Sospensione del processo con messa alla prova: il giudice, ove occorra, deve servirsi dei suoi poteri istruttori per accertare le effettive condizioni di vita dell’imputato e tarare su di esse l’adeguatezza del programma proposto (Vincenzo Giglio)

Secondo Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 13418/2026, 8/13 aprile 2026, il giudizio formulato in merito alla adeguatezza del programma presentato dall’imputato ai fini della sospensione del processo a suo carico va operato, discrezionalmente, sulla scorta degli elementi di valutazione evocati dall’art. 133 cod. pen. potendo inoltre il giudice procedere agli accertamenti ritenuti necessari o opportuni ai fini della sua decisione.

La valutazione del giudice deve investire la “adeguatezza” del programma presentato dall’imputato che va intesa non soltanto nel senso della sua idoneità a favorire il suo reinserimento sociale ma, anche, nel senso di verificarne la effettiva corrispondenza alle condizioni di vita del prevenuto; in altri termini, la “adeguatezza” del programma deve essere indagata anche sotto il profilo dell’essere essa espressione dell’apprezzabilità dello sforzo sostenuto dall’imputato per elidere le conseguenze dannose o pericolose del reato e risarcire il danno.

Provvedimento impugnato

Con ordinanza in data 9 dicembre 2025 il Tribunale di Ferrara disponeva ai sensi degli artt. 168-bis e ss. e 464 cod. proc. pen. la sospensione del procedimento con messa alla prova nei confronti di LS, soggetto imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv., 640 cod. pen. per avere (in sintesi), nella sua veste di procacciatore di affari assicurativo, con artifizi e raggiri, indotto i clienti dell’Agenzia Assicurativa della società XXX a sottoscrivere polizze mai richieste o comunque di contenuto diverso la quello voluto e concordato così cagionando alle stesse un danno patrimoniale corrispondente quantomeno all’importo dei relativi premi versati  – al netto degli eventuali riscatti parziali effettuati nel corso del tempo e del valore attuale di riscatto delle polizze sottoscritte – ed al contempo procurandosi un profitto consistente nelle somme effettivamente consegnate a titolo di provvigioni.

All’imputato risulta contestata la recidiva reiterata.

Ricorso per cassazione

Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara, deducendo i motivi che seguono.

Primo motivo: violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 168-bis, comma 2, cod. pen.

Rileva il ricorrente che il giudice, in presenza di una richiesta risarcitoria solo parziale, non ha effettuato una corretta valutazione delle capacità patrimoniali dell’imputato sottolineando come le capacità accertate non sono, all’evidenza, corrispondenti ai redditi dichiarati, essendo emersa la disponibilità in capo all’imputato di due autovetture di lusso acquisite presso società di leasing mediante finanziamenti di cospicuo valore, la comproprietà di una abitazione in zona residenziale, nonché la titolarità della maggioranza delle quote e dell’amministrazione di una società che produce attivi patrimoniali, elementi che confliggono con il mero dato dichiarativo dei redditi asseritamente percepiti, redditi di tale pochezza da collocare lo Stradiotto al di sotto della soglia di indigenza assoluta.

Secondo motivo: violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 168-bis, secondo comma, cod. pen. e 125, comma 3, 464-quater e 192, comma 2, cod. proc. pen.

Deduce il ricorrente che il Tribunale non ha fornito una motivazione esaustiva in ordine alla corrispondenza del risarcimento prospettato alle effettive capacità patrimoniali dell’imputato e che la motivazione resa al riguardo dal Tribunale è solo apparente nella parte in cui si è limitato ad affermare che in un sistema di tipo accusatorio non compete al Tribunale accertare la sussistenza di eventuali redditi non dichiarati o illeciti.

Si tratterebbe di affermazione tautologica in quanto non tiene in considerazione l’evidenza dei dati al riguardo forniti dalla Guardia di Finanza che ha documentato la situazione descritta.

Terzo motivo: violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 168-bis, secondo comma, cod. pen. e 125, comma 3, 464-quater e 192, comma 2, cod. proc. pen. in ordine alla valutazione della futura astensione dell’imputato alla commissione di ulteriori reati.

Evidenzia il ricorrente che LS è recidivo e che lo stesso continua ancora ad operare come broker assicurativo per una compagnia assicurativa diversa e non ha fornito alcun elemento per ritenerlo resipiscente con riguardo ai reati dei quali è accusato.

Decisione della Suprema Corte

Il ricorso è fondato. 

Occorre innanzitutto rilevare che ai sensi dell’art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen. contro l’ordinanza che decide sull’istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l’imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa (come avvenuto nel caso in esame).

La predetta norma dispone, poi, al comma 3 che la sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all’articolo 133, cod. pen., reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Di interesse in questa sede è, inoltre, il disposto di cui all’art. 464-bis comma 5, cod. proc. pen. secondo cui «al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell’imputato».

L’art. 168-bis, comma 2, cod. pen. nella parte che qui interessa prevede, poi, che la messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato.

Ha poi chiarito la Suprema Corte, con un assunto condivisibile, che «in tema di sospensione del processo con messa alla prova, il giudizio sull’adeguatezza del programma dev’essere effettuato alla stregua dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., tenendo conto non solo dell’idoneità a favorire il reinserimento sociale dell’imputato, ma anche dell’effettiva corrispondenza alle sue condizioni di vita, attesa la previsione di un risarcimento del danno che, ove possibile, corrisponda al pregiudizio dal predetto recato alla vittima o sia, comunque, espressione del massimo sforzo sostenibile in base alle sue condizioni economiche» (in tal senso Sez. 3, n. 23934 del 11/04/2024, Rv. 286660-01; Sez. 2, n. 34878 del 13/06/2019, Rv. 277070-01).

Dal complesso di tali disposizioni e principi può allora desumersi che il giudizio formulato in merito alla adeguatezza del programma presentato dall’imputato ai fini della sospensione del processo a suo carico va operato, discrezionalmente, sulla scorta degli elementi di valutazione evocati dall’art. 133 cod. pen. potendo inoltre il giudice procedere agli accertamenti ritenuti necessari o opportuni ai fini della sua decisione.

Proprio l’esistenza di una disposizione siffatta, allora, impone di ritenere che la valutazione del giudice debba investire la “adeguatezza” del programma presentato dall’imputato che va intesa non soltanto nel senso della sua idoneità a favorire il suo reinserimento sociale ma, anche, nel senso di verificarne la effettiva corrispondenza alle condizioni di vita del prevenuto; in altri termini, la “adeguatezza” del programma deve essere indagata anche sotto il profilo dell’essere essa espressione dell’apprezzabilità dello sforzo sostenuto dall’imputato per elidere le conseguenze dannose o pericolose del reato e risarcire il danno.

In quest’ottica, l’inciso “ove possibile”, contenuto nel secondo comma dell’art. 168-bis cod. pen., evocato dal giudice di merito, deve essere letto nel senso che il risarcimento del danno deve corrispondere al pregiudizio patrimoniale arrecato alla vittima sicché, ove esso non sia tale, deve comunque essere la espressione dello sforzo “massimo” pretendibile dall’imputato alla luce delle sue condizioni economiche che il giudice ha la possibilità di verificare con i propri poteri ufficiosi.

Non va, inoltre, trascurato, in quest’ottica, che la adeguatezza del programma deve essere valutata anche sotto il profilo della sua “coerenza” con la gravità del fatto sia dal punto di vista oggettivo che dal punto di vista soggettivo.

Si è chiarito, infatti, che il lavoro di pubblica utilità rappresenta una sanzione sostitutiva di tipo prescrittivo dotata di una necessaria componente afflittiva la cui durata massima non è stata oggetto di previsione normativa e deve allora essere valutata dal giudice alla luce di un criterio di “proporzionalità” con i fatti di reato alla stregua degli indici dettati dall’art. 133 cod. pen. per la commisurazione della pena (cfr. Sez. 3, del 19/9/2017 n. 55511, con significativo richiamo alla ord. n. 54 del 2017 della Corte costituzionale) tenendo conto, ad un tempo, della valutazione virtuale della gravità concreta del reato e del quantum di colpevolezza dell’imputato, nonché delle sue necessità di risocializzazione.

Nella stessa prospettiva, il giudice è tenuto a valutare la “adeguatezza” del risarcimento del danno che non può non avere, quale parametro di riferimento, il pregiudizio patrimoniale arrecato alla vittima e, per contro, le effettive capacità patrimoniali dell’imputato.

A tal fine, come si è detto, il legislatore ha avuto la accortezza di predisporre dei poteri di indagine da attivare nei termini e con le modalità di cui alla norma sopra richiamata cui il giudice, a fronte della (come nel caso di specie) manifesta “sproporzione” tra il danno patrimoniale cagionato e l’offerta risarcitoria, potrà (ed anzi dovrà) far ricorso a tutti gli strumenti necessari al fine di verificare la “adeguatezza” del risarcimento quale effettiva e reale espressione di uno sforzo apprezzabile e concreto dell’imputato, anche alla luce della “sorte” degli importi di cui egli si sarebbe indebitamente appropriato.

Tracciati i principi di cui sopra non può non rilevarsi come la motivazione espressa dal giudice secondo la quale “non è compito del Tribunale accertare la sussistenza di eventuali redditi non dichiarati o illeciti, di cui le parti in ogni caso non hanno fornito evidenza documentale ulteriore rispetto a quanto emerso dalle indagini delegate, né di tali presunti redditi non dichiarati ha fornito riscontro la Guardia di Finanza o di una sproporzione tra lo stile di vita tenuto dall’imputato e le proprie disponibilità economiche dichiarate”, appare porsi in palese contrasto con i principi sopra indicati.

Infatti, gli elementi indicati dal ricorrente così come emergenti dall’informativa in atti, risultano avere una chiara incidenza sulla determinazione della posizione reddituale dell’imputato, cosicché si riscontra un vulnus nella motivazione dell’ordinanza impugnata che ha liquidato apoditticamente le risultanze indicate invece di valutarle adeguatamente.   

Per le ragioni evidenziate si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Ferrara (in diversa persona fisica) per un nuovo giudizio sul punto.

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