La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 16229 depositata il 5 maggio 2026 ha stabilito, in tema di impugnazioni, che, a seguito di sentenza di appello che dichiara la nullità del decreto di giudizio immediato, determinando la regressione del processo alla fase delle indagini preliminari, sussiste l’interesse, concreto e attuale, del pubblico ministero a proporre ricorso per cassazione, anche nel caso in cui abbia già provveduto alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen., in quanto questa iniziativa è attività doverosa, al fine di evitare una situazione di stasi processuale, che si concretizza in un atto endoprocedimentale non costituente rinnovato esercizio dell’azione penale, né rinuncia implicita all’impugnazione, vigendo, nel processo penale, il principio della natura esclusivamente formale dell’atto di rinuncia all’impugnazione.
Nel caso in esame la difesa ha dedotto la sopravvenuta carenza di interesse, a seguito della notificazione agli imputati dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. per i fatti oggetto della sentenza impugnata. Con tale atto, infatti, la Procura avrebbe prestato acquiescenza alla sentenza impugnata, tanto da non poter «più vantare un interesse attuale a rimediare ad una situazione (quella dell’annullamento pronunciato dalla Corte di Appello) già dalla stessa “sistemata” mediante l’avvenuta sanatoria della nullità che ha permesso la “ripartenza” del procedimento penale».
L’opzione per la diversa scelta processuale, quindi, priverebbe di attualità l’interesse ad impugnare.
Tale prospettazione non è condivisibile. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che dichiara la nullità del decreto che dispone il giudizio impedisce il formarsi del giudicato, in quanto la questione controversa rimane pendente.
Ciò non toglie, tuttavia, che la sentenza produca effetti, ancorché non definitivi, perché determina la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari.
Ne consegue che il pubblico ministero, nelle more della definizione dell’impugnazione e per l’eventualità del suo rigetto, è tenuto a compiere le attività di propria competenza e a dare ulteriore corso al procedimento. In questo contesto, l’emissione dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen., è iniziativa che, letta nell’ottica del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, risulta non solo legittima ma altresì doverosa, al fine di evitare che procedimento rimanga in una protratta situazione di stasi, in attesa della decisione sul ricorso.
Pertanto, alla notificazione dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. non può essere attribuito il significato prospettato dalla difesa, di “sanatoria” delle nullità rilevate con la sentenza impugnata, perché si tratta di atto endoprocedimentale, che non produce effetti sostitutivi del decreto di citazione a giudizio dichiarato nullo né correttivi della nullità denunciata. Solo con una nuova richiesta di rinvio a giudizio, con instaurazione di una nuova fase processuale, infatti, si porrebbe il problema di valutare se la mutata situazione di diritto «assorba» e «superi» la finalità perseguita dal ricorrente, ovvero se il rinnovato esercizio dell’azione penale possa essere considerato incompatibile con il mantenimento della iniziativa impugnatoria. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve dunque escludersi che la sola notificazione dell’avviso di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen. – atto di natura meramente propedeutica ad una eventuale determinazione in merito all’azione penale – comporti il venir meno dell’interesse del pubblico ministero al ricorso per cassazione, permanendo in capo allo stesso un interesse attuale e concreto alla rimozione della decisione impugnata.
Sotto altro profilo, il difensore ha rilevato che l’emissione dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. costituisce rinuncia implicita all’impugnazione.
Anche tale rilievo non può essere condiviso. L’art. 589 cod. proc. pen. stabilisce i termini entro cui il pubblico ministero può rinunciare all’impugnazione e i modi di detta rinuncia, che è sempre espressa.
Nel processo penale, quindi, a differenza che in quello civile (art. 329 cod. proc. civ.), non è previsto che l’acquiescenza sia una causa di estinzione del diritto di impugnazione, vigendo il diverso principio della natura esclusivamente formale dell’atto processuale di rinuncia all’impugnazione (Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022, Rv. 284493 – 01; Sez. 3, n. 8005 del 19/06/1997, Sarno, Rv. 209085-01).
In conclusione, deve essere affermata non solo la concretezza ma anche l’attualità dell’interesse a ricorrere del pubblico ministero.
