L’avvocato deposita sul portale telematico la richiesta di patteggiamento, sulla quale era intervenuto il consenso del Pubblico ministero, successivamente alla formalizzazione del consenso del Pubblico ministero, il ricorrente deposita atto di revoca del consenso all’applicazione concordata della pena (sempre con atto depositato sul portale telematico il giorno precedente l’udienza e chiede al giudice di verificare la volontarietà della richiesta o del consenso, disponendo la comparizione personale dell’imputato ex art. 446 comma 5 cpp.
La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza 4833/2026 ha ricordato che l’accordo tra l’imputato e il pubblico ministero costituisce un “negozio giuridico processuale recettizio” che, quando entrambe le parti abbiano manifestato il proprio consenso con le dichiarazioni congiunte di volontà, diviene irrevocabile e non può essere modificato per iniziativa unilaterale di una parte, determinando effetti non reversibili nel procedimento» (Sez. 5, n. 12195 del 19/02/2019, Locca, Rv. 276038 – 01; in senso conforme, tra le altre, Sez. 1, Sentenza n. 48900 del 15/10/2015, Martinas, Rv. 265429 – 01; Sez. 4, Sentenza n. 38070 del 11/07/2012, Parascenzo, Rv. 254371 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 39730 del 04/06/2009, Quintano, Rv. 244892 – 01).
Le uniche occasioni in cui la Suprema Corte ha messo in discussione detto principio sono legate a casi particolari e sono giustificate da principi di diritto che non assumono rilievo nella vicenda qui giudicata. Si allude alla possibilità di revocare la proposta, in caso di sopravvenienza di una legge maggiormente favorevole (Sez. U. n. 10372 del 1995, Rv. 20226901; Sez. 4, n. 45145 del 28/09/2023, Valenti, Rv. 285319 – 01; Sez. 4, n. 15231 del 08/04/2015, Azzali, Rv. 263151 – 01) o ai casi in cui ambedue le parti processuali hanno ritenuto, congiuntamente, di rideterminare i termini dell’accordo da sottoporre alla delibazione del giudice (Sez. 4, n. 37968 del 06/10/2021, Ceesay, Rv. 282054 – 01; Sez. 3, n. 3580 del 09/01/2009, Aluku, Rv. 242673 – 01).
Al di fuori di tali ipotesi peculiari – e diverse dal caso in esame – deve dunque essere ribadito che, quando le parti abbiano manifestato il proprio consenso con le dichiarazioni congiunte di volontà, il consenso precedentemente espresso diviene irrevocabile e non può essere modificato per iniziativa unilaterale di una parte.
Di qui la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso.
L’irrevocabilità del consenso, una volta perfezionatosi il “negozio giuridico processuale”, porta a ritenere manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso. Infatti, l’approfondimento istruttorio di cui si lamenta l’omissione (la mancata attivazione degli accertamenti previsti dall’art. 446, comma 5, cod. proc. pen.), infatti, non avrebbe comunque potuto portare il giudice a valorizzare una sopravvenuta modificazione delle intenzioni processuali dell’imputato.
L’art. 446, comma 5, cod. proc. pen. infatti è strumento processuale deputato a favorire la verifica della originaria volontarietà della richiesta di applicazione della pena formulata dall’imputato, sui cui sia sopraggiunto il consenso del pubblico ministero, e non è strumento funzionale ad appurare se, medio tempore, il primo non abba mutato avviso.
Si tratta di esegesi dell’art. 446, comma 5, cod. proc. pen. che, oltre ad essere coerente con l’inquadramento sistematico sopra delineato discende da una piana lettura del dato letterale; la disposizione indica infatti chiaramente che l’oggetto dell’accertamento è la «volontarietà della richiesta o del consenso», senza che sia attribuito esplicito rilievo a mutamenti di volontà sopravvenuti.
Ne discende la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso, considerato che, nel caso in esame, nemmeno si allega un difetto originario di volontarietà della richiesta, bensì unicamente un sopravvenuto mutamento di volontà.
Anche il terzo motivo di ricorso, relativo alla violazione del principio di immediatezza, è manifestamente infondato. Il principio di immediatezza della pronuncia della sentenza di patteggiamento è dettato dall’art. 448, comma 1, cod. proc. pen. e non è presidiato da esplicite sanzioni di nullità.
La formulazione della disposizione, pur non coincidendo letteralmente, presenta analogie con la formulazione dell’art. 525, comma 1, cod. proc. pen., secondo il quale, «la sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento»; anche tale disposizione non è presidiata da sanzioni di nullità, contrariamente a quanto invece prevede l’art. 525, comma 2, cod. proc. pen. con riferimento alla violazione del principio di immutabilità del giudice.
L’interpretazione sistematica di tali disposizioni, in uno con la considerazione dell’assenza di esplicite comminatorie di nullità, porta dunque a ritenere, in ossequio al dettato dell’art. 177 cod. proc. pen. o che la violazione del principio di immediatezza non integri una nullità, ma, al più, una mera irregolarità. La nullità dedotta con il terzo motivo di ricorso, dunque, non sussiste, in quanto non prevista dalla legge (conf. Sez. 4, n. 32228 del 05/06/2009, Grassi, Rv. 245278 – 01; Sez. 5, n. 1999 del 18/11/1992, dep. 1993, Marani, Rv. 193207 – 01).
