Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza 15032/2026, 16/27 aprile 2026, ha ribadito che il giudice dell’esecuzione che applichi la disciplina del reato continuato a più fatti oggetto di distinte sentenze di condanna può concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena non riconosciuto dai giudici della cognizione, salvo che questi ultimi non lo abbiano espressamente escluso in conseguenza di un giudizio fondato sulla mancata prognosi favorevole di astensione dalla commissione di reati.
Il giudice adito ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. che riconosca l’esistenza del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di una pluralità di sentenze di condanna e ridetermini la pena unica complessiva per il reato continuato in misura ricompresa nel limite di cui all’art. 163 cod. pen., è tenuto a verificare, in primo luogo, se le pene inflitte siano state tutte o solo alcune condizionalmente sospese.
Nel primo caso, il beneficio della sospensione condizionale non può essere revocato perché la disciplina del reato continuato presuppone un trattamento più favorevole.
Nel secondo caso, invece, il giudice deve apprezzare, valutando globalmente la condotta del reo, se il beneficio concesso in alcune sentenze possa essere esteso alla nuova pena complessiva o se debba, invece, essere revocato perché il condannato non ne sia ritenuto meritevole o perché siano venuti a mancare gli altri presupposti di legge (cfr. Sez. 1, n. 6907 del 06/12/1999, dep. 2000, Rv. 215233; Sez. 1, n 4953 del 12/10/1998, Rv. 212067; v. poi Sez. 1, n. 9756 del 22/11/2016, dep. 2017, Rv. 269419; Sez. 1, n. 24571 del 28/05/2009, Rv. 243819; Sez. 1, n. 5579 del 15/01/2008, Rv. 238882).
Ciò, anche a prescindere dalla esistenza di una esplicita richiesta da parte del PM, dal momento che il divieto imposto dal citato art. 163 cod. pen. deve considerarsi immediatamente operante tutte le volte in cui si debba verificare la concedibilità del suddetto beneficio, in ordine al quale è necessaria la sussistenza di tutte le condizioni espressamente previste dalla legge.
Qualora sussistano i presupposti di legge, la sospensione condizionale della pena può essere concessa dal giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 671, comma 3, cod. proc. pen., entro i limiti stabiliti dall’ordinamento, anche se essa non sia stata riconosciuta con alcune delle pronunzie di cognizione relative ai reati da unificare nel vincolo della continuazione, in quanto, per la concezione unitaria del reato continuato, ai fini del trattamento sanzionatorio, la pluralità di condanne è assimilabile a una condanna unica ed è compito del giudice dell’esecuzione valutare se il beneficio possa estendersi all’intera pena determinata (Sez. 1, n. 37241 del 25/06/2019, n. m.; Sez. 1, n. 17871 del 25/01/2017, Rv. 269844).
Nella stessa prospettiva è stato affermato che non è revocabile in sede esecutiva la sospensione condizionale della pena disposta per la terza volta, allorché la sentenza con la quale essa è concessa abbia riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato oggetto del suo giudizio e altro reato precedentemente giudicato con condanna condizionalmente sospesa, sempre che non risultino superati i limiti di pena di cui all’art. 163 cod. pen. (Sez. 1, n. 41545 del 10/11/2010, dep. 24/11/2010, Rv. 248471; Sez. 2, n. 1477 del 13/11/2000, dep. 10/01/2001, Rv. 217889), ovvero due delle tre condanne siano state ritenute dal giudice dell’esecuzione riferibili a un unico reato continuato e non risultino superati gli indicati limiti di pena (tra le altre, Sez. 1, n. 24285 del 13/05/2009, dep. 12/06/2009, Russo, Rv. 243813; Sez. 2, n. 8599 del 20/11/1998, dep. 22/01/1999, Rv. 212470).
I suddetti principi sono conseguenza della fictio iuris in forza della quale il reato continuato va considerato alla stregua di un unico reato, con la conseguenza che l’originaria pluralità di condanne è assimilata a una sola condanna rappresentativa, ai fini della disciplina dell’art. 168 cod. pen., di un unico precedente penale, e che unico deve essere considerato il beneficio della sospensione condizionale della pena, riferito alle singole pene distintamente comminate, e, in quanto tale, non revocabile in costanza di una nuova e successiva condanna, purché sia rispettato il limite sanzionatorio di cui all’art. 163 cod. pen..
Nel caso in verifica in cui, a seguito della rideterminazione della pena unica del reato continuato, non è stato superato il limite dei due anni, il Tribunale avrebbe dovuto, pertanto, verificare l’estensione del beneficio della sospensione condizionale all’intera pena inflitta per il reato continuato a prescindere dalle pregresse decisioni, adottate in sede cognitiva o esecutiva, di revoca automatica del beneficio o di mancata concessione ex art. 164, comma 4, cod. pen., non più ostative per la sopravvenuta unificazione delle violazioni separatamente giudicate nell’unico reato previsto dall’art. 81, secondo comma, cod. pen.
L’unico limite insuperabile all’applicazione del beneficio della pena sospesa ex art. 671, comma 3, cod. proc. pen. è costituito da un’eventuale presa di posizione negativa del giudice di cognizione, che, senza applicare automatismi o prendere atto di insuperabili limiti di pena, ma sulla base di una espressa prognosi negativa sulla astensione da future violazioni della legge penale fondata su apprezzamenti di merito, ha escluso la concedibilità del beneficio.
Va, infatti, ribadito che “il giudice dell’esecuzione che applichi la disciplina del reato continuato a più fatti oggetto di distinte sentenze di condanna può concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena non riconosciuto dai giudici della cognizione, salvo che questi ultimi non lo abbiano espressamente escluso in conseguenza di un giudizio fondato sulla mancata prognosi favorevole di astensione dalla commissione di reati”. (Sez. 1, n. 14013 del 09/01/2025, Rv. 287817 – 01; in motivazione la Corte ha chiarito che se, invece, il beneficio sia stato escluso in fase di cognizione solo a cagione della dosimetria della pena, il giudice dell’esecuzione che la riconduca entro i limiti di cui all’art. 163 cod. pen. può rivalutarne la concedibilità; in precedenza Sez. 1, n. 46146 del 12/04/2018, Rv. 273986).
D’altra parte, la preclusione del giudice dell’esecuzione di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena espressamente denegato in sede cognitiva per effetto di una valutazione sulla mancata prognosi positiva discende direttamente dall’efficacia assoluta della res iudicata sostanziale, cristallizzatasi per il mancato ricorso agli ordinari mezzi di gravame da parte dell’imputato (in questo senso Sez. 1, n. 33426 del 30 aprile 2024, non massimata).
