Difensore di fiducia: la sua nomina per il procedimento di riesame non ha effetto in quello principale (Vincenzo Giglio)

Secondo Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 14512/2026, 8/21 aprile 2026, la nomina del difensore di fiducia da parte dell’indagato per il procedimento incidentale di riesame non dispiega alcun effetto nel procedimento principale, che è del tutto autonomo e separato dal primo (Sez. 1, n. 20395 del 14/03/2025, Rv. 288217-01; Sez. 3, n. 2199 del 19/11/2019, dep. 2020, Rv. 277646-02; Sez. 1, n. 38648 del 18/09/2008, Rv. 241303-01).

Tale principio non è inciso dall’asserito inserimento del numero di registro generale (cfr., in termini, Sez. 3, n. 32323 del 05/02/2015, Rv. 264181-01) e dei nominativi dei sostituti procuratori della Repubblica titolari del fascicolo, dati evidentemente necessari per individuare il procedimento anche davanti al giudice dell’impugnazione cautelare.

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