, comma 2, cod. proc. pen., il giudice non pone le domande e lascia farlo alle parti.

La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 11267/2026, in tema di misure cautelari personali, ha stabilito che l’inosservanza, in sede di interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., delle formalità previste dall’art. 65, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui dispone che il giudice pone direttamente le domande all’indagato, non comporta, in assenza di espressa previsione di legge, la nullità dell’atto, non essendo riconducibile alla previsione di ordine generale di cui all’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., né la sua l’inutilizzabilità, in quanto il vizio riguarda la sola ritualità dell’acquisizione delle dichiarazioni e non incide sulla loro legittimità.

Fattispecie in cui il giudice per le indagini preliminari, dopo avere contestato i fatti, aveva invitato le parti ad interrogare l’indagato, in contraddittorio tra di loro, secondo lo schema previsto per l’esame dibattimentale, senza procedervi direttamente.

Si deduce che il Giudice per le indagini preliminari, dopo avere contestato i fatti, invece di procedere direttamente a interrogare l’indagato, ha invitato le parti a interrogarlo in contraddittorio tra di loro, utilizzando lo schema previsto per l’esame dibattimentale, così vulnerando la funzione di garanzia dell’interrogatorio stesso.

L’art. 291, comma 1-quater cod. proc. pen. stabilisce che il giudice procede all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini con le modalità indicate agli artt. 64 e 65 cod. proc. pen.

L’art. 65, comma 2, cod. proc. pen. prevede che l’autorità giudiziaria invita la persona sottoposta alle indagini ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa e «le pone direttamente le domande». Ne consegue che può affermarsi che un interrogatorio nel quale il giudice, come accaduto nel caso in esame, invece di porre direttamente le domande alla persona indagata, inviti le parti ad interrogare la stessa in contraddittorio tra loro, sia avvenuto senza l’osservanza delle formalità prescritte dalla legge.

L’inosservanza della disposizione di cui all’art. 65, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui il giudice pone direttamente le domande alla persona alle indagini preliminari, in assenza di un’esplicita previsione di legge, non può però comportare, come dedotto dal ricorrente, la nullità o inutilizzabilità dell’atto, per i motivi qui illustrati.

In difetto di una previsione specifica, non viene in rilevo la categoria generale della inutilizzabilità, regolata dall’art. 191 cod. proc. pen., che si riferisce alle prove illegittime in quanto acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, e non a quelle la cui assunzione, pur consentita, sia avvenuta senza l’osservanza delle formalità prescritte (Sez. 3, n. 56086 del 25/10/2017, C., Rv. 272357-01; Sez. 6, n. 40973 del 08/10/2008, Pagano, Rv. 241318-01). L’inutilizzabilità presuppone, invero, la presenza di una prova vietata per la sua intrinseca illegittimità oggettiva, ovvero per effetto di un procedimento acquisitivo la cui manifesta illegittimità lo ponga certamente al di fuori del sistema processuale (Sez. U, n. 5021 del 27/03/1996, Sala, Rv. 204644-01).

Trattasi di ipotesi, quest’ultima, estrema e residuale, ravvisabile solo con riguardo a quegli atti la cui assunzione sia avvenuta in modo contrastante con i principi fondamentali dell’ordinamento, o tale da pregiudicare in modo grave ed insuperabile il diritto di difesa dell’imputato (Sez. 3, n. 882 del 09/06/2017, dep. 2018, Bellissimo, Rv. 272258-01; Sez. 3, n. 6757 del 24/01/2006, Gatti, Rv. 233106-01).

L’interrogatorio della persona indagata, assunto in violazione dell’art. 65, comma 2, cod. proc. pen., non può, dunque, in difetto di comminatoria espressa, essere considerato inutilizzabile, perché il vizio non incide sulla legittimità delle dichiarazioni in sé stesse, ma esclusivamente sulla ritualità della loro acquisizione.

L’irrituale acquisizione dell’interrogatorio – astrattamente rilevante, dunque, solo sul piano della nullità processuale, che è quello che attiene all’inosservanza delle modalità e formalità di assunzione della prova, in ipotesi in cui il procedimento formativo, o acquisitivo, non si ponga completamente al di fuori del parametro normativo di riferimento, ma non lo rispetti in alcuni dei suoi peculiari presupposti (Sez. U, n. 5021 del 27/03/1996, Sala, cit.) – non può tuttavia dare luogo, nel caso previsto dall’art. 65, comma 2, cod. proc. pen., neppure ad una tale declaratoria, considerato che la disciplina delle nullità processuali è governata dal principio di tassatività (artt. 177 e 178 cod. proc. pen.), e nel caso in esame non ricorre né una previsione espressa, né alcuna compromissione delle esigenze di ordine generale, riconducibili all’intervento, all’assistenza o alla rappresentanza della persona sottoposta ad indagini preliminari.

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