La Cassazione civile sezione 3 con l’ordinanza 12186 depositata il 1 maggio 2026 ha ricordato che una procura speciale a ricorrere per cassazione non può essere conferita ad una società tra avvocati in quanto tale.
Il mandato professionale può anche essere conferito ad una società tra avvocati in quanto tale: lo si desume dall’art. 4-bis, comma 3, I. 247/12.
Non così la procura: l’art. 83 c.p.c. infatti è rimasto immutato e continua a prevedere che la parte deve stare in giudizio “col ministero di un difensore” il che implica che essa sia conferita ad un ben individuato professionista, che si assume la responsabilità della difesa.
D’altro canto, il giudice deve essere messo in condizione di sapere se l’avvocato abbia ricevuto lo ius postulandi, il che non è possibile se la procura viene conferita alla “società” in quanto tale.
Nel caso esaminato, la procura alle liti depositata dai ricorrenti ha infatti il seguente tenore: “delego a rappresentarmi e difendermi la Х a rl, in p.l.r.p.t. Avv. SR (…), con studio in X PEC. X conferendo a lei ogni più ampio potere e facoltà di legge con espresso mandato a proporre ricorso per la Cassazione della sentenza n. 1030/2024, pronunciata dalla Corte di Appello di Milano e pubblicata in data 08.04.2024, contro X C S.p.a. (…)”.
Anche nell’epigrafe del ricorso si legge che il rappresentante volontario dei ricorrenti (AC dalla X ) è nel presente giudizio “rappresentato e difeso srl, in p.l.r.p.t. avv. SR
Dunque, la procura è stata inequivocamente conferita ad una società tra avvocati, non ad uno dei soci.
