Pericolo di reiterazione dei reati: rilevanza di atti o comportamenti non oggetto di accertamento giudiziario (Riccardo Radi)

In tema di misure cautelari personali, la cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 12054/2026 ha stabilito che, ai fini della configurabilità del pericolo di reiterazione dei reati, gli elementi di valutazione, in difetto di precedenti penali a carico dell’indagato, possono trarsi anche soltanto da comportamenti o atti concreti – non necessariamente di natura processuale – dello stesso, che non siano oggetto di accertamento giudiziario (Sez. 3, n. 36330 del 01/06/2019, Monteleone, Rv. 277613-01; Sez. 5, n. 5644 del 25/09/2014, Iov, Rv. 264212- 01; Sez. 6, n. 6274 del 27/01/2016, Sugarelli, Rv. 265961-01)

Fattispecie in cui l’amministratore di fatto di una società farmaceutica appartenente a un gruppo farmaceutico, indagato per plurime ipotesi di bancarotta patrimoniale e documentale, anche dopo la liquidazione giudiziale della quasi totalità delle singole farmacie, aveva continuato a gestire di fatto attività affini, ripetendo il medesimo schema fraudolento utilizzato in precedenza.

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