Il Procuratore nazionale antimafia segnala le criticità dell’attuale disciplina della utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti penali (Vincenzo Giglio)

Con una nota protocollata il 20 aprile 2026 (allegata alla fine del post), il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Dr. Giovanni Melillo, si è rivolto al Ministro della Giustizia, al Ministro dell’Interno e al Presidente della Commissione Parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie, ritenendo “necessario segnalare ancora l’urgente necessità di riflessione sulle criticità riscontrate nella concreta applicazione della disciplina della utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti penali risultante dalla modifica dell’art. 270 del codice di procedura penale operata dall’articolo 1, comma 2-quater, del d.l. 10 agosto 2023 n. 105, introdotto dalla legge di conversione 9 ottobre 2023 n.137, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale. Come noto, tale novella ha determinato l’impossibilità di utilizzare gli esiti di prova delle intercettazioni per tutti i delitti diversi ed ulteriori da quelli ai quali si riferisca l’autorizzazione del giudice, salvo che si tratti di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto nella flagranza del reato, improvvisamente vanificandosi lo sforzo di potenziamento degli strumenti di contrasto della criminalità organizzata e del terrorismo realizzatosi con il decreto-legislativo 29 dicembre 2017 n. 216, poi modificato dal d.l. 30 dicembre 2019 n. 161, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n. 7”.

Lo scrivente segnala che “l’impatto della disciplina processuale risultante dalla conversione del d.l. 105/2023 sui procedimenti successivamente iscritti si è rivelato oltremodo grave ed allarmante, in ragione dell’obiettivo arretramento della linea di efficacia delle investigazioni in materia di criminalità organizzata e terrorismo che del ricorso a quel delicato strumento di ricerca della prova hanno obiettiva necessità”.

Denuncia il “sostanziale arretramento dell’efficacia dell’azione di contrasto di quei fenomeni derivante dall’improvvisa virata degli indirizzi normativi realizzatasi con la novella del 2023: si va dai più gravi delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (ivi compresi quelli di concussione e corruzione) per quanto aggravati dalla finalità di agevolazione di organizzazioni mafiose, a tutti i reati in tema di traffico di rifiuti, pur se aggravati dalla finalità di agevolazione di organizzazioni mafiose, sino ai delitti di scambio elettorale-mafioso, a quelli di intestazione fittizia di beni, riciclaggio, impiego in attività economiche e finanziarie di beni e altre utilità provenienti da delitto e autoriciclaggio, pure se aggravati dalla finalità di agevolazione di organizzazioni mafiose, per giungere a tutti i reati finanziari, societari e fiscali che, quando aggravati dalla finalità di agevolazione di organizzazioni mafiose, rivelano il loro valore strategico per l’espansione affaristica delle mafie”.

Rileva ulteriormente che “Al frustrante rilievo della quotidiana constatazione dei paralizzanti effetti di quella novella indicazioni si associa la difficoltà di giustificare le aporie e contraddizioni della disciplina vigente, per l’evidente insufficienza della categoria dei delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio nella loro flagranza ad orientare adeguatamente le scelte da compiersi circa il valore probatorio delle intercettazioni”.

Prosegue constatando che “Il criterio di selezione del perimetro di piena salvaguardia della prova faticosamente ottenuta attraverso intercettazioni prescelto dal legislatore nel 2023, introdotto capovolgendo il riconoscimento della estrema difficoltà di penetrazione informativa delle più pericolose reti criminali realisticamente operato dal precedente legislatore, rivela la sua inadeguatezza, del resto, anche nelle indagini in materia di delitti contro la sicurezza cibernetica, parimenti tutti esclusi dal ristretto novero di quelli per i quali si conserva una regola di piena circolazione probatoria. Ma vi è di più. Nelle indagini di mafia e terrorismo (come in quelle in materia di sicurezza cibernetica nazionale), gli Uffici distrettuali chiamati a coordinare le rispettive e fra loro collegate investigazioni si ritrovano sovente costretti, per evitare prevedibili dispersioni probatorie, a disporre l’esecuzione delle medesime intercettazioni in ciascuno dei procedimenti, moltiplicando i titoli di autorizzazione delle captazioni, con conseguente lievitazione dei costi e dispersione di preziose risorse per lo svolgimento delle attività delegate ai servizi di polizia giudiziaria, anche contribuendo a rivelare i tratti di un complessivo, progressivamente sempre più grave indebolimento degli sforzi di contrasto dei più pericolosi fenomeni criminali”.

Conclude sottolineando che “Tanto si rappresenta, per le valutazioni riservate alle competenti Autorità politiche, in ossequio ai doveri di leale collaborazione istituzionale”.

Si offre il documento ai lettori perché ne abbiano piena consapevolezza e possano quindi valutarlo senza alcun filtro.

Si riserva un commento successivo ma alcune notazioni sono possibili fin d’ora e riguardano tutte la filosofia ispiratrice della comunicazione del Procuratore nazionale antimafia.

Nell’eterno conflitto tra libertà individuali e sicurezza collettiva è palese che per il Dr. Melillo la bilancia debba pendere dalla parte di quest’ultima sicché una norma di garanzia come l’art. 270 cod. proc. pen. e l’ampiezza ivi disciplinata della possibilità di esportare i risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quello in cui sono state autorizzate devono essere intese e conformate in senso restrittivo perché diversamente si indebolirebbe l’azione di contrasto ai fenomeni criminali di maggiore gravità.

Se l’elenco dei delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza è inadeguato per difetto a consentire il travaso delle intercettazioni in tutti i casi in cui sarebbe indispensabile, determina frustrazione negli inquirenti e ne paralizza l’azione, ciò crea un’aporia di sistema cui sarebbe il caso di porre rimedio.

Infine, il Procuratore nazionale ritiene di potere interloquire direttamente con l’Esecutivo e con una Commissione parlamentare bicamerale.

Queste considerazioni non hanno e non vogliono avere alcuna connotazione valutativa.

L’iniziativa del Dr. Melillo non si presta ad essere valutata come giusta o sbagliata.

Come si diceva, esprime una visione.

Chi scrive ha un’opinione diversa, essendo convinto che le libertà individuali debbano essere compresse il minimo indispensabile e non il massimo possibile.

Tutto qui.

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