Il silenzio malizioso e raggirante come elemento costitutivo del reato di truffa (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 27142/2025, 16 maggio/24 luglio 2025, ha affermato che tacere su determinate circostanze non costituisce una mera “inerzia”, ma, al contrario, con il concorso di altre condotte attive, acquisisce un significato “eloquente” che trasforma il silenzio in un comportamento attivo raggirante.

Gli artifizi o i raggiri richiesti per la sussistenza del reato di truffa possono consistere anche nel semplice silenzio maliziosamente serbato, su circostanze fondamentali ai fini della conclusione di un contratto, da chi abbia l’obbligo, anche in forza di una norma extra penale, di farle conoscere in quanto il comportamento dell’agente in tal caso non può ritenersi meramente passivo, ma artificiosamente preordinato a perpetrare l’inganno e a non consentire alla persona offesa di autodeterminarsi liberamente (Sez. 2, sentenza n. 23079 del 09/05/2018, Rv. 272981 – 01).

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