Omessa trasmissione di atti al Tribunale del riesame: condizioni per l’inefficacia della misura ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen. (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 10431/2026, in tema di misure cautelari personali, ha ricordato che l’inefficacia del vincolo ai sensi dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., si determina nel solo caso di omessa trasmissione al tribunale del riesame degli atti selezionati dal pubblico ministero e da questi, in precedenza, inviati al giudice per le indagini preliminari a fondamento della richiesta, posto che solo in tal caso risulta violata la “catena di trasmissione” prevista dal combinato disposto degli artt. 291 e 309, commi 5 e 10 cod. proc. pen.

Sul punto deve essere chiarito che l’obbligo di trasmissione previsto dall’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., riguarda solo gli atti che il pubblico ministero ha “selezionato” per sostenere la richiesta (oltre agli elementi a favore dell’indagato e – dopo l’entrata in vigore della legge n. 114 del 2024 – all’interrogatorio di garanzia preventivo).

Non esiste invece nessun obbligo in capo al pubblico ministero di tramettere “tutto” il contenuto del fascicolo processuale (Sez. 4, n. 5981 del 17/10/2019, dep. 2020, Monaco, Rv. 278436 – 01; Sez. 2, n. 11033 del 20/01/2016, Dresda, Rv. 267728 – 01).

Chiarito che l’obbligo di trasmissione non riguarda tutti gli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini preliminari, ma solo quelli selezionati come “rilevanti” dal pubblico ministero, deve ritenersi che la sanzione di inefficacia prevista dall’art. 309, comma 10 cod. proc. pen. sia riservata esclusivamente alla omessa trasmissione degli atti ab origine allegati alla richiesta avanzata al Giudice per le indagini preliminari e non può ritenersi estesa alla mancata trasmissione di tutti gli atti raccolti nel corso delle indagini.

Si afferma, cioè, che l’inefficacia prevista dall’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. colpisce la misura cautelare solo quando non siano trasmessi al Tribunale gli atti ab origine selezionati dal pubblico ministero e da questi inviati al Giudice per le indagini preliminari: l’inefficacia può dunque essere riconosciuta solo se viene violata la “catena di trasmissione” prevista dal combinato disposto degli artt. 291, 309, comma 5 e 310, comma 9 cod. proc. pen.

È il Pubblico ministero che “sceglie” quali atti inviare al Giudice per le indagini preliminari per sostenere la sua richiesta; ed è tale originaria selezione a generare – e circoscrivere – l’obbligo di trasmissione al tribunale per il riesame che – si ribadisce – riguarda “solo” quegli atti e non tutto il fascicolo delle indagini preliminari.

La scelta legislativa si spiega in ragione della necessità di mantenere il segreto su parte delle indagini quando queste siano particolarmente complesse e riguardino molti indagati.

Lascia un commento