La corte di merito ha ritenuto inapplicabile l’attenuante nei confronti di soggetti di “piccolo calibro” ma è proprio così?
La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 11989/2026, in tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, ha ricordato che l’attenuante del ravvedimento operoso di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può essere riconosciuta a condizione che l’imputato abbia offerto l’intero patrimonio conoscitivo nella sua disponibilità, oggettivamente idoneo, in astratto, ad evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, a prescindere dal ruolo rivestito e dall’entità dei traffici illeciti a lui ascritti.
La motivazione con cui è stata negata l’attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990 appare illogica ed errata in diritto, là dove sminuisce l’atteggiamento collaborativo dell’imputato, fino ad arrivare ad affermare che soggetti di “piccolo calibro” non possano (mai) usufruire dell’attenuante, restringendo ingiustificatamente l’ambito soggettivo di applicazione della norma.
Invero, la menzionata circostanza attenuante, per giurisprudenza costante, deve essere riconosciuta, indipendentemente dal ruolo rivestito o dall’entità dei traffici illeciti svolti, a qualsiasi soggetto che abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze oggettivamente idonee in astratto ad evitare che l’attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, attraverso l’individuazione e la neutralizzazione dei responsabili da lui conosciuti, o sui quali è in grado di fornire utili elementi per l’identificazione (cfr. Sez. 4, n. 42463 del 14/06/2018, Albini, Rv. 274347 – 01; in motivazione la Suprema Corte ha evidenziato che il giudice è tenuto a compiere un’analisi specifica del contenuto delle dichiarazioni rese e della loro astratta idoneità al raggiungimento dei risultati richiesti dalla norma citata, verificando se il mancato approfondimento investigativo sia connesso all’oggettiva genericità e mancanza di novità dei dati offerti dall’imputato ovvero ad un’eventuale inattività degli inquirenti).
Nel caso di specie, nonostante in sentenza si dia atto dell’atteggiamento pienamente collaborativo dell’imputato (il quale aveva dichiarato di aver svolto il ruolo di corriere e indicato il nominativo della persona che gli aveva procurato il “lavoro”, oltre ad aver fornito dettagli utili alla possibile identificazione del soggetto col quale si era recato a Livorno per prelevare l’auto col carico di droga), la Corte territoriale ha ritenuto insussistenti i presupposti della circostanza attenuante in esame, assumendo apoditticamente che tali dichiarazioni non sarebbero state idonee a interrompere la catena delittuosa, in ragione del ruolo marginale attribuito al prevenuto.
Si tratta di una valutazione manifestamente illogica e viziata in diritto, poiché non si comprende su quali basi i giudici abbiano ritenuto privo di utilità il patrimonio conoscitivo disvelato dall’imputato al fine di consentire agli inquirenti di evitare che l’attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, come recita la norma che qui rileva
