La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 14878/2026 ricorda che non integra, il delitto di calunnia, la denuncia di un fatto realmente accaduto, ma non riconducibile ad alcuna norma incriminatrice, nonostante l’eventuale qualificazione prospettata dal denunciante in relazione a specifiche fattispecie di reato.
Nel caso esaminato, la denuncia presentata dal ricorrente era, sin da principio, inidonea a determinare la semplice possibilità dell’inizio di un procedimento penale o di indagini di polizia giudiziaria, in quanto l’incolpazione aveva ad oggetto un fatto non previsto dalla legge come reato.
Non integra, infatti, il delitto di calunnia, la denuncia di un fatto realmente accaduto, ma non riconducibile ad alcuna norma incriminatrice, nonostante l’eventuale qualificazione prospettata dal denunciante in relazione a specifiche fattispecie di reato (Sez. 6, n. 34825 del 01/07/2009, Rocchetta, Rv. 244767 – 01; Sez. 6, n. 30981 del 07/06/2023 Rv. 285080 – 01).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, del resto, l’elemento materiale del delitto di calunnia consiste nell’incolpare falsamente taluno di un reato, di un fatto cioè che alla stregua della prospettazione fattane dall’agente corrisponda in ogni suo estremo ad una ben determinata fattispecie legale di delitto o di contravvenzione, di guisa che non si può ravvisare il delitto di calunnia nel fatto di colui che, denunziandola all’autorità giudiziaria o ad altra che a questa abbia obbligo di riferire, attribuisca ad una persona una condotta non corrispondente ad alcuna fattispecie legale di reato e tanto finanche quando il denunziante abbia dato un preciso nomen iuris al fatto addebitato all’incolpato e si sia proposto di provocare l’apertura di un procedimento penale nei suoi confronti (Sez. 6, n. 10125 del 20/10/1997, Dell’Olmo, Rv. 208818 – 01).
Non è, dunque, configurabile il reato di calunnia nell’ipotesi in cui vengono portate a conoscenza dell’autorità giudiziaria circostanze di fatto che, per come rappresentate e documentate, non sono idonee a indicare taluno come colpevole di fatti costituenti reato, anche se l’agente, sulla base dei dati esposti, manifesta l’erronea convinzione di denunciare, sia pure in forma dubitativa, un illecito penale (Sez. 6, n. 26542 del 16/06/2015, Carignano, Rv. 263918 – 01; Sez. 6, n. 9543 del 30/06/1983, Rv. 161153).
La calunnia, infatti, è incolpazione di, reati effettivi, e non di reati putativi, con la conseguenza che, se il fatto attribuito, così come descritto, non costituisce reato ed integra, tutt’al più, un illecito deontologico o disciplinare, la configurabilità della calunnia resta, di per sé solo, esclusa.
La Corte di Appello di Salerno, ha ritenuto che delitto di calunnia è integrato dalla condotta oggettivamente idonea a determinare l’inizio di un procedimento penale nei confronti di una persona che si sa essere innocente, non essendo necessario che i fatti siano esposti secondo lo schema tipico di una determinata fattispecie delittuosa, né che siano corredati dalla qualificazione giuridica appropriata, e che la condotta del reato consiste nell’avere portato a conoscenza dell’autorità giudiziaria circostanze idonee a denunciare taluno come Corte di Cassazione – copia non ufficiale colpevole di un fatto costituente reato in modo tale da rendere possibile l’espletamento di indagini’.
Nel caso in esame, P. è stato accusato di aver denunciato la ‘clonazione’ dell’assegno di un assegno bancario emesso dal denunciante e consegnato al prenditore del titolo e quindi l’apposizione sul titolo di credito di firma apocrifa, mentre “la condotta di falsificazione dell’assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata” (Sez. Un. n. 40256 del 19/07/2018, F., Rv. 273936 – 01) Le Sezioni Unite hanno chiarito e precisato che la ratio dell’art. 491 cod. pen. si giustifica con il maggior rischio di falsificazione proprio dei titoli trasferibili mediante girata, data la loro particolare circolazione e il rischio per la fiducia che una pluralità di soggetti ripone nella regolarità dei titoli stessi.
Dal momento che il primo giudice ha ritenuto la natura di ‘assegno non trasferibile’ del titolo in questione (pg. 1 della sentenza riformata), la falsa denuncia di clonazione dello stesso, in quanto successiva alla depenalizzazione, esclude che il prenditore possa essere incriminato per ogni altra condotta che presupponga tipicamente rilievo penale della clonazione del titolo, venendo così meno l’essenziale natura criminosa del fatto ascritto a terzi con la falsa denuncia, elemento necessario per la configurazione della fattispecie di calunnia.
I fatti descritti potrebbero configurare astrattamente un’ipotesi di truffa, rispetto alla quale non risulta presentata querela.
La Corte di cassazione deve pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio, se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all’esito di valutazioni discrezionali, possa decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti, e comunque se, per l’avvenuta disamina del materiale acquisito ed utilizzato nel giudizio di merito, il giudizio di rinvio non potrebbe in alcun modo colmare la situazione di vuoto probatorio storicamente accertata (Sez. Un. n. 3464 del 30/11/2017, Matrone, Rv. 271831 – 01; Sez. 5, n. 7694 del 10/02/2026 Rv. 289324 – 01)
Vale, nel caso in esame, l’applicazione della regola di giudizio di cui all’art. 129, comma 1, cod. proc. pen. in forza della quale, in ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza.

Grazie
Avv. Vincenzo Abate Patrocinante innanzi le Giurisdizioni Superiori
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