Il mancato rispetto del termine a comparire nel giudizio di appello integra una nullità a regime intermedio che viene sanata se il difensore d’ufficio non la eccepisce (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 4^, Sez. 4^, sentenza n. 15317/2026, 21/28 aprile 2026, ha affermato che il mancato rispetto del termine a comparire nel giudizio di appello, come di recente ribadito dalle Sezioni unite, integra una nullità di ordine generale c.d. “a regime intermedio”, relativa all’intervento dell’imputato, che deve essere rilevata od eccepita entro i termini previsti dall’art. 180 cod. proc. pen., ovvero prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096 – 02; conf., Sez. 4, n. 48056 del 16/11/2023, Rv. 285796 – 01; Sez. 2, n. 49644 del 02/11/2023, Rv. 285674 – 02; Sez. 1, n. 6613 del 27/10/2022, dep. 2023, Rv. 283988 – 01).

Tale nullità, quindi, non solo deve essere tempestivamente eccepita ma per espressa previsione normativa si sana in caso di rinuncia dell’imputato (art. 184 cod. proc. pen.).

Non ha alcun rilievo, peraltro, la mancata comparizione del difensore di fiducia all’udienza proprio al fine di impedire la sanatoria.

La giurisprudenza di legittimità afferma infatti che, in assenza di un difensore di fiducia ritualmente avvisato e non comparso, l’onere di proporre l’eccezione incombe anche sul difensore d’ufficio e se questi rimane inerte la nullità è sanata (cfr., in generale, Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv. 244187 – 01; più di recente, Sez. 6, n. 26222 del 04/05/2023, Rv. 284916 – 01; Sez. 1, n. 11232 del 18/02/2020, Rv. 278815 – 01; Sez. 3, n. 41723 del 31/05/2018, Rv. 273942 – 01).

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