Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e benefici contributivi (riduzione dei contributi minimi obbligatori) in caso di reiscrizione.
La Cassazione sezione Lavoro con l’ordinanza numero 11805 depositata il 29 aprile 2026 ha stabilito che i benefici contributivi di cui agli artt. 7, comma 2, e 9, comma 1, del Regolamento di attuazione della legge 247/12, emanato dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, spettano esclusivamente nei primi anni di iscrizione alla Cassa e non possono essere riconosciuti al professionista che, pur con soluzione di continuità, abbia già maturato un pregresso periodo di iscrizione, atteso che i regolamenti della Cassa – qualificati come atti negoziali – devono essere interpretati secondo gli articoli 1362 e 1363 Cc, con criterio letterale e sistematico che preserva il requisito temporale dei “primi anni” di iscrizione anche nelle ipotesi di estensione di cui agli artt. 12 e 13 del regolamento: ne consegue il requisito dei “primi anni di iscrizione” non può essere eluso invocando una reiscrizione, anche d’ufficio, quando il professionista abbia già esaurito, in un precedente periodo, la finestra temporale agevolativa.
