Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza 14512/2026, 8/21 aprile 2026, ha affermato che, ai fini della lettura e dell’utilizzabilità delle dichiarazioni rese in fase di indagini da un soggetto divenuto successivamente irreperibile, è necessario che il giudice abbia svolto ogni possibile accertamento sulla causa dell’irreperibilità e che risulti esclusa la riconducibilità dell’omessa presentazione del testimone al dibattimento a una libera scelta dello stesso (Sez. 5, n. 13522 del 18/01/2017, Rv. 269397-01).
In particolare, non è sufficiente l’infruttuoso espletamento delle ricerche previste dall’art. 159 cod. proc. pen., ma è necessario che siano effettuate rigorose e accurate verifiche, se del caso anche in campo internazionale (Sez. 1, n. 14243 del 26/11/2015, dep. 2016, Rv. 266601-01).
Tuttavia, occorre pur sempre escludere dai requisiti di esaustività degli accertamenti, anche tenuto conto del principio di ragionevole durata del processo, tutte quelle verifiche che abbiano un contenuto puramente aleatorio. Ha affermato, condivisibilmente, Sez. 3, n. 12927 del 23/03/2022, Rv. 283129-01, che l’obbligo di effettuare ricerche, anche all’estero, va necessariamente correlato all’esistenza di precisi elementi di collegamento tra il soggetto e il paese di origine, desumibili dagli atti o allegati dall’interessato, in assenza dei quali dette ricerche avrebbero carattere esplorativo e si risolverebbero, in mancanza di qualsiasi altro elemento, in un’attivazione meramente formale e di difficile realizzazione, e pertanto non esigibile secondo canoni di ragionevolezza (conformi, da ultimo, Sez. 2, n. 9894 del 14/02/2025, non mass.; Sez. 2, n. 769 del 22/11/2024, dep. 2025, non mass.; Sez. 7, ord. n. 45179 del 13/11/2024, non mass.).
Nel caso di specie, le attività disposte sino al primo grado di giudizio non risultano adeguate secondo i principi di diritto sopra richiamati, né coerenti con la peculiare situazione personale del soggetto da rintracciare, quale risultante dagli atti.
La Corte di appello (in difetto di considerazioni sul punto da parte del Tribunale, che si era limitato a dare atto dell’acquisizione ex art. 512 cod. proc. pen. delle dichiarazioni predibattimentali), dopo avere accennato all’impossibilità di ricondurre all’intenzione di sottrarsi al contraddittorio l’irreperibilità della persona offesa (titolare di permesso soggiorno e carta di identità, gestore di un esercizio commerciale), ricostruisce tutte le attività di rintraccio poste in essere sul territorio nazionale, concludendo infine per la loro esaustività e per la totale inutilità di ricerche in Albania.
Questa conclusione risulta insanabilmente contraddittoria con le risultanze procedimentali, essendosi poco prima ricordato che il custode del condominio dove C. aveva risieduto riferì agli operanti che il soggetto ricercato aveva fatto ritorno in patria nell’estate del 2019.
Essendo note tutte le generalità e gli altri dati identificativi del soggetto, erano, dunque, evidentemente possibili ulteriori ed efficaci ricerche, accedendo agli ordinari strumenti di cooperazione internazionale con la Repubblica di Albania (potendo poi, eventualmente, procedere anche con il distinto strumento processuale disciplinato dall’art. 512-bis cod. proc. pen.).
Per completezza, può osservarsi come, avuto riguardo alla concreta piattaforma istruttoria per come descritta in entrambe le sentenze di merito, le dichiarazioni predibattimentali in questione costituiscano la base se non esclusiva quantomeno determinante dell’accertamento di responsabilità.
