Omesso versamento dell’IVA e estinzione del relativo debito tributario mediante rateizzazione: il punto sulla giurisprudenza di legittimità anche con riferimento alla retroazione del nuovo regime più favorevole (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 14721/2026, 16/23 aprile 2026, ha ricordato che il nuovo testo dell’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, come novellato dall’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 87 del 2024, a decorrere dal 29 giugno 2024, prevede con un meccanismo speculare a quello di cui all’art. 10-bis del medesimo decreto, la punibilità con la reclusione da sei mesi a due anni di chiunque non versi, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a 250.000,00 euro per ciascun periodo d’imposta, stabilendo che il reato è configurabile soltanto «se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell’art. 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997», disposizione quest’ultima che prevede la possibilità di versare ratealmente le somme dovute, risultanti dall’attività di controllo automatizzato (avvisi bonari ex artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972).

Ed è proprio per favorire l’avvio del piano rateale che l’art. 1, comma 7, d.lgs. n. 87 del 2024 ha modificato anche l’art. 3-bis d.lgs. n. 462 del 1997, prevedendo che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 10-bis e 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, gli esiti del controllo automatizzato, effettuato ai sensi degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, siano comunicati, rispettivamente, al sostituto d’imposta e al contribuente entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.

Nelle more del ricevimento della comunicazione il sostituto o il contribuente può provvedere spontaneamente al pagamento rateale delle somme dovute a titolo di ritenute o di imposta, nella misura di almeno un ventesimo per ciascun trimestre solare.

La prima rata è versata entro il termine indicato nel comma 1 degli articoli 10-bis e 10-ter e le rate successive sono versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo. Dopo il ricevimento della comunicazione, il pagamento rateale prosegue secondo le disposizioni del presente articolo.

Lo slittamento della rilevanza penale del fatto è, dunque, coerente con la finalità di rendere effettivi i presupposti per l’accesso alla rateizzazione del debito relativo all’imposta evasa. Secondo il meccanismo normativo delineato dal legislatore del 2024, d.lgs. n. 87, per i reati c.d. “riscossivi”, pertanto, non costituisce più reato la fattispecie nella quale sia intervenuto il versamento delle ritenute (art. 10-bis) o dell’IVA (art. 10-ter) entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta o della dichiarazione annuale ai fini IVA ovvero la fattispecie nella quale, sempre entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, sia in corso il pagamento rateale delle somme dovute a seguito di comunicazione di irregolarità o, anche se il pagamento rateale sia stato interrotto e sia intervenuta decadenza dal beneficio della rateazione, l’ammontare del debito residuo non è superiore ad euro 75.000,00.

La Relazione tecnica al d.lgs. n. 87 del 2024 ha chiarito sul punto che, per entrambi i delitti di cui agli artt. 10-bis e 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, è stata introdotta una condizione obiettiva di punibilità, costituita dalla manifestazione inequivoca della volontà del contribuente di sottrarsi, sin da principio, al pagamento dell’obbligazione tributaria, da ritenersi integrata allorquando, all’atto della consumazione del reato, differita al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione delle rispettive dichiarazioni annuali (sostituto di imposta o IVA), siano decorsi i termini per la rateizzazione delle somme dovute senza che la stessa sia stata richiesta (a), ovvero vi sia stata decadenza dalla rateizzazione già concessa (b) e il debito residuo sia superiore a 75.000,00 euro. 

La giurisprudenza della Suprema Corte, nell’affrontare la questione intertemporale relativa all’applicazione della disciplina più favorevole ai fatti commessi prima del 29 giugno 2024, data di entrata in vigore della novella, muovendo dal presupposto che l’art. 5 d.lgs. n. 87 del 2024 ha introdotto una deroga al principio di retroattività per l’applicazione delle norme più favorevoli solo per le disposizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 dello stesso decreto, mentre per le disposizioni introdotte dall’art. 1 d.lgs. n. 87 del 2024 (tra cui le modifiche agli artt. 10-bis e 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000) non è prevista alcuna disposizione derogatoria, ha affermato l’operatività del principio della retroattività della disciplina più favorevole alla novellata fattispecie di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, applicando le nuove regole anche ai fatti commessi prima della entrata in vigore della riforma, ai sensi dell’art. 2 cod. pen. In particolare, Sez. 3, n. 38438 del 30/10/2025, Rv. 288867, ha esaminato il caso di un imputato che aveva in corso il pagamento rateizzato di un debito tributario, in gran parte onorato, affermando che, essendo in corso un piano rateale di pagamento del debito tributario, la disposizione novellata di cui all’art. 10-ter fosse più favorevole, vertendosi nell’ipotesi di non punibilità dell’omesso versamento dell’IVA, in presenza dei requisiti di cui al comma 2-bis dell’art. 3-bis d.lgs. n. 462 del 1997, per cui, non essendo stata esaminata detta questione nella memoria prodotta nel giudizio di appello celebrato dopo la modifica legislativa, il motivo di ricorso è stato ritenuto fondato ed è stato disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perchè nelle more del giudizio era maturata la prescrizione.

Sez. 3, n. 29686 del 22/05/2025, Venuto, n.m., ha esaminato il caso di un indagato che, dopo aver ricevuto gli esiti del controllo automatizzato, sia in ordine alla dichiarazione modello 770/2022 (ottobre 2024), sia in ordine alla dichiarazione IVA/2022 (novembre 2024), ha aderito al piano rateale, versando, per ciascuna delle due contestazioni, la prima rata nei termini previsti, sicchè, nonostante il termine ultimo per il pagamento previsto dall’art. 10-ter fosse già scaduto al 29/06/2024, trattandosi di dichiarazione annuale presentata nell’anno 2022 e relativa all’anno di imposta 2021, è stato affermato che il nuovo meccanismo di integrazione del reato, più favorevole per l’interessato, dovesse considerarsi applicabile, essendo in corso dei piani rateali finalizzati all’estinzione dei debiti tributari, attivati proprio a seguito della comunicazione degli esiti del controllo automatizzato ex art. 3-bis d.lgs. n. 462 del 1997,  secondo il meccanismo estintivo ideato dal legislatore.

Nel caso in esame, in cui si controverte dell’omesso versamento IVA relativo all’anno di imposta 2021 e non risulta essere stato ancora comunicato all’indagato l’esito del controllo automatizzato effettuato e concluso dall’Agenzia delle entrate competente, non è possibile, per ciò solo, concludere nel senso della insussistenza del fumus del reato, sia perché non sarebbe stato possibile, per l’Erario, rispettare il termine di comunicazione degli esiti del controllo automatizzato previsto dal nuovo meccanismo di integrazione del reato, scaduto ancor prima della entrata in vigore della norma, sia perché, proprio per la impossibilità di recuperare un termine già scaduto, le pronunce di legittimità sul tema, nell’affermare l’applicabilità dei principi di cui all’art. 2 cod. pen., hanno tuttavia preso in considerazione l’esistenza di piani di rateizzazione del debito tributario in essere, conformemente a quanto statuito espressamente dall’art. 10-ter («l’omesso pagamento dell’IVA è punito se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell’art. 3-bis d.lgs. n. 462 del 1997»), nonché dall’art. 3-bis d.lgs. n. 462 del 1997, in base al quale il pagamento rateale è legittimo anche se effettuato su iniziativa del contribuente («Nelle more del ricevimento della comunicazione il sostituto o il contribuente può provvedere spontaneamente al pagamento rateale delle somme dovute a titolo di ritenute o di imposta, nella misura di almeno un ventesimo per ciascun trimestre solare»), sicchè, nel caso di specie, la circostanza che il debito tributario IVA, relativo all’anno di imposta 2021, non sia in corso di estinzione attraverso il pagamento rateizzato delle somme dovute impedisce di considerare non integrata la condizione obiettiva di punibilità.

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