La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 8272/2026 ha stabilito che la circostanza aggravante dell’avere agito con crudeltà, di cui all’art. 61, primo comma, n. 4, cod. pen., caratterizzata da una condotta eccedente rispetto alla normalità causale, che determina sofferenze aggiuntive e esprime un atteggiamento interiore specialmente riprovevole, deve essere accertata alla stregua delle modalità della condotta e di tutte le circostanze del caso concreto, comprese quelle afferenti al dolo.
Fattispecie relativa ad omicidio, nella quale la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la sussistenza dell’aggravante in ragione della reiterazione e intensità dei colpi inferti, della loro localizzazione in parti altamente sensibili e dolorose del corpo, della durata dell’aggressione in danno di una vittima immobilizzata e impossibilitata a chiedere soccorso.
È fermo nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui l’aggravante di aver agito con crudeltà verso la persona, di natura soggettiva, è caratterizzata da una condotta eccedente rispetto alla normalità causale, che determina sofferenze aggiuntive ed esprime un atteggiamento interiore specialmente riprovevole (Sez. U, n. 40516 del 23/06/2016, Del Vecchio, Rv. 267629).
Nella motivazione della sentenza citata, le Sezioni Unite hanno precisato che la sussistenza di tale atteggiamento interiore dev’essere accertata alla stregua delle modalità della condotta e di tutte le circostanze del caso concreto, comprese quelle afferenti alle note impulsive del dolo (vedi anche Sez. 1, n. 20185 del 20/12/2017, dep. 2018, Q., Rv. 272827) e hanno chiarito – per quanto qui d’interesse – che il dolo d’impeto, designando un dato meramente cronologico, non è incompatibile con la circostanza aggravante della crudeltà di cui all’art. 61, primo comma, n. 4, cod. pen., ammonendo che del tutto distinto è il tema inerente ai tratti impulsivi della condotta e, più in generale, alla condizione psichica dell’agente.
Tali considerazioni privano di pregio la censura del ricorrente nella parte in cui lamenta che gli elementi fattuali posti a fondamento dell’aggravante siano valsi a fondare altresì l’elemento psicologico del dolo, poiché l’indagine su tale elemento è requisito necessario secondo l’insegnamento giurisprudenziale appena citato.
Piuttosto, deve evidenziarsi come – ai fini della conferma della sussistenza nel caso in esame dell’aggravante controversa e dell’esclusione di un qualsiasi giustificazione delle sofferenze aggiuntive – il Giudice di appello abbia valorizzato adeguatamente i dati rivenienti dalla consulenza medico legale e dalle deposizioni testimoniali e, segnatamente, la presenza di lesioni in punti sensibili (ben quarantatré lesioni alla borsa scrotale, di cui una causata da strizzamento con le dita di una mano, lesioni nelle zone orbitali e nelle cavità orali) e i ripetuti scuotimenti della vittima contro le pareti dell’ascensore, in una situazione di indubbia superiorità numerica e in un ambiente angusto; tutti elementi a buona ragione reputati espressivi della volontà di provocare un dolore aggiuntivo mediante una sopraffazione violenta, schiacciante, umiliante.
Infine, deve rimarcarsi l’ininfluenza su tali conclusioni dell’osservazione difensiva secondo cui la vittima, in ragione della perdita di conoscenza, poteva non avere percepito il dolore derivante da tali aggiuntive sofferenze; ciò in adesione alla giurisprudenza di legittimità che ritiene sussistente l’aggravante della crudeltà indipendentemente dal fatto che la vittima abbia potuto almeno percepire l’afflittività degli atti subiti (Sez. 1, n. 16473 del 23/02/2006, Diaz Rodriguez Mercedes, Rv. 234086; Sez. 1, n. 4678 del 29/10/1998, dep. 1999, Ventra, Rv. 213019; Sez. 1, n. 2960 del 10/02/1997, Scorza, Rv. 207222), essendo sufficiente volontà di infliggere sofferenze aggiuntive e, quindi, la consapevolezza che la vittima sia viva (Sez. U Del Vecchio, citata; Sez. 1, n. 19966, del 15/01/2013, Amore, Rv. 256254).
Sul punto, è appena il caso di evidenziare che la Corte di assise di appello ha ben spiegato, alla stregua delle acquisizioni della consulenza della dott.ssa M., che la vittima poteva aver perso conoscenza solo in epoca immediatamente prossima al decesso, mentre v’è prova che la stessa era certamente viva per la più gran parte della prolungata e intensa sequenza di colpi.
