Cassazione penale, Sez. 2^, ordinanza n. 13299/2026, 8/10 aprile 2026, ha affermato che è valido l’atto di querela con la sottoscrizione del querelante autenticata dal difensore e depositata da quest’ultimo, in assenza di una procura speciale, sul portale telematico.
Provvedimento impugnato
Con sentenza in data 19 settembre 2025 il Tribunale di Roma dichiarava non doversi procedere nei confronti di AC in ordine ai reati di cui agli artt. 612 e 56, 635 cod. pen. in quanto l’azione penale non poteva essere proseguita per mancanza di querela.
La decisione risulta essere stata assunta sulla base del rilievo che la querela era stata presentata da soggetto terzo (nella specie il difensore) rispetto alla persona offesa e non munito di procura speciale.
Ricorso per cassazione
Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore della persona offesa costituita parte civile, deducendo, con motivo unico, violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza degli artt. 337 cod. proc. pen. e 39, disp. att. cod. proc. pen.
Rileva la difesa del ricorrente che avrebbe errato il Tribunale nell’assumere la decisione impugnata non avendo tenuto conto del fatto che la necessità della procura speciale, rilasciata al fine del deposito della querela, non sussiste laddove il difensore venga nominato in calce alla stessa ed apponga la sua sottoscrizione per autentica.
La difesa della parte civile ricorrente con memoria datata 19 marzo 2026 ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo la quale la querela dotata di sottoscrizione autenticata dal difensore non richiede ulteriori formalità per la presentazione ad opera di un soggetto diverso dal proponente.
La difesa dell’imputato con memoria trasmessa in data 19 marzo 2026 ha controbattuto alle argomentazioni del ricorrente evidenziando che l’atto di querela è stato trasmesso dal difensore della persona offesa attraverso il portale del processo penale telematico, situazione che presuppone il conferimento di un titolo rappresentativo specifico in quanto il d.m. 13 gennaio 2021 stabilisce che presso le Procure della Repubblica il deposito della querela e della relativa procura speciale avviene mediante il portale del processo penale telematico quando l’atto è depositato dal difensore. Da ciò ne conseguirebbe che il difensore privo di procura speciale non era legittimato a depositare le querela con tale modalità e che per tale ragione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Decisione della Suprema Corte
La questione posta all’attenzione di questa Corte è quella della validità di un atto di querela avente sottoscrizione del querelante autenticata dal difensore e depositata da quest’ultimo, in assenza di una procura speciale, sul portale telematico.
Prima di procedere oltre occorre brevemente ricordare l’assetto normativo in materia.
L’art. 336 cod. proc. pen. dispone che «La querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato».
L’art. 337 cod. proc. pen. (per la parte qui di interesse) dispone testualmente al comma primo che «La dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dall’articolo 333 comma 2, alle autorità alle quali può essere presentata denuncia ovvero a un agente consolare all’estero. Essa, con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato», per poi aggiungere al quarto comma che «L’autorità che riceve la querela provvede all’attestazione della data e del luogo della presentazione, all’identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti all’ufficio del pubblico ministero».
L’art. 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, stabilisce che «Fermo quanto previsto da speciali disposizioni l’autenticazione della sottoscrizione di atti per i quali il codice prevede tali formalità può essere effettuata … dal difensore …».
L’art. 111-bis cod. proc. pen. (sempre per la parte qui di interesse) dispone testualmente: «1. Salvo quanto previsto dall’articolo 175 bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. 2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l’identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.».
Al quadro normativo descritto si aggiunge la norma transitoria di cui all’art. 87, comma 6-bis, d.lgs. n. 150/2022 che recita: «Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall’articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, dell’opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall’articolo 410 del codice di procedura penale, della denuncia di cui all’articolo 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all’articolo 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale». Deve, a questo punto, essere ricordato che la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire nel suo massimo consesso, ancorché in epoca anteriore alla normativa riguardante il deposito di atti con modalità telematiche ma pur sempre nella vigenza degli artt. 336 e 337 cod. proc. pen., che «La querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore non richiede ulteriori formalità per la presentazione ad opera di un soggetto diverso dal proponente, che può effettuarla anche se non sia munito di procura speciale. Ne consegue che, in tal caso, il conferimento al difensore dell’incarico di presentare la querela non necessita di forma scritta» (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli, Rv. 255583-01) e, ancora, in tempi più recenti che «È valida la querela sottoscritta dalla persona offesa e, in calce, dal difensore che la ha depositata in Procura, considerato che in virtù dell’art. 337, comma primo, cod. proc. pen. la querela presentata da un incaricato deve essere munita dell’autenticazione della sottoscrizione da soggetto a ciò legittimato e, quindi, ai sensi dell’art. 39 disp. att. cod. proc. pen., anche dal difensore, nominato formalmente ovvero tacitamente» (nella specie Sez. 6, n. 13813 del 26/03/2015, Rv. 262966-01 ha affermato che la nomina tacita è desumibile anche dalla presentazione dell’atto all’autorità competente ad opera del legale e che l’autentica del difensore, autorizzato dall’art. 39 predetto, può ritenersi assolta dal difensore mandatario e depositante, che abbia apposto la sua firma sull’atto di querela di seguito a quella del titolare del diritto).
Tutto ciò premesso, la citata norma transitoria di cui all’art. 87, comma 6-bis, d.lgs. n. 150/2022, non può ritenersi derogatrice del disposto dell’art. 337 cod. proc. pen. ciò in quanto una lettura logica e sistematica del descritto complesso normativo e giurisprudenziale per la presentazione della querela non può portare a ritenere che per la presentazione della querela mediante modalità telematiche che, come visto, danno certezza assoluta circa i tempi, i modi e l’identificazione di chi procede a detta presentazione, sia richiesto un quid pluris rispetto a quello previsto per le modalità cartolari.
Non avrebbe, infatti, senso alcuno prevedere che per la presentazione “cartacea” dell’atto di querela della persona offesa, con sottoscrizione autenticata da parte del difensore, non occorre che sia conferita alcuna procura speciale per tale adempimento al difensore stesso, mentre in caso di analogo adempimento, ma con modalità “telematiche”, la presenza di detta procura speciale sia comunque richiesta.
Da quanto evidenziato ne consegue che il richiamo alla “relativa procura speciale” contenuto nell’art. 87, comma 6-bis, d.lgs. n. 150/2022, non può che leggersi con riferimento al sopra citato art. 336 cod. proc. pen. che prevede che la “dichiarazione” con la quale si manifesta la volontà che si proceda per un fatto previsto dalla legge come reato può essere fatta o personalmente o a “mezzo di procuratore speciale”.
Pertanto, la “procura speciale” richiamata dall’art. 87, comma 6-bis, d.lgs. n. 4150/2022 non può che essere quella per la “dichiarazione” di volersi querelare qualora l’atto non sia sottoscritto direttamente dalla persona offesa e non certo quella finalizzata a delegare al difensore il materiale deposito dell’atto nel portale telematico di cui all’art. 111bis cod. proc. pen.
Le modalità di presentazione e di conseguente utilizzazione della querela sono state, pertanto, nel caso in esame, da ritenersi assolutamente corrette, il che rende ammissibile il ricorso presentato dalla parte civile.
Occorre a questo punto evidenziare che nel caso in esame la decisione impugnata riguarda solo gli interessi civili e che ci si trova in presenza di una costituzione di parte civile successiva al 30 dicembre 2022, con la conseguenza che – come statuito da Sez. U, n. 38431 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 – 01 – si rende applicabile il disposto dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. che testualmente dispone: «Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile».
Ne consegue che, in adempimento di quanto prescritto dalla disposizione da ultimo richiamata, deve essere disposto il rinvio per la prosecuzione del procedimento alla competente Sezione civile della Corte di cassazione.
