Il tema è incredibilmente attuale visto l’evolversi della vicenda Garlasco con Alberto Stasi e la Procura Generale di Milano che si accingono a presentare la richiesta di revisione.
È sufficiente l’ammissibilità della domanda di revisione per ottenere la sospensione dell’esecuzione della pena?
La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 4831/2026 ha stabilito, in tema di revisione, che la sospensione dell’esecuzione della pena prevista dall’art. 635 cod. proc. pen. costituisce istituto di carattere eccezionale, in quanto derogatorio rispetto al principio di obbligatorietà dell’esecuzione e presuppone la sussistenza di situazioni in cui appare verosimile l’accoglimento della domanda e la conseguente revoca della condanna, non essendo sufficiente, a tal fine, la positiva delibazione sull’ammissibilità dell’istanza.
Si gioca sulla previsione di “verosimile accoglimento della domanda” che lascia ampio spazio all’interpretazione di chi sara’ chiamato a decidere.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 635
Massime precedenti Conformi: N. 35873 del 2020 Rv. 280096-01
Massime precedenti Vedi: N. 35744 del 2004 Rv. 229546-01, N. 30843 del 2004 Rv. 228847-01
