Esercizio arbitrario delle proprie ragioni: non basta la “buona fede” per escluderlo (Redazione)

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 15148/2026 ha ricordato che  la buona fede dell’agente, vale a dire la direzione della sua volontà alla soddisfazione di un preteso diritto, non solo non fa venir meno l’oggettività del reato di “ragion fattasi”, ma neppure il dolo, costituendo piuttosto – e semplicemente – l’elemento, di natura psicologica, che distingue tale fattispecie incriminatrice da altre implicanti la violenza, qualificandola, proprio per tale ragione, in termini di minore riprovevolezza rispetto a queste e giustificandone, di conseguenza, un trattamento sanzionatorio di minor rigore.

Anzitutto, la conclusione cui perviene la sentenza impugnata, quella, cioè, per cui gli imputati avrebbero agito in buona fede, non si fonda su una base probatoria ragionevole.

La diffida alla consegna dell’immobile – cui i giudici d’appello hanno assegnato una rilevanza decisiva in tal senso – non può considerarsi, infatti, un dato logicamente concludente, rivelandosi piuttosto un espediente degli imputati per precostituirsi la giustificazione formale del preventivato ricorso alle vie di fatto.

Appare, in verità, poco razionale una diffida a liberare l’immobile inviata ad un soggetto che, secondo gli stessi autori dell’atto, non disporrebbe delle chiavi dello stesso o potrebbe non disporne. In secondo luogo, il termine assegnato per l’eventuale liberazione di esso da cose ed effetti personali, pari a soli tre giorni, risulta oggettivamente troppo ristretto.

Per altro verso, la semplice omissione della risposta da parte del destinatario, in quanto ascrivibile ad una pluralità di circostanze della più diversa natura, non può essere considerata un fatto di per sé tale da giustificare la ragionevole convinzione dell’indisponibilità dell’immobile da parte di una persona che gli imputati sapevano essere l’erede dell’usufruttuario e da legittimare, di conseguenza, un accesso per loro decisione unilaterale, senza la necessità di far valere in sede giudiziaria il loro misconosciuto diritto al rilascio.

Ma, soprattutto, la circostanza per cui la C. ed i suoi familiari fossero, in realtà, ben consapevoli della disponibilità di quell’abitazione da parte della B. emerge nitidamente dalle dichiarazioni dibattimentali della stessa imputata, testualmente riportate dalla parte civile nella sua memoria, ma delle quali non si rinviene traccia nella sentenza impugnata: così da potersi prospettare un travisamento per omissione di una prova potenzialmente decisiva, che già di per sé impone una motivazione supplementare da parte del giudice di merito.

Ma non basta.

La decisione della Corte d’appello merita di essere emendata anche nella parte in cui ha valorizzato la ritenuta buona fede degli imputati – la loro convinzione, cioè, di aver diritto di rientrare nel possesso dell’immobile e di potere, a tal fine, legittimamente far uso della forza per superare gli eventuali ostacoli materiali – per farne derivare nemmeno l’esclusione del dolo, ma direttamente l’insussistenza del reato.

Va ricordato, a tale proposito, che la buona fede dell’agente, vale a dire la direzione della sua volontà alla soddisfazione di un preteso diritto, non solo non fa venir meno l’oggettività del reato di “ragion fattasi”, ma neppure il dolo, costituendo piuttosto – e semplicemente – l’elemento, di natura psicologica, che distingue tale fattispecie incriminatrice da altre implicanti la violenza, qualificandola, proprio per tale ragione, in termini di minore riprovevolezza rispetto a queste e giustificandone, di conseguenza, un trattamento sanzionatorio di minor rigore (sul punto, per una ricostruzione sistematica, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).

Dedurre, allora, come fa la sentenza impugnata, che il delitto contestato agli imputati non sussiste, semplicemente perché essi avrebbero «agito in buona fede ed in ragione di un diritto riconosciuto dalla legge […] nell’ambito della legittima tutela di un diritto reale pienamente maturato», è giuridicamente errato.

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