La limitazione della libertà conseguente all’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata e la richiesta di indennizzo ex articolo 314 cpp, la cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 11977/2026 ha stabilito che:
“In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, non è indennizzabile ex art. 314 cod. proc. pen., in quanto non si traduce in una restrizione assimilabile alla detenzione, la limitazione della libertà conseguente all’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, accompagnata da prescrizioni funzionali alle esigenze terapeutiche di persona non imputabile e socialmente pericolosa, nel caso in cui le stesse incidano sulla sola libertà di movimento, senza travalicare le finalità di cura del sottoposto”.
