Inammissibilità dell’appello: può essere dichiarata solo se i motivi difettino di specificità intrinseca o estrinseca (Vincenzo Giglio)

Secondo Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 13423/2026, 8/13 aprile 2026, il giudice d’appello può dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione solo quando i motivi difettino o di specificità “intrinseca”, ossia si limitino a lamentare genericamente l’omessa valutazione di una tesi alternativa a quella seguita nella decisione impugnata, o di specificità “estrinseca”, ossia non siano correlati alle ragioni spese nella sentenza impugnata, ma non quando i motivi siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l’apparato motivazionale.

In fatto

Con ordinanza in data 14 gennaio 2026, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile per genericità l’atto di appello proposto nell’interesse di SM avverso la sentenza n. 1960/25 emessa in data 23 maggio 2025 dal Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità dell’imputato in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen. (ricettazione di un’autovettura).

Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’imputato, deducendo i seguenti motivi.

1) Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 581, comma 1-bis e 591 cod. proc. pen.

Rileva, al riguardo, la difesa del ricorrente che l’atto di appello non era generico in quanto in esso erano presenti quattro distinti motivi ciascuno dei quali individuava chiaramente: a) i punti specifici della sentenza di primo grado oggetto di censura; b) le ragioni giuridiche del dissenso; c) gli elementi di fatto a sostegno delle doglianze; d) le richieste formulate dal giudice del gravame.

In particolare, il primo motivo contestava specificamente l’affermazione di responsabilità dell’imputato in relazione al reato di ricettazione evidenziando la circostanza che il documento falsificato, utilizzato per prendere a noleggio il mezzo, riportava la fotografia di tale AC e non di SM, il che costituiva elemento probatorio decisivo per escludere la consapevolezza di quest’ultimo in ordine all’origine delittuosa del veicolo. Il secondo motivo proponeva, poi, una specifica riqualificazione giuridica del fatto argomentando i presupposti della truffa in alternativa alla ricettazione. Il terzo ed il quarto motivo riguardavano, infine, la negata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio con specifiche argomentazioni relative al ruolo marginale dell’imputato e all’assenza di comportamenti elusivi.

2) Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento al rapporto tra specificità dei motivi e concisione della sentenza di primo grado.

Ricorda al riguardo la difesa del ricorrente che nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio secondo il quale l’onere di specificità del motivo di impugnazione è direttamente proporzionale alla specificità con cui le ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato ed evidenzia che la motivazione della sentenza del Tribunale di Bologna presentava una motivazione estremamente concisa. Essa, infatti, si limitava a una descrizione sommaria dei fatti senza approfondire gli aspetti probatori controversi, non conteneva l’analisi dell’elemento soggettivo del reato in contestazione, esprimendo affermazioni apodittiche, non si confrontava con le argomentazioni difensive e si limitava a formule di stile con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

3) Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Rileva la difesa del ricorrente che l’ordinanza impugnata non risulta avere analiticamente motivato sulla genericità dei singoli motivi di appello e comunque sarebbe errata in ordine alla valutazione del requisito della specificità dei motivi di gravame.

4) Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per violazione del principio del contraddittorio.

5)  Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. per erronea applicazione del principio di specificità in quanto l’atto di appello conteneva l’indicazione di tutti gli elementi richiesti dal menzionato art. 581 cod. proc. pen.

In diritto

Il ricorso è fondato.

Occorre dare atto che la Corte di appello, dopo avere richiamato i principi giurisprudenziali in materia di genericità dell’atto di impugnazione, ha evidenziato che la parte ricorrente:- non pone in discussione quanto evidenziato nella sentenza impugnata non contestando che l’imputato non ha fornito alcuna giustificazione rispetto al possesso del veicolo provento del reato di truffa;- non indica alcun elemento presente in atti da cui desumere il concorso dell’imputato nella consumazione del reato di truffa;- insta per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche senza nulla dire riguardo agli elementi valorizzati dal Tribunale per negarle e non spiega perché le circostanze addotte a sostegno della richiesta possano assumere un qualunque rilievo, essendo riferibili alla commissione del delitto di truffa commesso in Germania;- chiede la riduzione della pena ma non considera che la pena detentiva inflitta è pari al minimo edittale e la pena pecuniaria è ben al di sotto del medio edittale.

Osserva il collegio che l’atto di appello, del quale ha preso visione trattandosi della necessità di risolvere una questione processuale, non può ritenersi a tal punto generico da portare ad una declaratoria di inammissibilità dello stesso ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, comma 1-bis, e 591 cod. proc. pen.

La difesa aveva comunque adeguatamente prospettato alla Corte di appello elementi necessari di valutazione sia con riguardo all’elemento soggettivo del reato di ricettazione, sia con riguardo alla richiesta di riqualificazione giuridica della condotta, sia, infine, con riguardo agli elementi che avrebbero potuto portare al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con conseguenti effetti anche sul trattamento sanzionatorio, elementi sotto alcuni profili non considerati dal Tribunale e che, di conseguenza, avrebbero potuto e dovuto essere valutati dalla Corte territoriale.

Al riguardo è necessario ricordare che «Il giudice d’appello può dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione solo quando i motivi difettino o di specificità “intrinseca”, ossia si limitino a lamentare genericamente l’omessa valutazione di una tesi alternativa a quella seguita nella decisione impugnata, o di specificità “estrinseca”, ossia non siano correlati alle ragioni spese nella sentenza impugnata, ma non quando i motivi siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l’apparato motivazionale» (Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, Rv. 288005-01) e, ancora, che «In tema di impugnazioni, non può essere ritenuta la genericità di un motivo di appello in ragione dell’omessa deduzione di un punto non sviluppato nella sentenza impugnata, posto che la cd. “specificità estrinseca” consiste nella correlazione tra i motivi di gravame e le ragioni, di fatto e di diritto, poste a fondamento della decisione impugnata» (Sez. 4, n. 40243 del 02/12/2025, 288948-05).

Per le ragioni esposte si impone l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per il giudizio.

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