La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 7650/2026 ha ricordato che la garanzia costituzionale del diritto di difesa comporta la necessità che l’imputato sia in grado non solo di essere fisicamente presente, se lo ritiene, al processo, ma anche di partecipare in modo consapevole e attivo alla vicenda processuale, ovviamente con le modalità consentite dalla sua complessiva personalità, interloquendo con gli altri soggetti del processo medesimo, allo scopo di esercitare l’autodifesa, e di comunicare con il proprio difensore, quindi anche con la possibilità di esprimersi essendo percepito e compreso.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte la decisione dei giudici di merito si presta ad una prima censura in quanto subordina l’espletamento di una perizia al fumus di “stato di totale e irreversibile incapacità”, mentre ciò che rileva ai fini della sospensione del procedimento è quello “stato mentale” che impedisce la cosciente partecipazione al processo.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 39 del 2004 ha chiarito che «la garanzia costituzionale del diritto di difesa comporta la necessità che l’imputato sia in grado non solo di essere fisicamente presente, se lo ritiene, al processo, ma anche di partecipare in modo consapevole e attivo alla vicenda processuale, ovviamente con le modalità consentite dalla sua complessiva personalità, interloquendo con gli altri soggetti del processo medesimo, allo scopo di esercitare l’autodifesa, e di comunicare con il proprio difensore, quindi anche con la possibilità di esprimersi essendo percepito e compreso (cfr. sentenza n. 341 del 1999).» Come sottolineato dalla Corte costituzionale con la menzionata sentenza, «[…] il sistema normativo è chiaramente volto a prevedere la sospensione ogni volta che lo “stato mentale” dell’imputato ne impedisca la cosciente partecipazione al processo.
Partecipazione che non può intendersi limitata alla consapevolezza dell’imputato circa ciò che accade intorno a lui, ma necessariamente comprende anche la sua possibilità di essere parte attiva nella vicenda e di esprimersi, esercitando il suo diritto di autodifesa.
Ciò significa che quando non solo una malattia definibile in senso clinico come psichica, ma anche qualunque altro stato di infermità renda non sufficienti o non utilizzabili le facoltà mentali (coscienza, pensiero, percezione, espressione) dell’imputato, in modo tale da impedirne una effettiva partecipazione – nel senso ampio che si è detto – al processo, questo non può svolgersi. Alla verifica di tale situazione è diretto l’accertamento peritale, sulle cui risultanze si esercita il controllo del giudice, ispirato ai principi ora enunciati.»
La Suprema Corte, conformemente, ha affermato che «[…] fondamentale e indefettibile presupposto per l’instaurazione del rapporto processuale è che esso faccia capo ad un soggetto capace di partecipazione cosciente al processo, in grado di esercitare quella possibilità di autodifesa che è garanzia del “giusto processo” presidiato dall’art. 24 della Costituzione» (Sez. 5, n. 48832 del 15/11/2023; Sez. 1 n. 1381 del 06/03/1995, Rv. 201279). Perché sussista incapacità rilevante ai fini della sospensione del procedimento non è, quindi, richiesto uno “stato di totale e irreversibile incapacità”, bensì uno stato che, sia pure parzialmente e temporaneamente, privi l’imputato di quelle capacità necessarie ad esercitare l’autodifesa, e, quindi, di comprendere la contestazione, le opzioni processuali, le conseguenze delle stesse, di partecipare in modo attivo alla propria difesa, fornendo argomenti a utili alla propria posizione.
Ebbene, alla luce dei principi enunciati, la decisione si rivela assunta in violazione di legge in quanto presuppone un concetto di incapacità diverso da quello rilevante ai fini della sospensione del procedimento in base alla giurisprudenza della cassazione.
Il ricorso risulta fondato anche sotto un ulteriore profilo.
Come già in precedenza evidenziato, l’art. 70 cod. proc. pen. delinea un sistema che è volto a contemperare l’esigenza di accertamento della capacità dell’imputato, con quella di evitare inutili stasi e tecniche dilatorie e, a tal fine, stabilisce che il giudice debba disporre perizia, “se occorre”.
La discrezionalità attribuita al giudice è, quindi, “vincolata”: egli potrà non disporre perizia qualora ritenga dimostrata la capacità processuale dell’imputato (Sez. 4, n. 13293 del 09/03/2023, Rv. 284560) oppure quando ritenga dimostrata “aliunde” la sua incapacità (Sez. 6, n. 31662 del 26/02/2008, Rv. 241105), mentre non potrà esimersi dall’accertamento ove egli non disponga di argomenti positivi per affermare la capacità o per negarla.
A fronte di un dubbio, ovvero del “fumus” di incapacità, egli, quindi non può negare l’indagine peritale o altro accertamento idoneo, se non fornendo idonea e convincente motivazione (Sez. 2, n. 33098 del19/04/2019, Rv. 276983).
«Dunque, e conclusivamente, l’espressione «se occorre», contenuta nel primo comma dell’art. 70 cod. proc. pen., segnala la necessità di perizia tutte le volte in cui l’incapacità processuale non sia già dimostrata da altri elementi e, però, di tale incapacità sussista il fumus» (Sez. 5, n. 48832 del 15/11/2023, Rv. 285648).
Nel caso in esame, la Corte di appello di Catanzaro non ha motivato in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto il proposto capace di seguire in modo cosciente e consapevole il processo, nell’accezione prima indicata, né ha ritenuto di avere motivi per ritenerlo certamente “incapace”, e, ciononostante, ha respinto sia la richiesta di perizia sia di acquisizione di ulteriore documentazione, non chiarendo, inoltre, le ragioni per le quali la certificazione che prospetta una sofferenza psichica «agitazione psicomotoria in psicosi cronica delirante e in etilismo cronico», non integri il fumus di incapacità che avrebbe potuto indurre ad un approfondimento istruttorio.
