Resistenza a pubblico ufficiale: non basta “sgomitare” o insultare genericamente per configurarla (Riccardo Radi)

Young man punching police officer while another officer tries to hold him back

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 14801/2026 ha delineato con rigore i confini applicativi del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, confermando l’assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste” di un giovane che, durante un controllo di polizia, aveva assunto un atteggiamento non collaborativo nel tentativo di sottrarsi all’identificazione.

La vicenda processuale trae origine dall’impugnazione promossa dal Procuratore della Repubblica avverso la pronuncia del giudice di merito, lamentando un vizio di motivazione per l’omessa valorizzazione dell’annotazione di polizia giudiziaria: secondo l’accusa, il documento attestava inequivocabilmente come l’imputato avesse cercato un “faccia a faccia” con gli agenti , proferendo frasi ingiuriose e minacciose riportate nella imputazione.

Il Tribunale ha evidenziato che non vi è prova di alcun contatto fisico tra l’imputato e gli agenti, che non emerge con chiarezza neppure dall’annotazione di polizia richiamata nella parte in cui si dà atto che l’imputato “sgomitava e sbracciava”, verso (non contro), gli operanti per dileguarsi.

L’annotazione non contiene – nei passaggi richiamati dal ricorrente – e nonostante la pretesa nitidezza della ricostruzione, alcun riferimento a condotte violente contro gli agenti e non è suscettibile di ulteriore apprezzamento da parte della cassazione, tenuto conto che il ricorrente non deduce, nel rispetto delle forme e della sostanza pretese dalla giurisprudenza, circostanze suscettibili di integrare il vizio di “travisamento della prova”.

Le frasi proferite (“non sapete con chi avete a che fare” e “non sapete chi sono io” o “togliti la divisa e vediamo”), sono state ritenute nella sentenza impugnata del tutto generiche e prive di un effettivo contenuto minatorio ovvero integranti ingiurie volgari contro gli agenti e la Polizia in generale.

Correttamente il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che, ai fini della integrazione del reato di resistenza, distingue le condotte attive dell’agente – in cui impieghi la forza per neutralizzare il compimento dell’atto e sottrarsi alla presa, ad es. in caso di arresto – dalla mera opposizione passiva al compimento dell’atto del pubblico ufficiale (Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022, Manusia, Rv. 283376 – 01), sicché il comportamento di non collaborazione e senza atti violenti contro il pubblico ufficiale, al quale, nel caso in esame, è stata ricondotta la condotta dell’imputato, non è idoneo a integrare gli elementi costitutivi del reato in esame.

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