Nel limbo del 335 c.p.p. del girone romanesco (Francesco Buonomini)

Io era tra color che son sospesi”: così Virgilio si rivolge a Dante nella Divina Commedia e in questa condizione si trovano sempre più avvocati che si avventurano a chiedere una certificazione ex art. 335 cpp presso la Procura della Repubblica capitolina.

Da più parti, nel Foro di Roma, si lamenta, infatti, il disservizio causato dal mancato, ovvero ritardato rilascio dei certificati in questione.

Capita, inoltre, sempre più spesso e a sempre più richiedenti, che l’agognato certificato risulti nullo o meglio che non risultino iscrizioni suscettibili di comunicazione.

Orbene, laddove si fosse trattato di un lancio nel vuoto alla cieca nulla quaestio, ma laddove, come spesso accade, la richiesta scaturisca da un verbale di elezione di domicilio ovvero da una denuncia presentata da tempo, appare difficile ipotizzare che nulla risulti o, meglio, che nulla sia comunicabile.

Poiché, come noto, il nuovo fiammeggiante processo telematico ha conferito al certificato in questione l’investitura solenne di atto abilitante ai fini del deposito financo della nomina difensiva sul famigerato Portale Deposito Atti Penali, la sua mancanza ovvero la sua silente lacunosità assumono un’importanza che prima, nei bei tempi cartacei che furono, non era nemmeno lontanamente ipotizzabile.

Allora, come del resto tutt’ora, in alcune illuminate o forse arretrate (ma ben venga il non progresso) Procure le informazioni basiche (RGNR PM e REATO) venivano e vengono fornite persino a voce o con semplice PEO.

A Roma, invece, il castello inespugnabile del 335 cpp con annessa fortezza del casellario giudiziale, sono luoghi che nemmeno nella più fervida fantasia di Tolkien possono albergare.

Luoghi inaccessibili, o meglio, accessibili ai più valorosi che, prodi, riemergono dalla palude delle “non” prenotazioni on line, aggirano le guardie al ponte levatoio ed il cerbero al torrione e, dopo aver sfidato a duello il funzionario più alto in grado, qualche notizia riescono ad ottenerla.

I meno audaci, invece, si vedono recapitare spesso missive vuote, prive di contenuto, con notizie che ci sono e non ci sono ma che, comunque, non sono comunicabili.

Ma allora la suscettibilità comunicativa che non è un dato caratteriale e umorale della notizia ma, come visto, il presupposto per poter principiare un’attività difensiva va approfondita.

E non è che servano chissà quali studi dottrinali ma è sufficiente la lettura didascalica delle norme.

L’art. 335 c.p.p. prevede espressamente che:

3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta).

3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all’attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.

3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall’autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo.

La norma quindi, con l’uso del modo indicativo non ammette discrezionalità nella comunicazione delle notizie di reato che sono comunicate e quindi devono essere comunicate a semplice richiesta dell’indagato laddove non riguardino reati specifici.

In caso di reati non inseriti nell’elenco di cui all’articolo richiamato, invece, la notizia non è suscettibile di comunicazione solo se il PM lo ha decretato con apposito provvedimento motivato ma solo per tre mesi senza possibilità di rinnovo.

La persona offesa, invece, dopo sei mesi, a prescindere dal tipo di reato, può avere notizie se le chiede, basta che tale comunicazione non pregiudichi il segreto investigativo.

Ed ecco la contraddizione evidente, in quanto la conoscibilità dell’indagato legata all’attività investigativa può essere limitata motivatamente solo per tre mesi mentre quella della p.o. potrebbe esserlo sine die e senza provvedimento alcuno.

Detto questo, che già di per sé potrebbe essere sufficiente per fotografare l’incertezza che regna in materia, è necessario verificare se, in assenza del decreto motivato del PM, la risposta che va per la maggiore che non sussistono iscrizioni suscettibili di comunicazione è corretta e legittima nel senso di conforme al dettato normativo.

Per farlo è necessario l’esame della norma richiamata dall’art. 335 comma 3 ossia l’art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p. che contiene l’elenco dei reati per i quali la comunicazione di pendenza del procedimento è pretermessa.

La suddetta norma include:

1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416 bis e 422 del Codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 628 bis, 629, secondo comma, e 630 dello stesso Codice penale;

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416 bis del Codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, [270 bis 2], e 306, secondo comma, del Codice penale;

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall’articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, comma 2, e 74 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

7) delitto di cui all’articolo 416 del Codice penale nei casi in cui è obbligatorio l’arresto in flagranza;

7 bis) dei delitti previsti dagli articoli 600 600 bis, comma 1, 600 ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate previste dall’articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del Codice penale, nonché dei delitti previsti dagli articoli 12, comma 3, e 12 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

7-ter) delitti previsti dagli articoli 615 ter, 615 quater, 617 ter, 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quater 1 e 635 quinquies del Codice penale, quando il fatto è commesso in danno di sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico;

7-quater) delitti previsti dal capo I-bis del titolo I del libro II del Codice penale e dall’articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Ci si chiede quindi: al di fuori di questi casi, ad esempio per un reato di truffa e/o furto, è conforme alla legge, e quindi legittimo, un certificato che attesti l’inesistenza di un procedimento suscettibile di comunicazioni in assenza di decreto motivato che lo secreti e a distanza di diversi mesi dall’elezione di domicilio?

Come noto le domande retoriche non attendono risposte contenendole già al proprio interno.

Si ritiene opportuno e necessario, stando così le cose, che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma chiarisca definitivamente a tutti i propri addetti, magistrati e non, quale sia la prassi corretta da seguire e che questi ultimi vi si adeguino senza intralciare l’effettiva libera esplicazione del diritto di difesa, scongiurando il verificarsi di una disparità di trattamento derivante inopinatamente dal luogo in cui chi richiede il certificato ex art 335 cpp è sottoposto a procedimento penale.

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