Aggravante della presenza del minore: per la configurabilità è necessario che sia vigile? (Riccardo Radi) 

La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 10834/2026, ai fini della configurabilità dell’aggravante prevista dall’art. 61, comma primo, n. 11-quinquies, cod. pen., ha sottolineato che avente la finalità di proteggere la serenità psico-fisica del minore, non è necessario che quest’ultimo, esposto alla percezione della condotta illecita, sia vigile, purché sussista contiguità spazio-temporale tra la sua presenza e l’azione criminosa.

Fattispecie relativa al delitto di violenza sessuale posto in essere mentre la vittima si trovava nel letto matrimoniale insieme alle figlie minori dormienti.

Ricordiamo il precedente della Cassazione sezione 3 che con la sentenza numero 46236/2024 ha stabilito che ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 61, comma primo, n. 11-quinquies, cod. pen., la prescritta “presenza” del minore alla commissione del fatto postula la sola percezione visiva o auditiva di quanto accaduto da parte del predetto, indipendentemente dalla sua età, dal grado di maturazione psico-fisica raggiunto o dalla capacità di registrare e interiorizzare gli eventi delittuosi: https://terzultimafermata.blog/2025/01/14/aggravante-in-presenza-del-minore-sufficienza-percezione-uditiva-o-visiva-del-fatto-riccardo-radi/?fbclid=IwY2xjawRfm4NleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETEyMU1zNlJSaThjbEFEZGlmc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHmKFmYWjcjnxsh0kKNmf5qKt4K7SKmFf3-5nLX9lJAXwQx2ZQe4nRpcKNh35_aem__7PCUl09-scl-RSmFLlvZQ

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